Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo II
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TITOLO II.
Formazione del registro-matricola.
23. I cittadini chiamati a far parte della Guardia Civica verranno iscritti sopra un registro-matricola, stabilito in ogni Comune; questi registri saranno compilati da una commissione, scelta dal Governo per l’arruolamento, e verranno desunti dalle statistiche dei cittadini, che le autorità locali, per istituto di loro ministero debbono, a norma de’vigenti regolamenti, redigere non solo, ma eziandio continuare con ogni esattezza.
24. Nei Comuni delle Provincie saranno nominate dai Legati, e Delegati, una o più commissioni, secondo il bisogno, tutte presiedute dal capo della magistratura, ovvero dalla persona che lo rappresenti legittimamente. Le commissioni stesse saranno formate da tre, ovvero da cinque cittadini probi e reputati, compreso il presidente. In Roma esisterà una commissione in ogni Rione, nominata dalla Segreteria di Stato, e presieduta dal Capo della Magistratura, ovvero dai suoi legittimi rappresentanti.
25. I registri-matricole saranno divisi in due parti. La prima comprenderà i cittadini che debbono far parte della Guardia Civica attiva; la seconda si riferirà a quei cittadini i quali sono obbligati prendere parte nella riserva della Guardia medesima, analogamente agli articoli precedenti. I registri stessi dopo compilati e riveduti dall’enunciato consiglio, verranno depositati presso l’autorità municipale, per essere mostrati ad ogni richiesta delle persone che vi hanno interesse.
26. Nel mese di gennajo di ogni anno la commissione di arruolamento scriverà ne’registri i giovani, che saranno entrati nel ventunesimo anno, durante il corso dell’anno precedente; come pure i cittadini che avranno acquistato domicilio nel Comune. La medesima commissione toglierà dai ruoli que’cittadini, che saranno entrati nel loro sessantesimo anno, durante il corso dell’anno stesso; quelli che avranno cambiato domicilio, ed i morti. Il servizio peraltro non verrà richiesto avanti il ventunesimo anno compiuto, analogamente all’art. 2.
27. Durante il corso d’ogni anno l’autorità municipale noterà in margine de’ registri-matricole le mutazioni provenienti 1.° dalle morti, 2° dai cambiamenti di residenza 3.° gli atti in forza de’ quali hanno le persone designate negli art. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. cessato di essere comprese nel servizio attivo della Guardia Civica, ovvero ne sono state escluse, o interdette. Il consiglio di arruolamento presso queste notizie, che potranno essere sempre verificate dal medesimo, rettificherà i registri suindicati.
28. In Roma, negli altri Comuni, e nei circondarj dello Stato, dove la Guardia Civica potrà costituirsi in battaglioni riuniti, analogamente all’art. 17, il quartier mastro addetto ai medesimi, eserciterà per istituto le funzioni di Segretario presso i consigli di arruolamento, e custodirà una copia autentica del registro-matricola.
29. Tutti i cittadini iscritti nel registro-matricola, e non compresi nelle eccezioni o esclusioni stabilite negli art. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 15., essendo obbligati a prestare il personale giornaliero servizio, è proibito loro il rimpiazzo, salvo che questo non avvenga tra stretti parenti; vale a dire, tra padre e figlio, tra fratelli, tra zio e nipote, e tra gli affini ne’ limiti medesimi di affinità, qualunque sia la compagnia, o il battaglione cui appartengono. Le Guardie Civiche della stessa compagnia potranno cambiare tra loro i giorni di servizio. Gl’indicati rimpiazzi non si ammetteranno senza preventiva comunicazione, data al capitano della compagnia, o all’ufficiale che legalmente lo rappresenta.
30. Per giudicare intorno ai reclami relativi all’arruolamento, verrà formato un consiglio di revisione di ogni corpo riunito di Guardia Civica. Questo consiglio sarà composto di otto membri, allorquando si tratterà di sole compagnie riunite; di dieci, quando il corpo civico sarà riunito in battaglione; e di quattordici membri, se più battaglioni si troveranno riuniti e comandati da un sol capo; oltre la persona rappresentante l’autorità governativa, la quale presiederà il consiglio medesimo, e darà il suo voto nelle deliberazioni. I membri si sceglieranno a sorte, per una metà tra gli ufficiali ed i sotto-ufficiali, e per l’altra metà tra i caporali e le guardie civiche. Questi membri del consiglio di revisione avranno una età maggiore di 25 anni, e sapranno leggere e scrivere. La sortizione si farà alla presenza dell’autorità governativa, e degli ufficiali, bassi ufficiali, caporali, e guardie civiche, che vorranno intervenire alla sortizione stessa. Per la legalità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della metà de’ membri del consiglio, oltre il presidente; e le decisioni saranno definitive. Questo consiglio si rinnuoverà ogni sei mesi, le funzioni di membro del consiglio di arruolamento, e del consiglio di revisione sono incompatibili.
31. In Roma, avuto riguardo al numero de’ battaglioni, verranno formati due consigli di revisione, composti di quattordici membri ognuno.