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provincia, e della Segreteria di Stato, cui sarà sottoposta direttamente la Guardia Civica di Roma.

24. I cittadini non potranno prendere le armi, nè riunirsi come guardie civiche, senza l’ordine de’ loro capi immediati; e questi non potranno dare siffatta disposizione, senza ordine scritto dell’autorità governativa.

22. Nessun’ufficiale, o comandante, potrà distribuire cariche di moschetto, senza ordine superiore espresso, sotto la loro stretta responsabilità.

TITOLO II.

Formazione del registro-matricola.


23. I cittadini chiamati a far parte della Guardia Civica verranno iscritti sopra un registro-matricola, stabilito in ogni Comune; questi registri saranno compilati da una commissione, scelta dal Governo per l’arruolamento, e verranno desunti dalle statistiche dei cittadini, che le autorità locali, per istituto di loro ministero debbono, a norma de’vigenti regolamenti, redigere non solo, ma eziandio continuare con ogni esattezza.

24. Nei Comuni delle Provincie saranno nominate dai Legati, e Delegati, una o più commissioni, secondo il bisogno, tutte presiedute dal capo della magistratura, ovvero dalla persona che lo rappresenti legittimamente. Le commissioni stesse saranno formate da tre, ovvero da cinque cittadini probi e reputati, compreso il presidente. In Roma esisterà una commissione in ogni Rione, nominata dalla Segreteria di Stato, e presieduta dal Capo della Magistratura, ovvero dai suoi legittimi rappresentanti.

25. I registri-matricole saranno divisi in due parti. La prima comprenderà i cittadini che debbono far parte della