Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo I

Titolo I

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Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio Titolo II
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REGOLAMENTO

PER LA

GUARDIA CIVICA

NELLO STATO PONTIFICIO.


TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.


1. La formazione della Guardia Civica, decretata dalla Santita' di Nostro Signore PIO PAPA IX per mezzo della Notificazione della Segreteria di Stato del 5 luglio 1847, ha per istituto difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l’obbedienza alle leggi, e conservare, o ristabilire l’ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando, ove faccia d’uopo, le milizie attive dello Stato.

Qualunque deliberazione della Guardia Civica medesima intorno gli affari dello Stato, o delle Provincie, ovvero dei Municipj; e qualunque altro atto illegale, e qualunque riunione, o petizione non autorizzata dalle Autorità costituite, si riguarderà come un attentato alla cosa pubblica.

2. La Guardia Civica sarà composta in Roma, e negli altri Comuni dello Stato Ecclesiastico, dei cittadini tutti, e degli esteri legalmente domiciliati, qualora abbiano età non minore di anni 21, e non maggiore di anni 60.

3. Tutti i possidenti, i proprietari, i negozianti, i capi di stabilimenti industriali, appartengono alla Guardia Civica in attività.

[p. 4 modifica]4. Corre la medesima obbligazione ai figli delle persone qui sopra nominate, sebbene convivano in famiglia, quante volte abbiano la età prescritta, e si verifichino in essi le altre condizioni volute dal presente regolamento.

5. Sono pure tenuti a questo servizio tutti coloro che esercitano professioni scientifiche o liberali, gl’impiegati pubblici e privati a soldo fisso, e gli artigiani capi di bottega.

6. Il servizio della Guardia Civica dovrà prestarsi dalle nominate classi nel luogo del loro domicilio reale e sarà obbligatorio e personale.

7. Gli Ecclesiastici, ed i militari in attività, godono della piena esenzione dal servizio civico: come pure godono di detta esenzione tutti li Consoli de’ Governi esteri, ed altresì quei soli Vice-Consoli o Agenti-Consolari che abbiano una divisa militare de’ respettivi Governi.

8. Sono dispensati dal servizio civico i giudici che fanno parte dei tribunali dello Stato; quante volte questo servizio non sia compatibile con l’esercizio della loro carica.

9. Il servizio della Guardia Civica è incompatibile con le funzioni de’ magistrati, che per istituto hanno diritto a requisire la forza pubblica.

10. Non appartengono al servizio civico attivo le persone di condizione servile, i braccianti, ed i giornalieri; e nelle provincie i coloni, imperocchè a quelli riescirebbe troppo gravoso il servizio, ed a questi verrebbe impedito l’esercizio dell’agricoltura e della pastorizia.

11. Si eccettuano dal servizio gli agenti subalterni di giustizia e di polizia.

12. Sono esclusi dal servizio civico coloro che esercitano mestieri sordidi, od abbietti.

13. Sono in fine interdetti da questo servizio tutti coloro che non potranno documentare una condotta pubblica e privata irreprensibile, e un conosciuto attaccamento al Governo Pontificio, e segnatamente le persone macchiate da qualche pregiudizio infamante.

[p. 5 modifica] 14. Le persone contemplate nell’articolo 10 formeranno la riserva della Guardia Civica, la quale non sarà chiamata, che nelle circostanze straordinarie, con ordine scritto dell’autorità governativa.

15. Quanto alle eccezioni fisiche, ed ai motivi di salute che possono giustificare la esenzione temporaria o definitiva dal servizio, si osserveranno le discipline che sono attualmente in vigore per la Guardia Civica di Roma.

16. Il servizio della Guardia Civica consiste 1.° nel servizio ordinario interno delle città e de’ Comuni; 2.° nel servizio straordinario di distaccamento nel territorio; 3.° nel servizio di corpi distaccati, a fine di prestare sussidio alle milizie attive dello Stato, analogamente all’articolo 1.

17. L’organizzazione delle Guardie Civiche potrà operarsi unicamente per Comuni, ovvero per circondari, nello Stato Pontificio, col mezzo di sole compagnie e battaglioni. Più battaglioni non si potranno riunire sotto il comando di un solo capo, senza una particolare disposizione di Sua Santità.

18. Il Santo Padre nell’accordare a’ Suoi sudditi questa utile istituzione in un modo permanente e generale, si riserba sospenderne l’esercizio, o sciogliere la Guardia medesima in Roma ed in que’ Comuni delle Provincie, allorchè stimerà ciò necessario. In questi casi la Guardia Civica verrà rimessa in attività, e ricostituita dopo un anno dalla sospensione, o scioglimento; salvo che una Sovrana disposizione non prolunghi questo termine.

19. Nei casi ne’ quali la Guardia Civica non obbedisse agli ordini delle autorità legali, o si meschiasse negli atti proprj delle autorità governative, municipali, amministrative o giudiziarie, ovvero deliberasse, o si riunisse illegalmente per fare indirizzi od altro, i capi di provincia potranno sospenderla provvisoriamente, finchè non giungano le superiori deliberazioni relative.

20. La Guardia Civica è posta sotto la sorveglianza de’corpi municipali, e sotto l’autorità de’ governatori, dei capi di [p. 6 modifica]provincia, e della Segreteria di Stato, cui sarà sottoposta direttamente la Guardia Civica di Roma.

24. I cittadini non potranno prendere le armi, nè riunirsi come guardie civiche, senza l’ordine de’ loro capi immediati; e questi non potranno dare siffatta disposizione, senza ordine scritto dell’autorità governativa.

22. Nessun’ufficiale, o comandante, potrà distribuire cariche di moschetto, senza ordine superiore espresso, sotto la loro stretta responsabilità.