Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo III

Titolo III

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TITOLO III.

Formazione della Guardia Civica,
e composizione de' quadri.


32. La Guardia Civica sarà formata in ogni comune per suddivisioni di compagnie, per compagnie, e per battaglioni. Ogni battaglione avrà la sua bandiera.

33. Con le suddivisioni di compagnia, ne’ Comuni di un medesimo circondario, si formeranno sempre le compagnìe complete, comandate ognuna da un capitano. Le compagnie comunali peraltro, sebbene di uno stesso circondario, non potranno essere riunite in battaglioni di circondario senza una disposizione Sovrana, come all’art. 17. Nelle città ogni compagnia sarà composta, possibilmente, delle guardie civiviche dello stesso quartiere.

34. Nella capitale, pel disposto dalla notificazione del 5 luglio 1847, la Guardia Civica sarà divisa in quattordici battaglioni, formato ognuno dai cittadini del medesimo rione. Questi battaglioni saranno riuniti, ed i loro Tenenti Colonnelli comandanti dipenderanno da un Generale comandante.

35. La ripartizione in compagnie delle guardie civiche in attività sarà eseguita dal Consiglio di arruolamento, il quale dividerà pure in frazioni di compagnia i cittadini appartenenti alla riserva, per essere queste, in caso di bisogno, e presso un ordine superiore, incorporate alle compagnie attive.

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SEZIONE I.

Formazione delle compagnie.


36. Le suddivisioni di compagnia della Guardia Civica saranno formate come appresso:

 Fino a uomini  14  da 15 a 20   da 20 a 30  da 30 a 40   da 40 a 50
Tenenti » « » 1 1
Sotto-tenenti « 1 1 1 1
Sargenti 1 1 2 2 3
Caporali 1 2 4 4 6
Tamburri o tromba » « » 1 1

37. La forza ordinaria delle compagnie sarà dai 60 ai 200 uomini. Tuttavia il Comune che avrà solo cinquanta guardie civiche, formerà una compagnia.

38. La forza della compagnia, secondo il numero disponibile delle guardie, sarà come appresso

Dagli uomini 50 agli 80 ai 100 ai 140 ai 200
Capitano in 1.a 1 1 1 1
Detto in 2.a " " " 1
Tenenti 1 1 2 2
Sotto-tenenti 1 2 2 2
Sargente maggiore 1 1 1 1
Sargente foriere 1 1 1 1
Sargenti 4 6 6 8
Caporali 8 12 12 16
Tamburri o trombe 1 2 2 2


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SEZIONE II.

Formazione de' battaglioni.


39. Il battaglione sarà formato di quattro compagnie almeno, o di otto al più. Lo Stato Maggiore del battaglione sarà composto di un Capo di battaglione Tenente Colonnello, di un Ajutante maggiore Capitano, di un Quartier mastro tenente, di un porta-bandiera sotto tenente, di un Medico, e di un Chirurgo, ambedue Ajutanti maggiori, di un Ajutante sotto ufficiale, di un caporale tamburro, e di un Armiere.

40. Allo Stato Maggiore di ogni battaglione verrà sempre aggiunto un Maggiore, e si aggiungerà pure un altro Maggiore in seconda con un secondo ajutante sotto-ufficiale, quando la forza del battaglione superi gli 800 uomini, affinchè il comandante sia coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni.

41. In tutti i Comuni ne’ quali il numero delle guardie civiche attive iscritte nel registro-matricola sarà di 500 uomini, la Guardia Civica verrà formata per battaglioni. Nei Comuni poi ove il numero delle guardie civiche formerà sole frazioni di compagnia, una disposizione governativa indicherà i nomi di quei Comuni, che nel circondario medesimo dovranno essere riunite, perchè formino la compagnia completa.

42. Una Sovrana disposizione, quando abbia luogo, prescriverà la formazione in battaglione delle guardie civiche di più Comuni, indicando i nomi de’ Comuni medesimi.