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sonale giornaliero servizio, è proibito loro il rimpiazzo, salvo che questo non avvenga tra stretti parenti; vale a dire, tra padre e figlio, tra fratelli, tra zio e nipote, e tra gli affini ne’ limiti medesimi di affinità, qualunque sia la compagnia, o il battaglione cui appartengono. Le Guardie Civiche della stessa compagnia potranno cambiare tra loro i giorni di servizio. Gl’indicati rimpiazzi non si ammetteranno senza preventiva comunicazione, data al capitano della compagnia, o all’ufficiale che legalmente lo rappresenta.

30. Per giudicare intorno ai reclami relativi all’arruolamento, verrà formato un consiglio di revisione di ogni corpo riunito di Guardia Civica. Questo consiglio sarà composto di otto membri, allorquando si tratterà di sole compagnie riunite; di dieci, quando il corpo civico sarà riunito in battaglione; e di quattordici membri, se più battaglioni si troveranno riuniti e comandati da un sol capo; oltre la persona rappresentante l’autorità governativa, la quale presiederà il consiglio medesimo, e darà il suo voto nelle deliberazioni. I membri si sceglieranno a sorte, per una metà tra gli ufficiali ed i sotto-ufficiali, e per l’altra metà tra i caporali e le guardie civiche. Questi membri del consiglio di revisione avranno una età maggiore di 25 anni, e sapranno leggere e scrivere. La sortizione si farà alla presenza dell’autorità governativa, e degli ufficiali, bassi ufficiali, caporali, e guardie civiche, che vorranno intervenire alla sortizione stessa. Per la legalità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della metà de’ membri del consiglio, oltre il presidente; e le decisioni saranno definitive. Questo consiglio si rinnuoverà ogni sei mesi, le funzioni di membro del consiglio di arruolamento, e del consiglio di revisione sono incompatibili.

31. In Roma, avuto riguardo al numero de’ battaglioni, verranno formati due consigli di revisione, composti di quattordici membri ognuno.