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Guardia Civica attiva; la seconda si riferirà a quei cittadini i quali sono obbligati prendere parte nella riserva della Guardia medesima, analogamente agli articoli precedenti. I registri stessi dopo compilati e riveduti dall’enunciato consiglio, verranno depositati presso l’autorità municipale, per essere mostrati ad ogni richiesta delle persone che vi hanno interesse.
26. Nel mese di gennajo di ogni anno la commissione di arruolamento scriverà ne’registri i giovani, che saranno entrati nel ventunesimo anno, durante il corso dell’anno precedente; come pure i cittadini che avranno acquistato domicilio nel Comune. La medesima commissione toglierà dai ruoli que’cittadini, che saranno entrati nel loro sessantesimo anno, durante il corso dell’anno stesso; quelli che avranno cambiato domicilio, ed i morti. Il servizio peraltro non verrà richiesto avanti il ventunesimo anno compiuto, analogamente all’art. 2.
27. Durante il corso d’ogni anno l’autorità municipale noterà in margine de’ registri-matricole le mutazioni provenienti 1.° dalle morti, 2° dai cambiamenti di residenza 3.° gli atti in forza de’ quali hanno le persone designate negli art. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. cessato di essere comprese nel servizio attivo della Guardia Civica, ovvero ne sono state escluse, o interdette. Il consiglio di arruolamento presso queste notizie, che potranno essere sempre verificate dal medesimo, rettificherà i registri suindicati.
28. In Roma, negli altri Comuni, e nei circondarj dello Stato, dove la Guardia Civica potrà costituirsi in battaglioni riuniti, analogamente all’art. 17, il quartier mastro addetto ai medesimi, eserciterà per istituto le funzioni di Segretario presso i consigli di arruolamento, e custodirà una copia autentica del registro-matricola.
29. Tutti i cittadini iscritti nel registro-matricola, e non compresi nelle eccezioni o esclusioni stabilite negli art. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 15., essendo obbligati a prestare il per-