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4. Corre la medesima obbligazione ai figli delle persone qui sopra nominate, sebbene convivano in famiglia, quante volte abbiano la età prescritta, e si verifichino in essi le altre condizioni volute dal presente regolamento.
5. Sono pure tenuti a questo servizio tutti coloro che esercitano professioni scientifiche o liberali, gl’impiegati pubblici e privati a soldo fisso, e gli artigiani capi di bottega.
6. Il servizio della Guardia Civica dovrà prestarsi dalle nominate classi nel luogo del loro domicilio reale e sarà obbligatorio e personale.
7. Gli Ecclesiastici, ed i militari in attività, godono della piena esenzione dal servizio civico: come pure godono di detta esenzione tutti li Consoli de’ Governi esteri, ed altresì quei soli Vice-Consoli o Agenti-Consolari che abbiano una divisa militare de’ respettivi Governi.
8. Sono dispensati dal servizio civico i giudici che fanno parte dei tribunali dello Stato; quante volte questo servizio non sia compatibile con l’esercizio della loro carica.
9. Il servizio della Guardia Civica è incompatibile con le funzioni de’ magistrati, che per istituto hanno diritto a requisire la forza pubblica.
10. Non appartengono al servizio civico attivo le persone di condizione servile, i braccianti, ed i giornalieri; e nelle provincie i coloni, imperocchè a quelli riescirebbe troppo gravoso il servizio, ed a questi verrebbe impedito l’esercizio dell’agricoltura e della pastorizia.
11. Si eccettuano dal servizio gli agenti subalterni di giustizia e di polizia.
12. Sono esclusi dal servizio civico coloro che esercitano mestieri sordidi, od abbietti.
13. Sono in fine interdetti da questo servizio tutti coloro che non potranno documentare una condotta pubblica e privata irreprensibile, e un conosciuto attaccamento al Governo Pontificio, e segnatamente le persone macchiate da qualche pregiudizio infamante.