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14. Le persone contemplate nell’articolo 10 formeranno la riserva della Guardia Civica, la quale non sarà chiamata, che nelle circostanze straordinarie, con ordine scritto dell’autorità governativa.
15. Quanto alle eccezioni fisiche, ed ai motivi di salute che possono giustificare la esenzione temporaria o definitiva dal servizio, si osserveranno le discipline che sono attualmente in vigore per la Guardia Civica di Roma.
16. Il servizio della Guardia Civica consiste 1.° nel servizio ordinario interno delle città e de’ Comuni; 2.° nel servizio straordinario di distaccamento nel territorio; 3.° nel servizio di corpi distaccati, a fine di prestare sussidio alle milizie attive dello Stato, analogamente all’articolo 1.
17. L’organizzazione delle Guardie Civiche potrà operarsi unicamente per Comuni, ovvero per circondari, nello Stato Pontificio, col mezzo di sole compagnie e battaglioni. Più battaglioni non si potranno riunire sotto il comando di un solo capo, senza una particolare disposizione di Sua Santità.
18. Il Santo Padre nell’accordare a’ Suoi sudditi questa utile istituzione in un modo permanente e generale, si riserba sospenderne l’esercizio, o sciogliere la Guardia medesima in Roma ed in que’ Comuni delle Provincie, allorchè stimerà ciò necessario. In questi casi la Guardia Civica verrà rimessa in attività, e ricostituita dopo un anno dalla sospensione, o scioglimento; salvo che una Sovrana disposizione non prolunghi questo termine.
19. Nei casi ne’ quali la Guardia Civica non obbedisse agli ordini delle autorità legali, o si meschiasse negli atti proprj delle autorità governative, municipali, amministrative o giudiziarie, ovvero deliberasse, o si riunisse illegalmente per fare indirizzi od altro, i capi di provincia potranno sospenderla provvisoriamente, finchè non giungano le superiori deliberazioni relative.
20. La Guardia Civica è posta sotto la sorveglianza de’corpi municipali, e sotto l’autorità de’ governatori, dei capi di