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REGOLAMENTO
PER LA
GUARDIA CIVICA
NELLO STATO PONTIFICIO.
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali.
1. La formazione della Guardia Civica, decretata dalla Santita' di Nostro Signore PIO PAPA IX per mezzo della Notificazione della Segreteria di Stato del 5 luglio 1847, ha per istituto difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l’obbedienza alle leggi, e conservare, o ristabilire l’ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando, ove faccia d’uopo, le milizie attive dello Stato.
Qualunque deliberazione della Guardia Civica medesima intorno gli affari dello Stato, o delle Provincie, ovvero dei Municipj; e qualunque altro atto illegale, e qualunque riunione, o petizione non autorizzata dalle Autorità costituite, si riguarderà come un attentato alla cosa pubblica.
2. La Guardia Civica sarà composta in Roma, e negli altri Comuni dello Stato Ecclesiastico, dei cittadini tutti, e degli esteri legalmente domiciliati, qualora abbiano età non minore di anni 21, e non maggiore di anni 60.
3. Tutti i possidenti, i proprietari, i negozianti, i capi di stabilimenti industriali, appartengono alla Guardia Civica in attività.