Regno di Sardegna - Regio editto del 17 marzo 1848

Regno di Sardegna

1848 Indice:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1848.pdf Diritto Diritto Regio editto del 17 marzo 1848 Intestazione 11 aprile 2022 75% Da definire

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LEGGE ELETTORALE

17 marzo 1848


CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc., ecc.



Dopo aver stabilito le basi del Governo rappresentativo, fu nostra prima cura di affrettare il momento in cui, radunate le Camere, il nostro Popolo fosse chiamato ad usare in beneficio della patria di tutte le libertà che gli abbiamo assicurato. e perché a ciò era anzi tutto necessaria la legge che doveva regolare le elezioni dei Deputati, abbiamo tosto dato le disposizioni opportune, affinché quella Ci venisse nel più breve termine proposta, senza aspettare che fossero raccolte tutte le notizie di fatto, la cui cognizione poteva forse riuscire opportuna per fissare le condizioni dei diritti elettorali. Così, senza frapporre alcun indugio, prese in seria considerazione le condizioni politiche in cui si trova la Nostra Patria, pieni di confidenza nel senno e nella virtù del Nostro Popolo, Ci siamo indotti per una parte a partecipare il dritto di eleggere a quel maggior numero di cittadini che fosse compatibile colle condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo, ed abbiamo lasciato per l'altra appieno libera agli elettori la scelta dei Deputati.

Portiamo ferma fiducia che venendo per tal modo liberamente e pienamente espresse tutte le opinioni e i desiderii della Nazione, il concorso della Camera elettiva, cogli altri poteri dello Stato, varrà a perfezionare e rassodare quegli ordini costituzionali, sui quali debbe fondarsi la prosperità della Patria, la sicurezza della nostra Corona, la libertà dei cittadini.

Per questi motivi, sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, sentito il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:


TITOLO PRIMO

delle condizioni per essere elettore, e del domicilio politico.


Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1.° Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che né per l'uno, né per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che adempiano quanto si ricerca dall'art. 26 del Codice civile per acquistare il suo godimento dei diritti civili.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2.° Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3.° Di saper leggere e scrivere.

4.° Di pagare un annuo censo non minore di lire quaranta nuove di Piemonte.

Per le provincie della Savoia, e per quelle di Nizza, Oneglia, S. Remo, Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona, Albenga e Bobbio basta il censo di lire venti.

Art. 2. Il censo elettorale si compone di ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'ufficii e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. dove per l'esercizio degli ufficii e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1°. I membri effettivi, residenti e non residenti, delle Regie Accademie di scienze, lettere e belle arti, la cui nomina sia approvata dal Re.

2°. I professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori [p. 6 modifica]di Collegio delle diverse Facoltà componenti le Università degli Studi.

3°. I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di Belle Arti di Torino e Genova.

4°. I Professori insegnanti od emeriti delle scuole Regie fuori delle Università.

5°. I Professori insegnanti od emeriti delle scuole provinciali di metodo.

6°. I membri inamovibili dei Magistrati e Tribunali.

7°. I Membri delle Camere di agricoltura e di commercio, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.

8°. Gli uffiziali giubilati di ogni milizia sì di terra che di mare il cui grado non sia inferiore a quello di Capitano.

9°. Gl'impiegati civili in riposo godenti a tal titolo di annua pensione non minore di lire mila dugento.

Son computati come parte della pensione gli assegnamenti annessi agli ordini equestri del Regno.

Art. 4. Sono altresì ammessi all'elettorato alla condizione che paghino la metà dell'annuo censo fissato all'articolo primo del presente Editto; o la metà del fitto stabilito alli articoli 5 ed 8.

1°. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

2°. I notai esercenti ed i causidici collegiati presso i Magistrati e Tribunali.

3°. Gli Ufficiali giubilati delle Regie truppe di terra e di mare.

4°. Gl'impiegati civili in riposo godenti a questo titolo di una pensione dalle L. 600 alle 1200.

Art. 5. Gli esercenti commercianti, arti, ed industrie godranno del dritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizii, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda alla misura determinata nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 6. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi e i capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune della presente legge.

Art. 7. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul Debito Pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 8. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe, ed opificii pei commercianti dalla tabella A annessa alla presente legge. Gli individui contemplati dall'art. 4 basterà che per la sola loro casa di abitazione abituate paghino la metà del fitto surriferito.

Art. 9. Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 10. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto: quelle invece cadenti sui bei concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 11. I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbono quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 12. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 13. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di Commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 14. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita; od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tale Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 15. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 16. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel senso elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 17. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei dritti civili.

[p. 7 modifica]Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti, ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si verrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 18. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 19. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro uffizio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO


Capo I.

Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 20. Appena pubblicato il presente Editto, i Consigli comunali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che potranno essere chiamati dalla presente legge all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dai medesimi:

1. Della loro età.

2. Del censo che pagano.

3. Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domicilio fissate dagli articoli 1, 17 e seguenti.

4. Della professione che esercitano.

5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 5 e 8. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 21. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione dopo il giorno 7 aprile prossimo.

Art. 22. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 20 i Consigli comunali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 23. I Consigli comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatto alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 24. I Consigli dovranno star riuniti tutto il tempo necessario perchè la formazione delle liste sia terminata nel giorno 9 di aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri dell'intiero Consiglio.

Art. 25. I Consigli e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 26. I Consigli possono sciegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 5 e 8.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e di commercio, od un Consolato, od un Tribunale di commercio, i membri delle Camere istesse, ed i giudici appartenenti al commercio interverranno al commercio interverranno al consiglio civico, e concorreranno col medesimo sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 27. Uno degli originali della lista formata dal Consiglio comunale sarà affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, cioè il 10, 11, 12 aprile, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli alle amministrazioni comunali.

Art. 28. I doppi consigli pronunzieranno com'è stabilito all'art. 25 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata nel giorno 14 aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 29. Le liste per tal modo formate dai Consigli ordinari e rivedute dai Consigli doppi passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 30. Il giorno 15 aprile i Sindaci trasmetteranno una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale al quale è aggregato il comune loro.

Nel giorno istesso ed in quello successivo l'altro originale della lista resterà affisso all'albo pretorio del comune.

Art. 31. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni ai Magistrati d'appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dai detti Magistrati ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II.

Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 32. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che puonno seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 33. L'Amministrazione di ciascun comune dei Regii Stati farà ogni anno nella sua riunione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del suo comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dal Percettore, sarà spedito senza costo alle Amministrazioni comunali.

Queste Amministrazioni formeranno le liste, e le faranno pubblicare nella domenica seguente.

Art. 34. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo alle Amministrazioni comunali entro dieci giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 35. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità.

2. L'indicazione dei circondarii di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie, o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascun dei circondarii.

[p. 8 modifica]Art. 36. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria o la professione, o dove tengono la loro abitazione.

Art. 37. La pubblicazione prescritta dall'art. 33 terrà luogo di notificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 38. Ogni volta che le amministrazioni comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 39. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti per opera dell'amministrazione comunale al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 40. I nomi degli elettori ammessi dalle amministrazioni comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi l'Intendente generale a mente dell'art. 33 della presente legge.

Art. 41. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli, e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente della provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comunale nelle ventiquattr'ora dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 42. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni all'Intendente generale.

Art. 43. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio d'Intendenza generale. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 44. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente omesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dall'Amministrazione comunale, potrà rivolgersi all'Intendente generale unendo al suo ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 45. L'Intendente generale entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disanima generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistate le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcierà:

1. Gl'individui che si resero defunti.

2. Quelli, la cui iscrizione nella lista stata annullata dalle Autorità competenti. Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 46. Le rimozioni e le aggiunte fatte dall'Intendente generale alle liste elettorali stese dalle Amministrazioni comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate, ed affisse nel capo-luogo dell'Intendenza generale e nel Comune.

E quando l'Intendente generale avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stesa dalle Amministrazioni comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agl'individui aventi interesse al loro domicilio effettivo, od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 47. Sarà aperto nella segreteria dell'Intendenza generale un registro vidimato in ciascun foglio dall'Intendente generale, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante, o da un suo mandatario.

L'Intendente generale spedisce ricevuta di ciacun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data, ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 48. Gl'individui che stimassero potersi lagnare d'essere stati erroneamente inscritti, omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far valere le loro doglianze innanzi l'Intendente generale che pronunzierà sentito il consiglio d'Intendenza.

Ma non potrà più darsi ascolto ai loro richiami dove il ricorso, e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 46 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 49. La ragione di reclamare davanti le Amministrazioni comunali, e l'Intendente Generale, l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 46 della presente legge.

Art. 50. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 51. l'Intendente generale, sentito il Consiglio d'Intendenza, pronunzierà sulle domande menzionate all'art. 47 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 50 dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

[p. 9 modifica]Le carte rispettivamente prodotte sulle quistioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 52. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dall'Intendente, sentito il Consiglio, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata, o rettificata.

Art. 53. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, l'Intendente generale procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 54. L'elezione dei Deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti profferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 55. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dall'Intendente generale in Consiglio d'Intendenza, od a lagnarsi di denagata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti il Magistrato d'appello con produrre i titoli, che danno appoggio alla sua lagnanza.

La domanda dovrà a pena di nullità notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza de' luoghi, così all'Intendente generale, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo, del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 56. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico, e sulla relazione, che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri del Magistrato, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 57. L'Intendente generale sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 58. Se vi è ricorso in cassazione, il Magistrato provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi al Magistrato d'appello.

Art. 59. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 60. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 49 i certificati negativi, ed ogni estratto dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 61. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art. 62. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO TERZO

dei collegii elettorali.

Art. 63. Ogni collegio elettorale elegge un solo Deputato.

Il numero totale dei Deputati è di 204.

Art. 64. La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella B annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

Art. 65. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta.

Art. 66. Gli elettori non possono farsi rappresentare. Essi si riuniscono in una sola assemblea in quei collegi elettorali dove il loro numero non oltrepassa i quattrocento: eccedendo gli elettori di un collegio il numero di quattrocento, il collegio si divide in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato, che il collegio ha da scegliere.

Art. 67. Ogni sezione sarà formata di comuni, o frazioni di comuni i più vicini fra loro: sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni l'esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 68. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede un Magistrato d'appello, i presidenti e consiglieri del Magistrato per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di un Magistrato d'appello, ma di un Tribunale di prefettura, il prefetto, e dopo di lui i vice-prefetti, gli assessori effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi, il Sindaco, i vice-sindaci, ed i consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più collegi, o più sezioni di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al collegio elettorale, od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici uffiziali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'ufficio composto del presidente, e dei quattro scrutatori provvisorii nominerà il segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 69. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio, o sezione di collegio elettorale.

Art. 70. Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo non avente anch'esso se non voce consultiva.

[p. 10 modifica]Art. 71. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l’ultimo scrutatore sarà colui che nelli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. la stessa regola si osserverà in caso di rinunzia odi assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 72. Il Presidente del collegio, o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell’adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell’Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 73. L’Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni profferite dall’Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del paraffo dei Membri dell’Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunciare sulle reclamazioni giudicio definitivo.

Art. 74. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov’egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l’esercizio d’ogni diritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false locazioni avrà ottenuto dall’Amministrazione comunale la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 75. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 76. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell’ufficio s’introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell’adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. Accadendo che nella sala dove si fa l’elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d’approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto il Presidente richiamerà all’ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d’una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 78. I presidenti dei collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l’ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l’elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 74 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 79. Niun elettore può presentarsi armato all’adunanza elettorale.

Art. 80. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all’art. 62.

Art. 81. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell’Ufficio definitivo, sia per l’elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scruttatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si presenteranno provvisti di una sentenza di Magistrato d’Appello, con cui si dichiari ch’essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall’art. 59.

Art. 82. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive, o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bolletino lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell’urna a tal uso destinata.

La tavola a cui siede l’elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell’Ufficio: quest’ultima, cui siedono il Presidente, gli scrutatori, ed il segretario è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 83. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell’urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del Collegio o della sezione.

Art. 84. Ad un’ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Quest’operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 85. Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno de’ scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 86. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l’Ufficio.

Art. 87. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L’Ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da’ suoi membri. Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all’Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell’intero collegio.

Art. 88. I bollettini ne’ quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 89. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 90. L’Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le riclamazioni.

Art. 91. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 92. Alla prima votazione niuno s’intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all’adunanza.

Art. 93. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l’Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de’ suffragi, e si procede ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

[p. 11 modifica]In questa votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l’uno o l’altro dei due or detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 94. A parità di voti il maggiore d’età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 95. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l’adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall’Ufficio prima che sciolgasi l’adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 96. I membri dell’Ufficio principale stenderanno il verbale dell’elezione prima di sciogliere l’adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell’Interno nei giorni otto dalla sua data.

Ne rimarrà un esemplare alla Segreteria del Tribunale di Prefettura sedente nel capo-luogo di provincia del distretto elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all’originale dai membri dell’ufficio.

TITOLO QUARTO

dei deputati.

Art. 97. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall’art. 40 dello Statuto.

Art. 98. Non possono essere eletti Deputati:

1. I funzionari stipendiati ed amovibili dell’ordine giudiziario.

2. I membri del Corpo diplomatico in missione.

3. Gl’Intendenti generali di divisione, gl’intendenti di provincia, ed i Consiglieri d’Intendenza.

4. Gl’impiegati stipendiati dell’ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d’Intendente generale, ad eccezione degli Uffiziali del Genio civile e delle miniere, non inferiori al grado d’Ingegnere capo, e degli uffiziali sanitari che siano membri del protomedicato, e dei consigli di sanità.

5. Gli ecclesiastici aventi cura d’anime, o giurisdizione con obbligo di residenza.

6. Gli uffiziali di qualunque grado non potranno essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionarii o d’impiegati regii stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei Deputati. Ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro la cui elezione deve essere annullata.

Quando il numero degl’impiegati sia completo, le elezioni nuove d’impiegati saranno nulle.

Art. 101. Il deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che esso avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni dei suoi membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego Regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull’istante d’essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dall’art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO QUINTO

disposizioni generali.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d’interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO SESTO

disposizione particolare per l'isola di capraia.

Art. 105. Il Consiglio municipale dell’isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1.° collegio elettorale di Genova.

Disposizioni provvisorie

per le provincie dell'Ossola e Valsesia ed i mandamenti e comuni di Gozzano ed Orta ora immuni dalle contribuzioni.

Art. 106. Oltre le persone contemplate nella categoria dell’art. 5 della legge generale, saranno elettori tutti coloro che hanno un’abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Art. 107. Nell’abitazione sono compresi i magazzini, opifizi, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 108. Le persone contemplate nella categoria dell’art. 4 godranno dei dritti elettorali, purchè abitino un alloggio la cui annua pigione possa valutarsi a L. 100.

Art. 109. Le presenti disposizioni speciali escludono l’applicazione del N. 4 dell’art. 1 e correlativi, e degli articoli 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Disposizioni provvisorie

per l'Isola di Sardegna sino all'effettiva assimilazione della medesima al sistema generale di Terraferma.

Art. 110. Saranno elettori tutti coloro che hanno un’abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 400 per le città di Cagliari e di Sassari, e a lire 200 per tutti gli altri siti dell’Isola.

Art. 111. Nell’abitazione sono compresi i magazzini, opifizi, botteghe ed edifizi rustici situati nello stesso comune.

Art. 112. Sono inoltre ammessi ai diritti elettorali indipendentemente dal fitto delle loro abitazioni:

1. I membri della società agraria di Cagliari, e della camera d’agricoltura, di commercio e d’arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinarii.

2. I professori e dottori di collegio, presidenti alla Biblioteca, direttori de’ Musei alle R. Università.

3. I Professori di nomina Regia.


[p. 12 modifica]4. I Magistrati civili inamovibili.

5. I membri delle Amministrazioni comunali.

6. I membri del Magistrato del protomedicato.

7. Gl’impiegati civili in ritiro godenti di pensione non minore di L. 600.

8. I militari in ritiro di grado non minore a quello di capitano.

9. I laureati, o approvati in alcuna facoltà, esercenti a proprio nome la loro professione.

10. I notai e procuratori esercenti la loro professione.

Art. 113. Sono ammessi ai diritti elettorali, purchè abbiano una abitazione di valore rispettivamente metà di quello prescritto all’art. 110:

1. Gl’impiegati civili godenti di pensione in ritiro non minore di L. 300.

2. Gli uffiziali in ritiro di grado inferiore a quello di capitano.

3. Coloro che hanno subìto alle Regie Università l’esame del magistero.

4. Tutti i professori di nomina dell’autorità civile, compresi quelli delle scuole elementari, e normali.

Art. 114. Gli elettori d’ogni provincia si riuniscono nel capo-luogo della provincia.

A quest’effetto gl’intendenti riuniranno in una sola lista generale alfabetica i nomi di tutti gli elettori della provincia, e divideranno poi la stessa lista generale in tante parti, eguali in numero, quanti sono i Deputati da eleggere.

Questa divisione sarà fatta nello stesso ordine alfabetico, col quale la lista generale è compilata.

Ogni porzione di lista formerà un collegio, per modo che il primo collegio si comporrà degli elettori il cui nome comincia con le prime lettere dell’alfabeto, e gli altri collegi saran composti degli elettori il cui nome incomincia con le lettere successive.

Ogni collegio eleggerà un Deputato.

Art. 115. Le presenti disposizioni speciali alla Sardegna escludono l’applicazione dei numeri 3 e 4 dell’art. 1 e correlativi, e degli articoli 3, 4, 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.


A tabella in cui ai determina il valor locativo, ovvero l’annua pigione dei locali contemplati negli articoli 5 e 8, richiesta per attribuire i diritti elettorali a coloro che li tengono in affitto e li posseggono.

1. Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti - L. 200

2. In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti - L. 300

3. In quelli superiori a 10,000 abitanti - L. 400

4. In Genova - L. 500

5. In Torino - L. 600


B tabella di ripartizione dei colleg1i elettorali


N. d'ordine
COMUNE
ove si deve radunare il Collegio
MANDAMENTI
che compongono il Collegio
1 Torino1 Torino
2 Id.
3 ld.
4 ld.
5 Id.
6 ld.
7 Id.
8 Carmagnola Carmagnola, Poirino
9 Moncalieri Moncalieri, Carignano.
10 Chieri Chieri, Riva di Chieri.
11 Gassino Gassino, Brusasco, Casalborgone, Sciolze.
12 Rivoli Rivoli, Orbassano, Pianezza.
13 Caselle Caselle, Volpiano, Veneria.
14 Ciriè Ciriè, Corio, Fiano.
15 Chivasso Chivasso, Montanaro.
16 Lanzo Lanzo, Viù, Ceres.
17 Rivarolo Rivarolo, Barbania, Rivara, San Benigno.
18 Susa Susa, Oulx, Cesana.
19 Avigliana Avigliana, Giaveno.
20 Condove Condove, Almese, Bussolino.
21 Pinerolo Pinerolo Cumiana.
22 Perosa Perosa, Fenestrelle, Perrero, S. Secondo.
23 Bricherasio Bricherasio, Torre di Luserna, Luserna, Buriasco.
24 Cavour Cavour, Vigone.
25 Pancalieri Pancalieri, Villafranca, None.
26 Genova2 Genova e Capraia isola.
27 Id.
28 ld.
29 Id.
30 Id.
31 Id.
32 Id.
33 Rivarolo Rivarolo, Sestri.
34 Voltri Voltri, Campofreddo.
35 S. Quirico S. Quirico, Ronco.
36 Staglieno Staglieno, S. Martino d'Albaro.
37 Torriglia Torriglia, Savignone.
38 Recco Recco, Nervi.
39 Chiavari Chiavari.
40 Lavagna Lavagna, Borzonasca.
41 Sestri Sestri, Varese.
42 Rapallo Rapallo.
43 Cicagna Cicagna, S. Stefano.
44 Spezia Spezia, Vezzano.
45 Sarzana Sarzana, Lerici.
46 Levanto Levanto, Godano.
47 Novi Novi, Capriata.
48 Gavi Gavi, Castelletto d' Orba.
49 Serravalle Serravalle, Rocchetta.
50 Ciamberì Ciamberì. Il suo distretto d'esazione.
51 La Motte Servolex Il mandamento di La Motte Servolex, il distretto d'esazione di S. Jean d'Arvey ed il mandamento di Yenne.

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52 Montmeillan Montmeillan, La Rochette, Chamoux.
53 S. Pierre d'Albigny S. Pierre d'Albigny, Le Chatellard.
54 Aix Aix, Albens, Ruflìeux.
55 Pont Beauvoisin Pont Beauvoisin, Les Echelles, S. Genix.
56 S. Giovanni di Moriana I comuni componenti il distretto esattoriale di S. Jean de Maurienne, e i mandamenti di San Michel, Modane, Lanslebourg.
57 La Chambre Il mandamento di La Chambre, i distretti esattoriali di Hermillon, e S. Jean d'Arves, e il mandamento di Aiguebelle.
58 Moutiers Moutiers, Bozel.
59 Bourg S. Maurice Bourg S. Maurice, Aime.
60 Albertville Albertville, Gresy.
61 Ugine Ugine, Faverges, Beaufort.
62 Alessandria3 Alessandria.
63
64 Valenza Valenza, S. Salvatore, Bassignana.
65 Felizzano Felizzano, Oviglio, Castellazzo.
66 Bosco Bosco, Sezzè, Cassine.
67 Asti Asti.
68 San Damiano S. Damiano, Villanova.
69 Costigliole Costigliole, Canelli.
70 Mombercelli Mombercelli, Rocca d'Arazzo.
71 Montechiaro Montechiaro, Portacomaro, Baldichieri.
72 Castelnuovo Castelnuovo, Montafia, Cocconato.
73 Tortona Tortona, Villalvernia, S. Sebastiano, Garbagna.
74 Castelnuovo Castelnuovo, Sale, Viguzzolo, Volpedo.
75 Voghera Voghera, Godiasco.
76 Costeggio Casteggio, Casatisma, Casei.
77 Broni Broni, Barbianello, Montallo, S. Giulietta.
78 Stradella Stradella, Montù-Beccaria, Soriasco.
79 Bobbio Bobbio, Ottone.
80 Varzi Varzi, Zavatarello.
81 Cuneo Cuneo.
82 Boves Boves, Peveragno, Chiusa.
83 Demonte Demonte, Vinadio.
84 Borgo S. Dalmazzo Borgo S. Dalmazzo, Roccavione, Limone, Valdieri.
85 Dronero Dronero, S. Damiano, Prazzo.
86 Caraglio Caraglio, Busca, Valgrana.
87 Fossano Fossano, Centallo, Villafalletto.
88 Alba Alba, Covone.
89 Bra Bra, Sommariva, Bosco.
90 Canale Canale, Cornegliano.
91 Monforte Monforte, Morra, Bossolasco, Diano.
92 Cortemiglia Cortemiglia, S. Stefano Belbo.
93 Mondovì Mondovì, Frabosa.
94 Ceva Ceva, Priero, Vico.
95 Garessio Garessio, Ormea, Bagnasco, Pamparato.
96 Cherasco Cherasco, Bene, Trinità.
97 Dogliani Dogliani, Murazzano, Monesiglio.
98 Carrù Carrù, Morozzo, Villanova.
99 Saluzzo Saluzzo, Costigliole.
100 Savigliano Savigliano, Cavallermaggiore.
101 Racconigi Racconigi, Villanova di Piemonte.
102 Venasca Venasca, S. Peyre, Verzuolo.
103 San Front San Front, Paesana, Revel.
104 Barge Barge, Moretta.
105 Nizza4 Barge, Moretta.
106 Id. Nizza e i mandamenti di Villafranca e Contes.
107 Sospello Sospello, Tenda, Scarena.
108 Puget Theniers Puget Theniers, Guillaum, Villar, Roccasterone.
109 Utelle Utelle, S. Martino Lantosca, San Stetano, Levenzo.
110 San Remo S. Remo, Ceriana, Bordighera.
111 Ventimiglia Ventimiglia, Dolceacqua.
112 Taggia Taggia, Triora, S. Stefano.
113 Oneglia Oneglia, Diano Castello.
114 Portomorizio Portomorizio, Prelà.
115 Pieve Pieve, Borgomaro.
116 Novara Novara intra muros.
117 Id. Novara extra muros, Galliate, Trecate.
118 Arona Arona, Borgo Ticino.
119 Borgomanero Borgomanero, Orta.
120 Romagnano Romagnano, Gozzano, Carpignano.
121 Oleggio Oleggio, Momo.
122 Biandrate Biandrate, Borgo Vercelli, Vespolate.
123 Mortara Mortara, Robbio.
124 Vigevano Vigevano, Gravellona.
125 Garlasco Garlasco, Gambolò.
126 Sartirana Sartirana, Candia, S. Giorgio.

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127. S. Martino Siccomario S. Martino Siccomario, Cava, Sannazzaro.
128. Mede Mede, Pieve.
129. Pallanza Pallanza, Lesa.
130. Intra Intra, Cannobbio.
131. Ornavasso Ornavasso, Omegna.
132. Varallo Varallo.
155. Borgosesia Borgosesia, Scopa.
134. Domodossola Domodossola.
135. Id. Bannio, Crodo, S. Maria Maggiore.
136. Annecy Annecy.
137. Rumilly Rumilly, Seyssel.
138. S. Julien S. Julien, Thorens.
139. Duing Duing, Thones.
140. Bonneville Bonneville, La Roche.
141. Annemasse Annemasse, Reynier.
142. Taninges Taninges, S. Jeoire, Samoens.
145. Sallanches Sallanches, Cluses, S. Gervaix.
144. Thonon Thonon, Dovaine.
145. Evian Evian, Le Biol, Abondance.
146. Ivrea Ivrea, Settimo Vittone.
147. Strambino Strambino, Azeglio, Borgo Masino.
148. Vistrorio Vistrorio, Vico, Pavone, Lessolo.
149. Cuorgnè Cuorgnè, Agliè.
160. Pont Pont, Locana, Castellamonte.
151. Caluso Caluso, S. Giorgio.
152. Aosta Aosta, Morgex.
153. Quart Quart, Gignod, Chàtillon.
154. Verres Verres, Donaz.
155. Vercelli Vercelli.
156. Santhià Santhià, Arborio, Gattinara.
157. Cigliano Cigliano, S. Germano, Livorno.
158. Crescentino Crescentino, Desana.
169. Trino Trino, Stroppiana.
160. Biella Biella.
161. Mongrando Mongrando, Graglia.
362. Bioglio Bioglio, Mosso.
165. Cossato Cossato, Crevacuore.
164. Salussola Salussola, Cavaglià, Masserano.
165. Biella Andorno, Candelo.
166. Casale Casale.
167. Frassineto Frassineto, Occimiano, Rosignano.
168. Moncalvo Moncalvo, Ottiglio, Villadeati, Montiglio.
169. Montemagno Montemagno, Vignale, Tonco.
170. Pontestura Pontestura, Balzola, Mombello, Gabbiano.
171. Savona Savona.
172. Cairo Cairo, Millesimo, Noli.
173. Varazze Varazze, Sassello.
174. Albenga Albenga, Andora.
176. Finalborgo Finalborgo, Calizzano.
176. Albenga Alassio, Loano, Pietra.
177. Acqui Acqui, Bistagno, Rivalta.
178. Nizza Nizza, Incisa, Mombaruzzo.
179. Spigno Spigno, Dego, Roccaverano, Bubbio.
180. Ovada Ovada, Mollare, Carpeneto, Ponzone.

ISOLA DI SARDEGNA

181. Cagliari Provincia di Cagliari.
182. Id. Id. di Cagliari.
185. Id. Id. di Cagliari.
184. Id. Id. di Cagliari.
185. Id. Id. di Cagliari.
186. Sassari Id. di Sassari.
187. Id. Id. di Sassari.
188. Id. Id. di Sassari.
189. Alghero Id. di Alghero.
190. Id. Id. di Alghero.
191. Cuglieri Id. di Cuglieri.
192. Id. Id. di Cuglieri.
195. Iglesias Id. di Iglesias.
194. Id. Id. di Iglesias.
195. Isili Id. di Isili.
196. Id. Id. di Isili.
197. Lanusei Id. di Lanusei
198. Nuoro Id. di Nuoro.
199. Id. Id. di Nuoro.
200. Oristano Id. di Oristano.
201. Id. Id. di Oristano.
202. Id. Id. di Oristano.
205. Ozieri Id. di Ozieri.
204. Tempio Id. di Tempio.

Mandiamo ai Nostri Ministri, Magistrati ed Ufficiali di osservare e fare eseguire il presente Editto che sarà inerito negli atti del Governo, volendo che alle copie impresse ecc. si presti la stessa fede che all'originale.

Torino addì diciasette del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarant'otto e del Regno Nostro il decimo ottavi.

CARLO ALBERTO

V. Sclopis.V. Di Revel.

Vincenzo Ricci.


Note

  1. La città di Torino col suo territorio sarà divisa in sette collegi elettorali. L'amministrazione della Città è incaricata di determinare la circoscrizione dei sette collegii in ragione approssimativa della popolazione di essi, e la farà conoscere all'Intendente generale di Torino.
  2. La città di Genova sarà divisa in sette collegi, nel primo dei quali voteranno gli elettori dell'isola di Capraia. L'amministrazione della città è incaricata di determinare la circoscrizione dei sette collegi in ragione approssimativa della popolazione di essi, e lo farà conoscere all'Intendente generale di Genova.
  3. La citta di Alessandria sarà divisa in due collegi. L'Amministrazione civica è incaricata di determinare col concorso dell'Intendente generale la circoscrizione dei due collcgi elettorali della città e suo mandamento in ragione approssimativa della popolazione.
  4. L'Amministrazione di Nizza col1'intervento dei Sindaci di Villafranca e di Contes determinerà la porzione dii suo territorio che dee far parte del secondo collegio in modo che i due collegii abbiano una popolazione quasi eguale.