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legge elettorale 17 marzo 1848



Art. 71. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l’ultimo scrutatore sarà colui che nelli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. la stessa regola si osserverà in caso di rinunzia odi assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 72. Il Presidente del collegio, o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell’adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell’Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 73. L’Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni profferite dall’Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del paraffo dei Membri dell’Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunciare sulle reclamazioni giudicio definitivo.

Art. 74. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov’egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l’esercizio d’ogni diritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false locazioni avrà ottenuto dall’Amministrazione comunale la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 75. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 76. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell’ufficio s’introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell’adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. Accadendo che nella sala dove si fa l’elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d’approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto il Presidente richiamerà all’ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d’una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 78. I presidenti dei collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l’ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l’elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 74 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 79. Niun elettore può presentarsi armato all’adunanza elettorale.

Art. 80. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all’art. 62.

Art. 81. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell’Ufficio definitivo, sia per l’elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scruttatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si presenteranno provvisti di una sentenza di Magistrato d’Appello, con cui si dichiari ch’essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall’art. 59.

Art. 82. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive, o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bolletino lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell’urna a tal uso destinata.

La tavola a cui siede l’elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell’Ufficio: quest’ultima, cui siedono il Presidente, gli scrutatori, ed il segretario è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 83. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell’urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del Collegio o della sezione.

Art. 84. Ad un’ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Quest’operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 85. Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno de’ scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 86. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l’Ufficio.

Art. 87. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L’Ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da’ suoi membri. Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all’Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell’intero collegio.

Art. 88. I bollettini ne’ quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 89. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 90. L’Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le riclamazioni.

Art. 91. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 92. Alla prima votazione niuno s’intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all’adunanza.

Art. 93. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l’Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de’ suffragi, e si procede ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.