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LEGGE ELETTORALE

17 marzo 1848


CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc., ecc.



Dopo aver stabilito le basi del Governo rappresentativo, fu nostra prima cura di affrettare il momento in cui, radunate le Camere, il nostro Popolo fosse chiamato ad usare in beneficio della patria di tutte le libertà che gli abbiamo assicurato. e perché a ciò era anzi tutto necessaria la legge che doveva regolare le elezioni dei Deputati, abbiamo tosto dato le disposizioni opportune, affinché quella Ci venisse nel più breve termine proposta, senza aspettare che fossero raccolte tutte le notizie di fatto, la cui cognizione poteva forse riuscire opportuna per fissare le condizioni dei diritti elettorali. Così, senza frapporre alcun indugio, prese in seria considerazione le condizioni politiche in cui si trova la Nostra Patria, pieni di confidenza nel senno e nella virtù del Nostro Popolo, Ci siamo indotti per una parte a partecipare il dritto di eleggere a quel maggior numero di cittadini che fosse compatibile colle condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo, ed abbiamo lasciato per l'altra appieno libera agli elettori la scelta dei Deputati.

Portiamo ferma fiducia che venendo per tal modo liberamente e pienamente espresse tutte le opinioni e i desiderii della Nazione, il concorso della Camera elettiva, cogli altri poteri dello Stato, varrà a perfezionare e rassodare quegli ordini costituzionali, sui quali debbe fondarsi la prosperità della Patria, la sicurezza della nostra Corona, la libertà dei cittadini.

Per questi motivi, sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, sentito il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:


TITOLO PRIMO

delle condizioni per essere elettore, e del domicilio politico.


Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1.° Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che né per l'uno, né per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che adempiano quanto si ricerca dall'art. 26 del Codice civile per acquistare il suo godimento dei diritti civili.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2.° Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3.° Di saper leggere e scrivere.

4.° Di pagare un annuo censo non minore di lire quaranta nuove di Piemonte.

Per le provincie della Savoia, e per quelle di Nizza, Oneglia, S. Remo, Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona, Albenga e Bobbio basta il censo di lire venti.

Art. 2. Il censo elettorale si compone di ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'ufficii e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. dove per l'esercizio degli ufficii e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1°. I membri effettivi, residenti e non residenti, delle Regie Accademie di scienze, lettere e belle arti, la cui nomina sia approvata dal Re.

2°. I professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori