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legge elettorale 17 marzo 1848



Le carte rispettivamente prodotte sulle quistioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 52. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dall'Intendente, sentito il Consiglio, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata, o rettificata.

Art. 53. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, l'Intendente generale procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 54. L'elezione dei Deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti profferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 55. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dall'Intendente generale in Consiglio d'Intendenza, od a lagnarsi di denagata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti il Magistrato d'appello con produrre i titoli, che danno appoggio alla sua lagnanza.

La domanda dovrà a pena di nullità notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza de' luoghi, così all'Intendente generale, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo, del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 56. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico, e sulla relazione, che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri del Magistrato, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 57. L'Intendente generale sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 58. Se vi è ricorso in cassazione, il Magistrato provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi al Magistrato d'appello.

Art. 59. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 60. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 49 i certificati negativi, ed ogni estratto dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 61. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art. 62. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO TERZO

dei collegii elettorali.

Art. 63. Ogni collegio elettorale elegge un solo Deputato.

Il numero totale dei Deputati è di 204.

Art. 64. La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella B annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

Art. 65. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta.

Art. 66. Gli elettori non possono farsi rappresentare. Essi si riuniscono in una sola assemblea in quei collegi elettorali dove il loro numero non oltrepassa i quattrocento: eccedendo gli elettori di un collegio il numero di quattrocento, il collegio si divide in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato, che il collegio ha da scegliere.

Art. 67. Ogni sezione sarà formata di comuni, o frazioni di comuni i più vicini fra loro: sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni l'esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 68. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede un Magistrato d'appello, i presidenti e consiglieri del Magistrato per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di un Magistrato d'appello, ma di un Tribunale di prefettura, il prefetto, e dopo di lui i vice-prefetti, gli assessori effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi, il Sindaco, i vice-sindaci, ed i consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più collegi, o più sezioni di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al collegio elettorale, od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici uffiziali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'ufficio composto del presidente, e dei quattro scrutatori provvisorii nominerà il segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 69. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio, o sezione di collegio elettorale.

Art. 70. Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo non avente anch'esso se non voce consultiva.