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legge elettorale 17 marzo 1848



Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti, ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si verrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 18. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 19. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro uffizio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO


Capo I.

Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 20. Appena pubblicato il presente Editto, i Consigli comunali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che potranno essere chiamati dalla presente legge all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dai medesimi:

1. Della loro età.

2. Del censo che pagano.

3. Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domicilio fissate dagli articoli 1, 17 e seguenti.

4. Della professione che esercitano.

5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 5 e 8. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 21. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione dopo il giorno 7 aprile prossimo.

Art. 22. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 20 i Consigli comunali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 23. I Consigli comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatto alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 24. I Consigli dovranno star riuniti tutto il tempo necessario perchè la formazione delle liste sia terminata nel giorno 9 di aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri dell'intiero Consiglio.

Art. 25. I Consigli e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 26. I Consigli possono sciegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 5 e 8.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e di commercio, od un Consolato, od un Tribunale di commercio, i membri delle Camere istesse, ed i giudici appartenenti al commercio interverranno al commercio interverranno al consiglio civico, e concorreranno col medesimo sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 27. Uno degli originali della lista formata dal Consiglio comunale sarà affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, cioè il 10, 11, 12 aprile, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli alle amministrazioni comunali.

Art. 28. I doppi consigli pronunzieranno com'è stabilito all'art. 25 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata nel giorno 14 aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 29. Le liste per tal modo formate dai Consigli ordinari e rivedute dai Consigli doppi passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 30. Il giorno 15 aprile i Sindaci trasmetteranno una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale al quale è aggregato il comune loro.

Nel giorno istesso ed in quello successivo l'altro originale della lista resterà affisso all'albo pretorio del comune.

Art. 31. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni ai Magistrati d'appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dai detti Magistrati ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II.

Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 32. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che puonno seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 33. L'Amministrazione di ciascun comune dei Regii Stati farà ogni anno nella sua riunione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del suo comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dal Percettore, sarà spedito senza costo alle Amministrazioni comunali.

Queste Amministrazioni formeranno le liste, e le faranno pubblicare nella domenica seguente.

Art. 34. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo alle Amministrazioni comunali entro dieci giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 35. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità.

2. L'indicazione dei circondarii di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie, o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascun dei circondarii.