Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/44

18 Codice cavalleresco italiano


ART. 18.

La ferita non costituisce offesa e neppure un’aggravante all’offesa, perchè può essere casuale, cioè: indipendente dalla volontà dell’offensore.

Se non fu casuale, emigra dal Codice cavalleresco per cadere sotto le sanzioni di quello penale (Châteauvillard, I, 1°, conferma l’asserto).

ART. 18 a.

Generalmente le vie di fatto devono riguardarsi come al disopra dell’apprezzamento cavalleresco; e perciò, quando non sono effetto immediato di un oltraggio subìto, esse vengono considerate come aggressione, per la quale non si ammette la soddisfazione cavalleresca.

Nota. — Angelini, Cap. IV, 12°. G. d’O., Siena 27-4-1922. Le offese inferte con mezzi impropri, sfuggono all’esame e al commento cavalleresco, perchè consentono all’offeso la via riparatoria che più gli aggrada, e cioè: o quella cavalleresca o quella penale, senza per questo perdere le prerogative del gentiluomo. Ma codesto diritto non implica affatto la squalifica dell’offensore (v. art. 3, 9 a, 14, 18, 21, 23, 30, 89, 148 b, 151, 223 e succ.).

ART. 19.

La minaccia di vie di fatto non costituisce offesa con via di fatto; ma un’aggravante all’offesa.

Nota. — Così, per es., minacciare un colpo vale come dire o stampare «se lo ritenga per dato»; ma non è via di fatto. I cosidetti schiaffi morali vanno quindi considerati come semplice aggravante all’offesa1. Châteauvillard, al Cap. I, 1°, conferma l’asserto.

  1. . La Corte Suprema con sentenza del giugno 1896, e che si può