La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni/Le donne italiane e la delinquenza dei minorenni

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Le donne italiane

e la delinquenza dei minorenni.


Il Consiglio Nazionale delle donne italiane presieduto dalla Contessa Gabriella Spalletti Rasponi, ha presentato un Memoriale alla Commissione Reale nominata dall’ex-Guardasigilli on. V. E. Orlando per lo studio della delinquenza dei minorenni.

Prima di discutere questo Memoriale, mi sia permesso compiacermi per il solo fatto che esso fu presentato.

Era logico, era, direi, doveroso che il Consiglio Nazionale delle donne italiane facesse udir la sua voce nel problema della delinquenza dei minorenni, che tocca così da vicino la vita, l’educazione, la missione femminile e che è, se non unicamente, certo sovra tutto un problema famigliare.

Già l’on. Orlando aveva mostrato di sentire la necessità di questa voce femminile, perchè a far parte della Commissione Reale aveva con esempio nuovo chiamato due [p. 60 modifica]donne: Ersilia Majno e Miss Lucy Bartlett. E queste due signore avevano portato nei lavori della Commissione un elemento che difficilmente gli uomini avrebbero potuto portarvi: non cioè la cultura giuridica, ma il sentimento; non il raziocinio, ma l’intuito; non la piccola preoccupazione di modificare qualche articolo di legge, ma la grande esatta visione della complessità morale dell’immenso problema. Ed Ersilia Majno era stata italianamente geniale nel suo grido contro le ingiustizie dei Codici e le ipocrisie della società; e Miss Lucy Bartlett (ora, signora Re-Bartlett) era stata anglicamente precisa nell’indicare alcuni pratici e immediati rimedii al male che lamentiamo.

La Commissione si era inorgoglita di queste due competenze femminili che davano calore d’affetto e valor d’esperienza ai sereni studi giuridici e alle obbiettive constatazioni sociologiche degli uomini: ed oggi, credo, accoglierà col dovuto rispetto il Memoriale delle Donne Italiane, che viene a rafforzare l’opera della Majno e della Bartlett, come coro che accompagni le singole voci.



Alla base dello studio sulle cause della delinquenza dei minorenni io avevo posto que[p. 61 modifica]sto principio che mi piace ripetere perchè orgogliosamente lo credo un principio di verità:

Ogni fanciullo che delinque non è che la vittima di un delitto che altri, PRIMA, ha commesso verso di lui. Questo delitto commesso da altri verso di lui può essere commesso dai genitori o dalla società, incoscientemente o coscientemente, per malvagità attiva o per indolenza passiva. Ma una colpa indiretta, famigliare o collettiva, è sempre la causa dell’azione delittuosa compiuta da un bambino.

Per questo io avevo detto che ricercare la responsabilità personale del bambino delinquente, studiare i mezzi per correggerlo, era un’opera vana, o per lo meno un’opera secondaria, un’opera postuma. Bisogna anzitutto — se si vuol far opera utile — ricercare le lontane responsabilità collettive, le cause profonde e impersonali della criminalità infantile, e tentar di sopprimerle o almeno di attenuarle.

Completando il mio pensiero e dando ad esso un più energico significato di fronte alla legge, Ersilia Majno aveva scritto: «La delinquenza dei minorenni è la risultante di molte cause. Esse hanno però tutte la radice nel disconoscimento fin dalla nascita del diritto del fanciullo — diritto all’amore, all’educa[p. 62 modifica]zione, alla gioia — diritto di sapere sempre da chi ebbe il dono non chiesto, e sovente così funesto, della vita. Sul riconoscimento di questo diritto si ergerà sana e purificata la nuova civiltà». Ora il Consiglio Nazionale delle donne italiane ha accolto — e ne siamo lieti e fieri — queste premesse: ha visto nella società e nella famiglia le radici del male: ha riconosciuto che affinché il fanciullo commetta meno delitti occorre riconoscergli maggiori diritti, o, dirò meglio, occorre riconoscergliene uno solo: quello di forzare la legge a stabilire severamente i doveri che i suoi genitori hanno verso di lui.


Il Memoriale che porta la firma della dottoressa Valeria Benetti ha un pregio che non sempre hanno le opere femminili: la misura e la moderazione. Non chiede cose ardite o difficili: non si perde in affermazioni di teorie, magari giustissime ma di dubbia attuazione; non pretende di dar fondo al problema immenso che pur osa affrontare. Con semplicità, con praticità, consiglia soltanto alcuni provvedimenti, mette sotto gli occhi della Commissione alcune modificazioni indispensabili alle leggi attuali. È — se posso dir così [p. 63 modifica]— un programma minimo, che con molto tatto e con molta furberia vien presentato a coloro che poco probabilmente avrebbero accolto un programma massimo.

Tre sono i gruppi di proposte che il Memoriale sottopone all’approvazione della Commissione.

Discutiamoli partitamente.

Il primo gruppo ha un carattere femminista perchè tende a togliere dai Codici alcune disposizioni che sanciscono l’inferiorità della donna.

Poiché — dice il Memoriale, e dice il vero — la Commissione riformerà gli istituti della patria potestà e della tutela i quali, così come sono oggi, paiono per molti aspetti, creati non alla difesa e alla salvaguardia dei minori, ma al loro danno e alla loro vergogna, noi proponiamo che tra le riforme vi sia anche quella della potestà maritale, e più specificatamente chiediamo l’abolizione dell’istituto dell’autorizzazione maritale.

E in questo desiderio io sono pienamente d’accordo. È assurda, oggi, questa minorità, questa incapacità della moglie. Assurda per un’infinità di motivi che sarebbe lungo e inutile dire: assurda, anche, per analogie giuridiche. La vedova ha, secondo il nostro Codice, l’esercizio della patria potestà (entro certi li[p. 64 modifica]miti.. Ora, come mai, tutto ad un tratto, per la morte del marito, si può riconoscere nella donna (fino allora incapace) l’esercizio di un diritto che per essere valido richiede che l’individualità della donna sia pienamente riconosciuta nella famiglia? Come mai di una incapace si fa addirittura la depositaria della più alta autorità famigliare? Un’altra proposta feminista — ed ugualmente a mio parere legittima — è quella che il Memoriale fa per la modificazione dell’articolo 184 Cod. civ., dove, a proposito dei riconoscimento della prole naturale, è detto che «se il riconoscimento fu fatto da ambedue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre».

Il Memoriale trova ingiusta questa preferenza verso il padre e vorrebbe modificato tale articolo secondo i seguenti criterii, innegabilmente logici: nel caso di riconoscimento forzato da parte di un genitore e di riconoscimento volontario da parte dell’altro, la tutela legale sarà di preferenza accordata a quest’ultimo; — nel caso di riconoscimento volontario di entrambi i genitori, sarà in facoltà di questi scegliere fra loro il tutore legale del figlio, e quando vi sia disaccordo deciderà il Tribunale; — nel caso di riconoscimento forzato da parte di entrambi i genitori il Tribu[p. 65 modifica]nale deciderà a quale dei due debba affidarsi la tutela legale. Piccole modificazioni — dirà il lettore — brevi colpi di temperino che intaccheranno appena la pergamena dei nostri Codici. D’accordo. Pure, non è cattiva tattica nè mediocre psicologia cominciare dal poco per arrivare al molto. E per poco si elevi nella legislazione la dignità e la responsabilità della donna, sarà tanto di guadagnato per l’educazione famigliare.


Il secondo gruppo delle proposte contenute nel Memoriale ha un carattere tecnico, di procedura, più che di diritto.

Si chiedono molte cose, alcune delle quali già riconosciute come necessarie dalla Commissione: la perseguibilità d’ufficio nei reati contro il buon costume commessi a danno dei minori, — nel reato d’adulterio quando raggiunga la forma estrema dello scandalo, — nei reati di maltrattamenti di un coniuge verso l’altro anche quando non raggiungano gli estremi che la legge esige attualmente per l’azione pubblica.

Si chiede, inoltre, che per tutti i reati o le contestazioni che abbiano rapporto diretto o indiretto col diritto famigliare, l’istruttoria [p. 66 modifica]del processo sia affidata ad un giudice, espressamente delegato a ciò, avente speciali qualità di idoneità (cosa, in pratica, non difficile, e che riproduce in altro campo l’ottima dea già messa in esecuzione dall’on. Orlando, col giudice speciale per i reati commessi da minorenni); che da tali processi sia esclusa la stampa (proposta che la Commissione ha già fatta per i processi a carico dei minorenni); che, infine, le donne siano ammesse nella giuria. Il Memoriale non dice in quali proporzioni le donne dovrebbero essere ammesse nella giuria, nè indica da quali categorie dovrebbero essere scelte le donne-giurate. Forse ha intuito che quest’ultima proposta sarà la più difficile ad essere accolta, per ora. Non è nuova, del resto, la proposta di ammettere le donne a far parte della giuria. Se venisse attuata, io credo che avremmo un minor numero di assoluzioni scandalose. Ma è opportuno ammettere le donne alla giuria soltanto per i reati che abbiano rapporto col diritto famigliare? e sarà possibile, caso per caso, distinguere nettamente quali siano questi reati?


Il terzo ed ultimo gruppo di proposte contenute nel Memoriale si riassume in un desiderio nobilissimo: il desiderio che «per ini[p. 67 modifica]ziativa pubblica e privata sorgano istituti i quali vigilino promuovano coadiuvino l’opera di sussistenza e di educazione esercitata dalla famiglia verso i minori». E a dare un principio d’attuazione a questo desiderio il Memoriale propone l’istituzione dei Patronati famigliari. Lo schema di statuto o regolamento di questi Patronati famigliari è in appendice al Memoriale. Non posso, per ragioni di spazio, riprodurre tutti gli articoli. Basterà accennarne le idee informatrici. Il Patronato famigliare dovrebbe esistere in ogni mandamento ed esser composto di persone d’ambo i sessi nominate dal Pretore, dai Sindaci e dai Conciliatori del mandamento; dovrebbe essere costituito in ente morale, e i suoi scopi specifici sarebbero: 1.o — di esercitare un’azione direttamente educativa sulla famiglia, educando cioè la coscienza giuridica e la coscienza pedagogica famigliare, oggi tanto trascurate (e fin qui siamo perfettamente d’accordo); 2.o — di tutelare il diritto di ciascun membro della famiglia. Tutelarlo, come? Qui mi sia lecito muovere alcune osservazioni.

Secondo il Memoriale, i membri del Patronato dovrebbero «presentarsi nella famiglia ove avviene il fatto che necessita il loro inter[p. 68 modifica]vento, attingervi le opportune informazioni, cercar di comporre li dissidio, e ove ciò non sia possibile e la criminosità del fatto esiga l’intervento del magistrato, seguire il processo come consulenti a fianco del Tribunale». Ora, io confesso di non intendere l’utilità di questa facoltà accordata al Patronato. Mi sembra una facoltà troppo ampia che metterebbe in pericolo la libertà individuale e l’indipendenza famigliare. Si verrebbe cioè a costituire una specie di polizia che potrebbe – a suo piacere — presentarsi nelle famiglie a tentar inchieste le quali, pur essendo nobilissime nel fine, correrebbero il rischio di ridursi in realtà a pettegolezzi o di avere conseguenze molto diverse da quelle sperate. Il nostro temperamento latino si ribellerebbe — io credo — a questa forma di sorveglianza che potrebbe somigliare a uno spionaggio; e il Patronato famigliare che dovrebbe vivere della fiducia e della simpatia delle famiglie, se ne attirerebbe invece la diffidenza e l’antipatia.


Discusse così brevemente tutte le proposte del Memoriale, noi prevediamo che il pubblico non le troverà nè molto numerose nè molto importanti per la risoluzione del problema [p. 69 modifica]gravissimo della delinquenza dei minorenni. Ma — come ho già accennato — il Consiglio Nazionale delle donne italiane ha voluto evidentemente limitarsi a pochi suggerimenti pratici, perché era a sua conoscenza l’ampio lavoro già compiuto dalla Commissione e stimava quindi giustamente inutile ripetere ciò che aveva già formato oggetto delle Relazioni dei singoli Commissarii. Queste Relazioni — è bene si sappia — contemplano il problema da tutti i lati e non soltanto dal lato giuridico che si risolve nella facile modificazione di alcuni articoli dei Codici.1 Noi personalmente crediamo, e lo abbiamo più volte ripetuto, che il problema della delinquenza dei minorenni sia anzitutto e sovra tutto un problema finanziario e un problema di intima riforma morale: senza i milioni che ci consentano di migliorare tutt’i nostri istituti d’educazione, di beneficenza, di protezione dell’infanzia e di crearne dei nuovi: senza l’aiuto dell’opinione pubblica che senta davvero la gravità paurosa del problema, le leggi anche ottime potranno ben poco.

Nondimeno, poichè anche questo poco è utile, e poichè modificare le leggi sarà se non [p. 70 modifica]l’unica certo la prima cosa che potrà fare la Commissione, come quella che costa meno, – noi ci auguriamo che questa cosa almeno si faccia al più presto e siamo grati al Consiglio Nazionale delle donne italiane che ha voluto confortarci e illuminarci su questa via.

  1. Vedi più innanzi l’elenco di queste Relazioni.