La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni/Il codice per l'infanzia

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Il dissolvimento della famiglia Le donne italiane e la delinquenza dei minorenni
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Il Codice per l'infanzia.


Raccogliere in un Codice unico tutte le disposizioni delle varie leggi e dei varii regolamenti relativi ai minorenni, — ecco l’ideale che persegue e che speriamo possa raggiungere la Commissione reale. Il lavoro è lungo ed arduo, per il grande numero e la grande diversità dei provvedimenti che dovrebbero essere coordinati in questo Codice unico. Non si tratta infatti di redigere soltanto un nuovo Codice penale per i reati commessi dai minorenni o contro i minorenni, ma si tratta altresì di creare un nuovo Codice sociale, che comprenda nei suoi articoli tutte le disposizioni legislative:

a) per la protezione dell’infanzia materialmente o moralmente abbandonata;

b) per la difesa dei fanciulli contro lo sfruttamento industriale di cui sono oggi le vittime precoci;

c) per l’organizzazione di una efficace [p. 48 modifica]sorveglianza intorno alle famiglie che non compiono il loro dovere educativo;

d) per la creazione o trasformazione di quei riformatorii o di quelle scuole industriali o di quelle colonie agricole dove dovrebbero appunto essere accolti i minorenni in pericolo morale.

Noi vorremmo cioè imitare e, possibilmente, ampliare e migliorare il Children Act, la famosa legge inglese del 21 dicembre 1908 e 1.o aprile 1909, che è finora la più saggia e la più completa raccolta di quante disposizioni preventive e repressive un Governo abbia saputo immaginare ad aiuto e a protezione dell’infanzia.

L’idea di imitar l’Inghilterra è bella ma pericolosa, come forse tutte le belle e grandi idee. Si arrischia, volendo far molto, di non arrivare a far subito quel poco che sarebbe necessario. Il nostro Parlamento non dà garanzia di saper affrontare, con la costanza necessaria a risolverlo, un grave problema sociale: e un mastodontico Codice dell’infanzia che rinnovasse dalle fondamenta parte delle leggi e degli organismi amministrativi attuali, non troverebbe forse alla Camera quella immediata accoglienza favorevole che gli si tributa dal pubblico a parole, e naufragherebbe molto probabilmente fra le secche dei [p. 49 modifica]soliti emendamenti e dei soliti rinvii. Il Parlamento non è disposto ad occuparsi di grandi riforme quando queste non abbiano un diretto interesse elettorale o una precisa ripercussione economica; può tutt’al più accogliere quelle riforme, a piccole dosi, in modo da non essere costretto a perdervi troppo tempo e a darvi troppa attenzione. Perciò sarebbe forse opportuno, anziché presentare in blocco alla Camera un Codice unico, sottoporle separatamente e a poco a poco alcuni brevi progetti di legge che risolvessero l’uno o l’altro lato del poliedrico problema. Si otterrebbe così più velocemente la graduale realizzazione del nostro scopo.

Ma queste sono modalità di tattica parlamentare di cui dovrà occuparsi — a suo tempo — il ministro di grazia e giustizia.

La Commissione ha il dovere di adempiere al suo còmpito nel modo ch’essa reputa, non praticamente ma idealmente, il migliore: di presentare, cioè, non inorganiche riforme parziali, ma un completo progetto di Codice per l’infanzia.... anche nel dubbio che questo progetto venga tradotto in legge.



In attesa del Codice completo, esaminiamone oggi quella parte che la terza Sotto[p. 50 modifica]Commissione ha già formulato, e che riguarda la Magistratura dei minorenni.

E’ senza dubbio la parte che presenta minori difficoltà di attuazione, sia perchè non ha bisogno di troppi aggravii al bilancio, sia perché, essendo ormai adottata in molti Stati, logico e doveroso appare che venga adottata anche in Italia.

Esistono Tribunali per fanciulli in quasi tutti gli Stati dell’Unione Americana, in Inghilterra e in Germania; e sono allo stato di progetto dinanzi alle Camere in Francia, in Austria ed in Svizzera.

In Italia spetta al senatore Quarta il merito di avere, nei suoi discorsi pronunziati nelle assemblee generali della Corte di Cassazione di Roma, del 1908 e del 1909, richiamato l’attenzione del Governo su questo nuovo Istituto, e spetta all’on. Orlando il merito di aver raccolto il consiglio e di averlo con felice iniziativa avvicinato alla realizzazione.

La Magistratura dei minorenni non è però una semplice copia dei Tribunali per fanciulli, è qualche cosa di più organico e di più completo.

Dice il comm. Vacca nella lucida relazione che precede il progetto di legge: «I progressi raggiunti dall’antropologia, dalla pedagogia e dalla psicologia criminale, hanno reso [p. 51 modifica]lo studio della delinquenza precoce più vivo e più completo, e segnato al trattamento o di esso linee più razionali. Come ha osservato Enrico Ferri, occorre prevenire: non è la repressione che possa guarire la piaga, e non lo possono soprattutto le prigioni attuali, veri istituti Pasteur per la cultura dei bacilli della delinquenza».

Prendo atto di questo riconoscimento ufficiale dell’utilità dell’antropologia e della psicologia criminale, che qualche ignorante vorrebbe morte, e che son tanto vive da determinare nientemeno che una nuova corrente legislativa in tutto il mondo.

Prosegue la relazione: «Questo nuovo indirizzo scientifico che rappresenta l’evoluzione del sistema di repressione in quello di prevenzione e di educazione correzionale, si concreta nella specializzazione del giudice e del procedimento, e in un organismo di provvedimenti educativi e correttivi che possa adattarsi ai singoli casi».

In altre parole, la Sotto-Commissione ha riconosciuto che il nostro Codice penale, per ciò che concerne i minorenni, non è nè giusto nè umano, perché punisce stolidamente (dal 1.o gennaio 1907 al 31 ottobre 1908 furono condannati undicimila bambini fra i 9 e i 14 anni!!), e colla punizione peggiora anziché [p. 52 modifica]migliorare il delinquente (la recidiva è nei minorenni assai maggiore che negli adulti); la Sotto-Commissione ha quindi concluso: «togliamo dalla competenza del Codice questi fanciulli colpiti da pene assurde ed inutili, e creiamo una magistratura speciale che ne sappia comprendere e giudicare i traviamenti con senso di umanità, che sappia veramente salvare, anzichè barbaramente e inutilmente punire».



In conseguenza di tali principii, la Sotto-Commissione formulò in 70 articoli un progetto di legge che istituisce un magistrato (mandamentale e circondariale) il cui unico còmpito è di giudicare i reati commessi dai minorenni.

Questo magistrato — compiuta l’istruzione con forme più libere e più sollecite di quelle della procedura comune — può, con provvedimento non motivato:

1.o — Prosciogliere il minorenne;

2.o — Rivolgergli un severo ammonimento, facendogli obbligo di presentarsi, insieme con chi esercita la patria potestà, in determinate udienze a dar conto di sé;

3.0 — Infliggergli la detenzione in casa per un termine non superiore ai 20 giorni, [p. 53 modifica]con la comminatoria, in caso di inosservanza, della sottoposizione alla libertà sorvegliata;

4.0 — Metterlo in libertà sorvegliata per un tempo che non oltrepassi i 21 anni, con la comminatoria, ove non tenga buona condotta, di ricoverarlo in un istituto di beneficenza o in un riformatorio;

5.o — Assegnano ad un istituto di beneficenza o a un riformatorio;

6.o — Ordinare provvedimenti di cura o di ricovero in case di deficienti o anormali.

Su queste disposizioni, la cui illuminata bontà non ha bisogno di commenti, fu unanime l’accordo della Sotto-Commissione. Il dissidio cominciò tra i suoi componenti a proposito dell’età (fissare a 16, a 17, o a 18 anni, il limite dell’età minore?) e a proposito della presenza in giudizio del difensore (accordare cioè al minorenne il diritto di farsi assistere da un avvocato, o soltanto da un prossimo congiunto o da un membro delle Società di patronato o di assistenza giudiziaria?). Piccole questioni che non meritano ampia discussione.

Più importante e più grave, invece, è il dissidio sorto a proposito delle facoltà concesse al Magistrato dei minorenni.

Il Procuratore generale Vacca (relatore della maggioranza) propone che il Magistrato [p. 54 modifica]possa, ove Io consigli la gravità del caso, rinviare il minorenne maggiore degli anni 14 dinanzi al giudice ordinario, possa cioè sottoporlo alle sanzioni del Codice penale comune.

L’on. Stoppato, al contrario, sostiene che il minorenne, non debba mai essere sottoposto alla legge comune, che a lui non si debbano mai applicare le pene sancite dal Codice.

Il pensiero dell’on. Stoppato è più radicale, più assoluto, più logico. Egli dice: il caposaldo della riforma deve essere che il minorenne sia totalmente avulso dalla legislazione comune; i provvedimenti che si prendono contro di lui devono sempre avere un carattere di cura (cioè di educazione, di correzione), non mai di pena (cioè di castigo, di correzione).

Il pensiero del comm. Vacca è meno reciso. Egli dice: inauguriamo pure per i minorenni un sistema paterno, ma non facciamogli perdere totalmente il carattere giuridico: permettiamo cioè che qualche volta, quando il magistrato lo creda opportuno, il fanciullo sia giudicato, come lo è oggi, dal Codice comune.

L’opinione dell’on. Stoppato mi sembra migliore, come quella che discende più direttamente dai principii nei quali tutti convengono. Se la Sotto-Commissione ha unanime[p. 55 modifica]mente riconosciuto che occorre uno speciale Codice per i minorenni, perchè permettere che molti di questi ricadano sotto le sanzioni del Codice comune? Non è questa una contraddizione in termini? E non è anche pericoloso lasciare al magistrato una facoltà così grande?

Ma lo stesso comm. Vacca non si nasconde, parmi, questa contraddizione, poiché giustifica la sua proposta dicendo « che le riforme legislative, per riuscire fruttuose, devono essere graduali». E se, allo scopo di graduar la riforma, egli chiede poco per averlo subìto, senza rinunciare ad aver tutto più tardi, noi riconosciamo che forse la sua tattica è praticamente la più utile.



Non possiamo fermarci ad esaminare tutte le parti del Progetto, ma vogliamo, prima di finire la nostra rapida rassegna, accennare a tre sole disposizioni che ci sembrano lodevolissime.

La prima è quella che sottrae il minorenne alla promiscuità tanto fatale delle carceri, dove impara dagli adulti tutto il male che ancora non sa.

Il progetto vieta l’arresto in flagranza e il rilascio del mandato di cattura. Il minoren[p. 56 modifica]ne anche sorpreso in flagranza deve essere, secondo i casi, o affidato alla famiglia, o ricoverato in un Istituto, o rinchiuso nella casa di custodia locale, — non mai nelle camere di sicurezza. Il minorenne condannato, deve scontare la pena nelle colonie agricole o nelle case di correzione, — non mai nelle carceri comuni.

La seconda disposizione è quella che inaugura il sistema delle sentenze indeterminate, proposto or è gran tempo dalla scuola positiva italiana. Quando Enrico Ferri scriveva circa trent’anni fa, che il condannare un delinquente a un numero fisso di anni, di mesi e di giorni di carcere, era un assurdo simile a quello del medico il quale visitando per la prima volta un ammalato sentenziasse che il tal giorno, alla tal ora, questo ammalato avrebbe dovuto alzarsi da letto ed uscir di casa, il pubblico sorrise. Oggi il pubblico non sorride più, e gli stessi giureconsulti ortodossi riconoscono che Enrico Ferri aveva ragione. Non si può precisare quando un colpevole di un delitto sarà degno di riprendere la vita sociale, come non si può prevedere con esattezza matematica quando un ammalato sarà guarito. Per questo, le sentenze indeterminate sono entrate nel regime penitenziario; per questo, il Progetto di Codice per i minorenni, [p. 57 modifica]stabilisce che la libertà sorvegliata e il ricovero in un riformatorio, non siano vincolati a un limite di tempo fisso, ma abbiano carattere indeterminato sino agli anni 21 compiuti, siano cioè revocabili secondo che il Magistrato riconosca o meno che il minorenne siasi emendato.

La terza disposizione, infine, è quella che tende a limitare la pubblicità del giudizio, sia coll’imporre che questo abbia luogo a porte chiuse, sia col vietare la pubblicazione mediante la stampa degli atti dell’istruzione e del dibattimento e dei provvedimenti del Magistrato.

Si vuol così tutelare la fama del minorenne e impedire una nefasta suggestione sugli altri fanciulli. Ma varranno queste disposizioni a modificare davvero le consuetudini dei nostri giornali?

In alcuni Stati americani, per accordi intervenuti coi direttori dei periodici, la stampa non pubblica mai alcuna notizia relativa ai processi dei minorenni.

Noi non chiediamo questo silenzio assoluto, latinamente impossibile. Noi chiediamo che, almeno in parte, si voglia e si sappia imitare l’America.