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possa, ove Io consigli la gravità del caso, rinviare il minorenne maggiore degli anni 14 dinanzi al giudice ordinario, possa cioè sottoporlo alle sanzioni del Codice penale comune.

L’on. Stoppato, al contrario, sostiene che il minorenne, non debba mai essere sottoposto alla legge comune, che a lui non si debbano mai applicare le pene sancite dal Codice.

Il pensiero dell’on. Stoppato è più radicale, più assoluto, più logico. Egli dice: il caposaldo della riforma deve essere che il minorenne sia totalmente avulso dalla legislazione comune; i provvedimenti che si prendono contro di lui devono sempre avere un carattere di cura (cioè di educazione, di correzione), non mai di pena (cioè di castigo, di correzione).

Il pensiero del comm. Vacca è meno reciso. Egli dice: inauguriamo pure per i minorenni un sistema paterno, ma non facciamogli perdere totalmente il carattere giuridico: permettiamo cioè che qualche volta, quando il magistrato lo creda opportuno, il fanciullo sia giudicato, come lo è oggi, dal Codice comune.

L’opinione dell’on. Stoppato mi sembra migliore, come quella che discende più direttamente dai principii nei quali tutti convengono. Se la Sotto-Commissione ha unanime-