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ne anche sorpreso in flagranza deve essere, secondo i casi, o affidato alla famiglia, o ricoverato in un Istituto, o rinchiuso nella casa di custodia locale, — non mai nelle camere di sicurezza. Il minorenne condannato, deve scontare la pena nelle colonie agricole o nelle case di correzione, — non mai nelle carceri comuni.

La seconda disposizione è quella che inaugura il sistema delle sentenze indeterminate, proposto or è gran tempo dalla scuola positiva italiana. Quando Enrico Ferri scriveva circa trent’anni fa, che il condannare un delinquente a un numero fisso di anni, di mesi e di giorni di carcere, era un assurdo simile a quello del medico il quale visitando per la prima volta un ammalato sentenziasse che il tal giorno, alla tal ora, questo ammalato avrebbe dovuto alzarsi da letto ed uscir di casa, il pubblico sorrise. Oggi il pubblico non sorride più, e gli stessi giureconsulti ortodossi riconoscono che Enrico Ferri aveva ragione. Non si può precisare quando un colpevole di un delitto sarà degno di riprendere la vita sociale, come non si può prevedere con esattezza matematica quando un ammalato sarà guarito. Per questo, le sentenze indeterminate sono entrate nel regime penitenziario; per questo, il Progetto di Codice per i minorenni,