Istoria della città di Benevento dalla sua origine fino al 1894/Parte II/Capitolo XIV

Capitolo XIV

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CAPITOLO XIV.


Si è proposta sempre dai cronisti e storici locali la non lieve quistione se l’estinguersi della Signoria longobarda in Benevento nocque alla floridezza della città, ma io credo che tale questione si consonda coll’altra, se cioè il dissolversi del regno longobardo debba definirsi una sciagura o un bene per l’Italia. Alcuni storici, fra i quali il Giannone e il Ranieri, ritennero che fosse stata una calamità per l’Italia la sconfitta dei longobardi, i quali, mescolati agli italiani per [p. 87 modifica]consuetudine di vita, e ingentiliti dai loro costumi, appena sbarazzati dai greci, avrebbero potuto ricomporre le disgregate parti della penisola in una potente nazione.

Egli è indubitato che di tutti i popoli della Germania, i quali invasero i varii stati d’Italia dopo la caduta dell’impero romano, era da preferirsi il longobardo, non pure per la sua prodezza, ma più ancora per essere stato il più umano dei popoli nordici e il meno ritroso alla civiltà. Laonde per avere i longobardi, dopo non lungo avvicendarsi di casi, abbracciata la religione dei vinti, e per la loro fusione con gl’indigeni mediante le leggi, la divisione delle terre, e lo studio del loro idioma, se, come riuscì ai Franchi nella Gallia, avessero potuto estendere la loro dominazione su l’intera Italia è a ritenere che da un tal fatto potea derivarne un vantaggio inestimabile agli italiani. E invero in questo caso sarebbe addivenuta l’Italia da parecchi secoli una nazione, e non ci saremmo resi ludibrio ai popoli stranieri — di noi non dirò già più civili, ma solo meno infortunati — per tante misere gare municipali,

 « . . . . onde insozzò la bella
   Natia contrada la divisa gente
   Di sangue una, di culto e di favella.»

Ma se si consideri che i longobardi anche ai tempi della loro maggiore potenza non seppero debellare del tutto i greci, nè togliere stabilmente ad essi i loro possedimenti; (Cesare Balbo) egli è a convenire che difficilmente per opera loro si sarebbe potuto conseguire l’unità italiana; tanto più che l’interna costituzione dei longobardi, e l’istituzione di tanti conti e gastaldi, mal fidi sempre alla corona, ne scemavano di assai il potere. E però, essendo venuta la città di Benevento in sì misere condizioni, durante il dominio degli ultimi suoi principi, egli è innegabile che l’estinguersi dalla loro prosapia non fu un novello peggioramento pei beneventani, e che la donazione di Benevento alla santa sede nocque solamente in questo, che essa per un tal fatto fu separata dal reame di Napoli, senza di che sarebbe forse da [p. 88 modifica]tempo divenuta, dopo la metropoli, la più florida e popolosa città del napoletano.

Le leggi longobarde esercitarono per molto tempo una certa sulle leggi e consuetudini di Benevento, perlocchè credo conveniente di aggiungere ora alle cose innanzi dette poche altre notizie.

Le leggi successive a quelle pubblicate da Rotari prescrissero che se un cittadino trapassasse lasciando superstiti soltanto figli legittimi o figli naturali, i più prossimi parenti potessero detrarre due once dalla sua eredità, e che se alcuno morisse senza eredi tutta la sua fortuna cadesse al fisco: res ipsius ad curiem regis purché non avesse testato. Gli eredi legittimi si computavano sino al settimo grado. E da ciò si fa manifesto perchè mai gli antichi re ed imperadori, nonché i duchi ed i principi, massime quelli di Benevento, fossero stati tanto larghi donatori di floridi poteri alle chiese, ai conventi ed alle pie istituzioni, come rilevasi dai loro diplomi. Rotari, settimo re longobardo in Italia, fu il primo che diede fuori una raccolta di leggi, a cui pose il titolo di Editto. Grimoaldo re, che fu prima duca di Benevento, nel sesto anno del suo regno, ed Adelgario ed Atenolfo, vi aggiunsero molte altre leggi, ed altrettanto praticarono i re ed imperadori franchi e tedeschi succeduti ai longobardi nel reame di Napoli, cioè Carlo Magno, Ludovico il Pio, Lotario, Pipino, Guidone, Ottone, Arrigo e Corrado. In tal modo ebbe a costituirsi l’intero corpo delle leggi longobarde, che per più secoli furono in vigore nella massima pai te d Italia. Ma non debbo omettere che sebbene i longobardi al sistema di risolvere le controversie col testo romano, ossia codice giustinianeo, preferirono di pubblicare le loro proprie leggi, non imitando in ciò l’esempio dei goti che riconobbero le leggi romane, non inibirono però che queste fossero seguite dagli antichi abitatori d’Italia. I liberti per lo più adottavano le leggi dei loro padroni, le donne quelle del marito, durante la sua vita; ma divenute vedove era loro concesso di fare uso nuovamente delle proprie leggi. Ai frati ed ai preti era lecito di riconoscere [p. 89 modifica]esclusivamente le leggi romane, benché di taluni si sappia che prendessero per regola di vita le leggi della nazione a cui appartenevano.

Ma per quanto spetta al principato di Benevento non bisogna ignorare che, oltre le leggi generali longobarde, pubblicarono i principi di Benevento, ad esempio dei re longobardi nei loro capitolari, diverse leggi che in parte erano nuove, e in parte contraddiceano a quelle dello stesso editto.

E per accennarne qualcuna, assai singolare parve a tutti una legge che i principi di Benevento emisero a punire le monache colpevoli di carnale diletto.

Esse, per aver violato il solenne voto di castità, erano collocate nel ginaceo, il quale, a quei tempi ancor barbari, assai poco differiva dai moderni lupanari, luogo certamente indegno di donne che, sebbene cadute in fallo una volta, erano sempre astrette a mantenere inviolato il voto di castità. Nelle leggi longobarde si fa spesso menzione di un tal abuso, cui tentò ovviare Lotario con una legge speciale. In queste colpe incorsero per lo più le abitatrici dei chiostri situati fuori i luoghi abitati, le quali, nel tempo in cui tenne il governo di Benevento il principe Arigiso, vissero dedite per modo ai diletti del senso; che questo principe giudicò indispensabile di emanare il seguente editto: «Prescrive adunque il principe, che, provato il fallo di queste donne impudiche, sieno condannate a pagare la pena pecuniaria del delitto, e poscia espulse dal monastero.» È a credere però che nei tempi del re Liutprando non si fosse ancora tra quelle donne diffusa tanta corruttela, o che si fosse potuta celare, imperocchè egli con una sua legge acconsentì all’istituzione di monache non claustrali, di cui non fu penuria neanche nei primi secoli della chiesa, le quali abitavano nelle proprie case, e un tal costume fu in tempi recenti adottato dalle suore della penitenza, dalle domenicane, dalle terziarie francescane, e dalle Orsoline, donde nacque ai nostri giorni la denominazione di Monache di casa. Il Muratori produsse un bellissimo documento di una tale antichissima costumanza che sale all’anno 907, e da cui appare benanche che Ageliruda [p. 90 modifica]figlia di Adalgiso, fece dono di molti possedimenti al Monastero di S. Cutizio situato in Campoli.

Colla caduta della dominazione longobarda in Benevento, andarono man mano in disuso anche le loro leggi, di cui scorgesi tuttora un avanzo nei fedecommessi e nelle nostre antiche enfiteusi; e i beneventani si avvalsero delle costumanze, consuetudini, usi e leggi municipali per risolvere gli affari civili o criminali. Di queste leggi in processo di tempo alcune furono credute non eque o inopportune, altre abolironsi per lunga dissuetudine, e altre si resero viete perchè troppo antiche; sicché nè ai cittadini, nè ai presidi era dato conoscere con certezza di quali leggi doveano far uso nelle cotidiane controversie. Però a siffatta anormale condizione di cose fu in seguito ovviato mediante alcuni brevi pontificii, coi quali fu statuito che una commissione dei più colti cittadini, col concorso dell’ufficiale pontificio, o Preside del luogo, stabilisse nuovi regolamenti, o modificasse gli antichi, adattandoli alla qualità dei tempi e al progresso della generale coltura.