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tempo divenuta, dopo la metropoli, la più florida e popolosa città del napoletano.
Le leggi longobarde esercitarono per molto tempo una certa sulle leggi e consuetudini di Benevento, perlocchè credo conveniente di aggiungere ora alle cose innanzi dette poche altre notizie.
Le leggi successive a quelle pubblicate da Rotari prescrissero che se un cittadino trapassasse lasciando superstiti soltanto figli legittimi o figli naturali, i più prossimi parenti potessero detrarre due once dalla sua eredità, e che se alcuno morisse senza eredi tutta la sua fortuna cadesse al fisco: res ipsius ad curiem regis purché non avesse testato. Gli eredi legittimi si computavano sino al settimo grado. E da ciò si fa manifesto perchè mai gli antichi re ed imperadori, nonché i duchi ed i principi, massime quelli di Benevento, fossero stati tanto larghi donatori di floridi poteri alle chiese, ai conventi ed alle pie istituzioni, come rilevasi dai loro diplomi. Rotari, settimo re longobardo in Italia, fu il primo che diede fuori una raccolta di leggi, a cui pose il titolo di Editto. Grimoaldo re, che fu prima duca di Benevento, nel sesto anno del suo regno, ed Adelgario ed Atenolfo, vi aggiunsero molte altre leggi, ed altrettanto praticarono i re ed imperadori franchi e tedeschi succeduti ai longobardi nel reame di Napoli, cioè Carlo Magno, Ludovico il Pio, Lotario, Pipino, Guidone, Ottone, Arrigo e Corrado. In tal modo ebbe a costituirsi l’intero corpo delle leggi longobarde, che per più secoli furono in vigore nella massima pai te d Italia. Ma non debbo omettere che sebbene i longobardi al sistema di risolvere le controversie col testo romano, ossia codice giustinianeo, preferirono di pubblicare le loro proprie leggi, non imitando in ciò l’esempio dei goti che riconobbero le leggi romane, non inibirono però che queste fossero seguite dagli antichi abitatori d’Italia. I liberti per lo più adottavano le leggi dei loro padroni, le donne quelle del marito, durante la sua vita; ma divenute vedove era loro concesso di fare uso nuovamente delle proprie leggi. Ai frati ed ai preti era lecito di riconoscere esclusi-