Il rimedio infallibile/5
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PRIVILEGIO
DEL SERENISSIMO
DUCA DI SAVOIA.Dado primamente privilegio ad esso predetto Gio. Ant. Fineo, & suoi heredi, & legitimi successori, per lo spatio di quarant’anni, da cominciarsi dal giorno che in Turino egli pubblicherà tale suo secreto, & Inventione; che nessuno altro di qual si sia conditione, ò grado, eccetto esso Gio: Antonio, & suoi heredi, & successori come sopra; possi usare durante detto tempo di quarant’anni, in questi nostri Stati, & dominio la sudetta Inventione; se prima non pagherà ogn’anno in mano di chi à ciò sarà deputato, mezo fiorino per soma del Vino, che mediante tale Inventione si vorrà conservare. Secondo. Vogliamo, che per li dui primi anni il pagamento del detto mezo fiorino sia tutto di esso Fineo, & successori come sopra; Et poi il restate tempo habbino esso Fineo, & successori da godere la quarta parte solamente libera da ogni peso; & il restante sia applicato al Fisco, & Camera nostra Ducale.
Terzo; che volendo li nostri Ministri presenti, & futuri in qual si sia parte del nostro Dominio affittare la nostra rata parte de i detti emolumenti, Vogliamo che il detto Fineo, & come sopra siano preferiti ad ogn’altro per l’equal prezzo.
Quarto; occorrendo che alcuno occultamente in fraude del presente nostro ordine usasse di questo rimedio, senza pagare la sudetta Tassa; Vogliamo che s’intenda subbito incorso in pena de la perdita del Vino; da applicarsi il quarto al detto supplicante, & suoi heredi, come sopra, l’altro quarto à l’accusatore; & il resto al nostro Fisco Ducale. Quinto; Vogliamo che non sia lecito nè permesso ad altri, che al detto supplicante, & suoi heredi & deputandi da loro, fare instrumenti, overo ordegni, che saranno necessarij per mettere ad effetto il secreto sudetto; sotto pena à chi contraverrà di dieci scudi per ciascuno ordegno; da applicarsi come sopra. Sesto; prohibemo, & espressamente vietamo à tutti gli sudditti de gli Stati, & Dominio nostro di qualsivoglia conditione, lo stampare, & far stampare, & vendere per lo spatio di venti anni, libri, & scritture, che contenghino simile Inventione, & modo di usarla, eccettuati solo esso Fineo, suoi heredi & come sopra, sotto pena de la perdita de libri, & scudi cento per ciascuna volta che contraverranno; da applicarsi come sopra.
Settimo, perche è sempre facil cosa aggiungere à le già trovate; se pure occorrerà che durante il detto tempo di quarant’anni, altri trovassero cosa da ridurre questo secreto à maggior perfettione; non vogliamo però che faccia pregiuditio alcuno al supplicante & come sopra; nè à questo Privilegio che gli babbiamo concesso.
Ottavo; occorrendo, che da noi, ò nostri descendenti, successori, & Ministri si accrescesse la Tassa del pagamento, à quelli che vorranno usare di questa Inventione; Vogliamo, & dechiaramo, che sia accresciuta anco à beneficio del detto supplicante suoi heredi, & come sopra, à la rata come sopra. Nono, se occorrerà che alcuno voglia usare l’Inventione, & Ordegno sudetti, per altro capo che della conservatione del Vino; cioè per altro qualsivoglia commodo ò satisfattione, che del non guastare il Vino; Vogliamo, che ne più nè meno, sia ognuno tenuto pagare in mano delli Deputati a ciò la Tassa di sopra espressa, & stare a l’osservanza di tutti li Capitoli di sopra recitati, & nel presente Privilegio contenuti. Decimo; per più chiarezza di quello si concede al Privilegiato sudetto; Dechiaramo che gli emolumenti che egli caverà da la fabricatione de gli Ordegni, che conservaranno il Vino detta sopra nel quinto capo, & da la Stampa detta nel capo sesto, s’intenda essere tutti di esso Fineo, & suoi heredi, come sopra. Et solo intendiamo, che la nostra Camera & Fisco habbi à participare dopò li dui primi anni, come sopra; per li tre quarti del mezo fiorino, che si pagherà ogn’anno per la soma di Vino, da coloro che vorranno servirsi di detta Inventione. Per il che finallmente commandiamo à tutti nostri Magistrati, Ministri, Ufficiali, Vassalli, & Sudditi, massime alli Senato, & Camera nostra di Conti, di quà & di là da monti, che dopò publicato detto secretone la Città di Torino, ad ogni richiesta del supplicante, & suoi heredi come sopra; faccino publicare questo Privilegio per tutto il detto nostro Dominio per publico bando, à fine che venghi a notitia di tutti, & l’osservino, & faccino inviotabilmente osservare da ogn’uno, per lo spatio di detti quarant’anni, rigorosamente procedendo contro i trasgressori. Dato in Nizza li 20. di Luglio 1592.
C. Emanuel.
Ripa Ill.
- P. Aulliet.