Privilegio de la Serenissima Signoria di Venezia

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PRIVILEGIO

DE LA SERENISSIMA

SIGNORIA

DI VENETIA.


P
ASQUALIS Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, & c. Universis & singulis de suo mandato Rectoribus quorumcunque locorum nostrorum cætarisq. ministris, & Representantibus nostris quibuscunque, necnon Magistratibus huius Urbis nostræ Venetiarum ad quos harum executio spectat, seu spectare poterit, significamus hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris, et infra videlicet. Che riuscendo vero quanto si offerisce di raccordare D. Gio. Ant. Fineo Clerico, che darà modo, ò secreto di conservar per anni doi li vini, senza che si possino corrompore, ò guastare, & senza adoperar in esso cosa alcuna dannosa à la sanità: non essendo cosa raccordata da altri, ò descritta nelli libri publici, publicato esso secreto, & conosciuto per tale, quale è sopradetto co’l consiglio de Medici, approbato con li doi terzi delle ballotte di questo Conseglio, & posto in essecutione, sia ad esso concesso per anni venti, che alcuno di qual conditione si voglia, non possa in questa Città, nè in altra [p. xxiii modifica]del stato nostro usar il secreto sopradetto per conservar li Vini di cadauna sorte, senza sua licenza, ò de suoi commessi, heredi, & successori, ò di chi haverà causa da loro, se non sarà d’accordo con lui. Nè da altri si possa far’ in questo Dominio l’ordegno, che conservarà il vino, ò possa lavorar’ senza la licentia sopradetta, sotto pena di perdere il Vino, li ordegni, & di pagar scudi cento per cadauna volta. Et medesimamente li sia concesso privilegio, che per anni vinti prossimi non possa altro, che lui, ò chi haverà causa da lui nel sopradetto Dominio stampare il Trattato del secreto predetto, sotto pena di perdere li Trattati stampati, quali siano del supplicante, & di pagar ducati 200. ogni volta, che si contrafarà: da esser’ divise tutte le sudette pene un quarto all’accusatore, un quarto al Magistrato, che farà l’essecutione, un’altro all’Arsenal’, & l’ultimo ad esso Gio. Antonio, suoi heredi, & successori, ut supra. Et circa la stampa sia tenuto osservar quanto è disposto per le leggi nostre in materia di stampe. Quare vobis supradictus omnibus, & singulis mandamus cum Senatu, ut supra dictam partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari facere debeatis. Datæ in nostro Ducali Palatio, Die xiiij. Martij Indict. v. M. D. XCII.

Alvise Saitta Secret.



Col Sigillo di Piombo de l’illustriss. Signoria.