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pra ciò il parere del nostro Conseglio; Concediamo ad esso Fineo, quel tanto di ricompensa, che ci hà fatto supplicare & dimandare.

Dado primamente privilegio ad esso predetto Gio. Ant. Fineo, & suoi heredi, & legitimi successori, per lo spatio di quarant’anni, da cominciarsi dal giorno che in Turino egli pubblicherà tale suo secreto, & Inventione; che nessuno altro di qual si sia conditione, ò grado, eccetto esso Gio: Antonio, & suoi heredi, & successori come sopra; possi usare durante detto tempo di quarant’anni, in questi nostri Stati, & dominio la sudetta Inventione; se prima non pagherà ogn’anno in mano di chi à ciò sarà deputato, mezo fiorino per soma del Vino, che mediante tale Inventione si vorrà conservare. Secondo. Vogliamo, che per li dui primi anni il pagamento del detto mezo fiorino sia tutto di esso Fineo, & successori come sopra; Et poi il restate tempo habbino esso Fineo, & successori da godere la quarta parte solamente libera da ogni peso; & il restante sia applicato al Fisco, & Camera nostra Ducale.

Terzo; che volendo li nostri Ministri presenti, & futuri in qual si sia parte del nostro Dominio affittare la nostra rata parte de i detti emolumenti, Vogliamo che il detto Fineo, & come sopra siano preferiti ad ogn’altro per l’equal prezzo.

Quarto; occorrendo che alcuno occultamente in fraude del presente nostro ordine usasse di questo rimedio, senza pagare la sudetta Tassa; Vogliamo che s’intenda subbito incorso in pena de la perdita del Vino; da applicarsi il quarto al detto supplicante, & suoi heredi, come sopra, l’altro quarto à l’accusatore; & il resto al nostro Fisco Ducale. Quinto; Vogliamo che non sia lecito nè permesso


ad altri