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di quello si concede al Privilegiato sudetto; Dechiaramo che gli emolumenti che egli caverà da la fabricatione de gli Ordegni, che conservaranno il Vino detta sopra nel quinto capo, & da la Stampa detta nel capo sesto, s’intenda essere tutti di esso Fineo, & suoi heredi, come sopra. Et solo intendiamo, che la nostra Camera & Fisco habbi à participare dopò li dui primi anni, come sopra; per li tre quarti del mezo fiorino, che si pagherà ogn’anno per la soma di Vino, da coloro che vorranno servirsi di detta Inventione. Per il che finallmente ccmmandiamo à tutti nostri Magistrati, Ministri, Ufficiali, Vassalli, & Sudditi, massime alli Senato, & Camera nostra di Conti, di quà & di là da monti, che dopò publicato detto secretone la Città di Torino, ad ogni richiesta del supplicante, & suoi heredi come sopra; faccino publicare questo Privilegio per tutto il detto nostro Dominio per publico bando, à fine che venghi a notitia di tutti, & l’osservino, & faccino inviotabilmente osservare da ogn’uno, per lo spatio di detti quarant’anni, rigorosamente procedendo contro i trasgressori. Dato in Nizza li 20. di Luglio 1592.

C. Emanuel.

Ripa Ill.

P. Aulliet.