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ad altri, che al detto supplicante, & suoi heredi & deputandi da loro, fare instrumenti, overo ordegni, che saranno necessarij per mettere ad effetto il secreto sudetto; sotto pena à chi contraverrà di dieci scudi per ciascuno ordegno; da applicarsi come sopra. Sesto; prohibemo, & espressamente vietamo à tutti gli sudditti de gli Stati, & Dominio nostro di qualsivoglia conditione, lo stampare, & far stampare, & vendere per lo spatio di venti anni, libri, & scritture, che contenghino simile Inventione, & modo di usarla, eccettuati solo esso Fineo, suoi heredi & come sopra, sotto pena de la perdita de libri, & scudi cento per ciascuna volta che contraverranno; da applicarsi come sopra.

Settimo, perche è sempre facil cosa aggiungere à le già trovate; se pure occorrerà che durante il detto tempo di quarant’anni, altri trovassero cosa da ridurre questo secreto à maggior perfettione; non vogliamo però che faccia pregiuditio alcuno al supplicante & come sopra; nè à questo Privilegio che gli babbiamo concesso.

Ottavo; occorrendo, che da noi, ò nostri descendenti, successori, & Ministri si accrescesse la Tassa del pagamento, à quelli che vorranno usare di questa Inventione; Vogliamo, & dechiaramo, che sia accresciuta anco à beneficio del detto supplicante suoi heredi, & come sopra, à la rata come sopra. Nono, se occorrerà che alcuno voglia usare l’Inventione, & Ordegno sudetti, per altro capo che della conservatione del Vino; cioè per altro qualsivoglia commodo ò satisfattione, che del non guastare il Vino; Vogliamo, che ne più nè meno, sia ognuno tenuto pagare in mano delli Deputati a ciò la Tassa di sopra espressa, & stare a l’osservanza di tutti li Capitoli di sopra recitati, & nel presente Privilegio contenuti. Decimo; per più chiarezza


di quello