Giro del mondo del dottor d. Gio. Francesco Gemelli Careri - Vol. IV/Libro II/VII

Libro II - Cap. VII

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CAPITOLO SETTIMO.

Del celebre Governo dell’Imperio della Cina,

distinzione de’ Mandarini, e de’ sei supremi

Tribunali di lettere, e de’ cinque

d’armi.


M
Erita gran pregio la Cina per l’eccellenza del suo Governo. Fra le tre leggi, che son quivi tenute, quella de’ Letterati è la prima, e la più antica; il suo fin principale è il buon governo del Reame: su la quale eglino han composto gran numero di libri, e di commentarj. Confusio fè ne’ suoi tempi un Trattato sopra tal soggetto, ch’intitolò Chum-yum, cioè a dire la Mediocrità dorata, in cui con molto fondamento insegna, ch’un buon Re debba aver nove qualità per ben governare i sudditi, le quali se porrà in pratica, egli renderà immortale il suo Regno.


I Mandarini di tutto l’Impero si distinguono in nove ordini: ed ogni ordine è diviso in nove gradi. Per essempio, si dirà il tale è Mandarino del secondo grado del primo, o secondo ordine, o pure egli è Mandarino del primo grado [p. 232 modifica]del primo, secondo, o terzo ordine. Questa divisione non significa altro, che titoli d’onori particolari, che i Re han loro compartiti senza riguardo del loro impiego; perche benche i Mandarini siano d’un’ordine più, o men ragguardevole a misura delle dignità delle cariche, ch’esercitano, nulladimeno questa non è una regola generale, perche accade alle volte, che per ricompensare il merito d’un’uomo, il cui uficio è stato solito occuparsi per un Mandarino d’ordine, inferiore, il Re l’onora del titolo di Mandarino del primo ordine, o del secondo: ed al contrario per gastigare un’altro, la cui carica appartiene a gli ordini superiori, l’abbassa tal volta a titolo di Mandarino d’alcun’ordine basso. La conoscenza, la distinzione, e la subordinazione di questi ordini è si perfetta, la sottomessione, e venerazione degli ultimi verso i primi, e l’autorità di quelli sopra questi è sì grande: ed in fine la potenza sovrana del Re sopra gli uni, e gli altri è sì assoluta, che non è comparabile al nostro Governo, o che sia Secolare, o Ecclesiastico.

I Mandarini del primo ordine son Consiglieri del Consiglio di Stato del [p. 233 modifica]Re, ch’è il più grande onore, e la più alta dignità, a cui possa giungere un Letterato nell’Imperio. Eglino han più titoli onorevoli, sicome sono Nui cô, Côlao, Cài siàm, Siàm cùm, Siam que, ed altri, che significano Assessori, Aiutanti, e supremi Consiglieri del Re. Vi sono molte sale per quelli dentro il Palagio Reale, magnifiche per la loro architettura. Quando il Re vuol fare un gran favore ad alcuno di quelli Consiglieri, gli dà il nome d’una di quelle sale, siccome per essempio Chumkietièn, che significa suprema sala del mezzo; aggiungendosi all’ora questo nuovo titolo al suo nome: e si dice tal Consigliero, o Kolao, suprema sala reale del mezzo. Questi Consiglieri non han numero determinato, ma ora son più, ed ora meno, secondo che piace all’Imperadore, che li sceglie a sua volontà fra’ Mandarini d’altri Tribunali. Vi è nondimeno sempre un chiamato Xeusiam, ch’è lor Capo, e favorito del Re. Questo Tribunale è il primo di tutto l’Imperio, posto dentro il Palagio a man sinistra della suprema sala reale, ove l’Imperadore dà udienza. Sopra che bisogna notare, che la man sinistra fra’ Cinesi è la più stimata; sicome [p. 234 modifica]era ancora fra’ Greci, ed altre nazioni; onde mi ricorda aver veduti alcuni quadri antichi de’ Greci, ove era dipinto a man sinistra S. Pietro, e a man destra S. Paolo, per la maggioranza del Capo della Chiesa. Si chiama il Tribunale Nui yuèn: ed è composto di tre classi di Mandarini: la prima è de’ Consiglieri del Rè già detti, i quali han cura di vedere, essaminare, e giudicare tutti i memoriali, che i sei grandi Tribunali (de’ quali si ragionerà appresso) presentano al Re sopra tutti gli affari più gravi del Regno. Quando gli han deciso, eglino brevemente rappresentano all’Imperadore in carta le loro determinazioni, e colui le confirma, o rivoca, come gli piace.

Quelli, che compongono la seconda classe, son come Assistenti, o Aiutanti di Consiglieri del Re; sono ordinariamente del secondo, o terzo ordine de’ Mandarini, il quale è grado, onde si monta sovente alle cariche de’ Consiglieri del Re. Il lor titolo è Tà hiò sù, cioè a dire Letterati d’una grande scienza. Si dà ancor quello titolo a’ Consiglieri, a’ quali il Re ne comparte speciosi, come a dire Tai çù tài, che significa gran Governadore del Principe, Tai çu tài su gran [p. 235 modifica]Maestro dell’istesso Principe, e simiglianti.

La terza classe di questo Tribunale si dice Chum xuco, cioè classe, o scuola di Mandarini: questi han cura di scrivere, o far scrivere gli affari del Tribunale: a’ quali il Re dà titoli secondo le le sale ove sono impiegati. Sono ordinariamente del quarto, quinto, o sesto ordine de’ Mandarini: e son sopra tutto stimati per correr con gli processi, e scritture; che per una parola più, o meno equivoca, e tal volta per una sola lettera posson dare, e toglier gli averi a’ litiganti. Oltre questi avvi ancora una infinità di Scrivani, di Proccuratori, e di Riveditori.

Oltre al Tribunal supremo riferito, vi sono ancora undici Grandi Tribunali, fra’ quali il Re della Cina duemila anni prima della venuta di Cristo divise tutti gli affari dell’Imperio: e durano ancora. Ne sono sei di Mandarini di lettere, detti Lò pù, e cinque di Mandarini d’armi, che si dicono ù fù. Il poter di questi Tribunali era ben grande, e dilatato, intanto che ragionevolmente se ne poteva temere, non alcun di loro fosse per usar la sua autorità per suscitare alcuna ribellione; e perciò la prudenza degl’Imperadori Cinesi ha regolati i loro impieghi [p. 236 modifica]di tal sorte, che non v’è alcuno, che possa terminar gli affari commessigli senza l’intervento d’altri. Dentro i Palagi di ciascun di questi sei Tribunali vi è sempre una sala, o appartamento destinato per un Mandarino, chiamato Còli, cioè a dir Riveditore, o Fiscale, il quale essamina in pubblico, ed in segreto tutto ciò che si fa: e se riconosce qualche fallo, tosto ne dà avviso all’Imperadore. Questo Mandarino non è soggetto, né superiore al suo Tribunale, ma solamente Sindaco, o Censore, della maniera che costumavano i Romani. Chiamansi costoro in Cina Cani arrabbiati, perché non fanno altro mestiere, che morder continuo con mali uficj.

I primi Presidenti di questi sei Tribunali son del primo grado del secondo ordine de’ Mandarini: Chiamansi xàm zuò li pû xàm xu, cioè a dire Primo Presidente del Tribunale delle Cerimonie: e così degli altri. Ogni un di questi Presidenti ha due Assessori, di cui il primo si dice Tsò xilâm, cioè a dire Presidente della man sinistra: e l’altro Yèù xilâm, cioè Presidente della man destra; e costoro son del primo grado del terzo ordine. [p. 237 modifica]

Questi sei Tribunali son posti secondo il lor grado presso al Palagio del Re dalla parte di Levante in grandi fabbriche quadrate con tre divisioni dì cortili, ed appartamenti: e ciò per la comoda unione di tanti Ministri, e riposo ancora; mentre il Re ogni giorno lo provede del desinare, acciocchè non siano obbligati d’andare alle loro case, e che spedissero più prontamente gli affari.

Il modo con cui si procede in questi sei Tribunali, è questo: Quando un’uomo ha qualche lite, la scrive in una carta della forma, e grandezza regolata per lo costume: e con quella entra dentro il Palagio del Tribunale, dove tocca un tamburo, che trova alla seconda porta; ed essendosi posto di ginocchio, alzata con le due mani all’altezza della tesla la carta, o memoriale, quella è ricevuta da un’Uficiale, che la consegna a’ Mandarini della gran sala, e questi al Presidente, o in sua mancanza agli Assessori; i quali avendola letta l’approvano, o rigettano, secondo che loro pare. Se la rigettano, la rimandano a chi l’ha presentata, facendogli spesso dare delle buone buste per gastigo d’aver formata una dimanda mal fondata: se l’approvano, il [p. 238 modifica]Presidente lo rimanda al Tribunale inferiore, a fine d’esaminarsi la causa, e di darne il suo parere. Dopo che questo Tribunale l’ha esaminato, e giudicato, lo rimanda al primo Presidente, che ne dà la sentenza, accrescendo, scemando, o confirmando la decisione del Tribunal subalterno. E se l’affare è grave, ordina al medesimo Tribunale di farne una memoria, la qual ricevuta, e letta con suoi Assessori, la consegna al Mandarin Riveditore, di cui è detto: e colui la trasmette al supremo Tribunale de’ Consiglieri di Stato, il quale esamina la causa, e n’informa Sua Maestà, ch’il più delle volte ordina al Tribunale d’esaminarlo di nuovo. All’ora i Consiglieri di Stato rimandano la memoria al Riveditore, il quale dopo aver veduto l’ordine del Re, il rimette al pruno Presidente. Costui il fa esaminare altra volta, ed essendoli renduto lo rimanda all’Inspettore: l’Inspettore a’ Consiglieri di Stato: e coloro all’Imperadore, che dà all’ora il decreto finale. Questo decreto ritorna per la medesima strada al primo Presidente, che ’l fa notificare alle parti: ed all’ora la causa è finita. Quando la causa è di quelle, che i Tribunali di Provincie [p. 239 modifica]mandano alla Corte, ella è indrizzata all’Inspectore del Re, suggellata: il quale l’apre, e letta la manda al primo Presidente, che procede, com’è detto, nell’affare, ch’è venuto in prima istanza.

Se i Mandarini nel giudicare i processi facessero il lor dovere secondo le leggi, e l’intendimento del Re, la Cina sarebbe il più felice paese del Mondo, e meglio governato; ma coloro quanto sono attenti osservatori delle formalità esteriori riferite, altrettanto internamente son maligni, ippocriti, e crudeli. I loro artificj, e furberie sono in sì gran numero, che bisognerebbe lungo tempo a narrarle; essendo ben raro un Mandarino esente dall’avarizia, e corruzione; perché non considerano la giustizia, ò ingiustizia della causa, ma coloro, che lor danno più danaio, o presenti; non pensando d’altro, che di soddisfare alla lor sacrilega cupidigia, come tanti ingordi lupi.

Il primo di questi sei Tribunali si chiama Li-pù: la sua carica è di provvedere a tutto l’Imperio di Mandarini, e d’esaminare i loro meriti, e difetti, per rappresentargli al Re, a fine di passargli alle dignità maggiori, o abbassargli, [p. 240 modifica]acciocchè gli guiderdoni, o gli gastighi. Ha dentro il suo Palagio quattro Tribunali. Il primo si chiama Vên siven sû, cioè a dire, Tribunal, che giudica di coloro, che han la qualità, e scienze necessarie per essere Mandarini. Il secondo Caô cûm sù, ch’esamina il buono, e’l cattivo governo de’ Mandarini. Il terzo Nièn fûm sù, che ha cura di sugellar tutti gli atti publici, di dare i sugelli ad ogni Mandarino, secondo il suo uficio, e di esaminare se i sugelli de’ dispacci, c’han portato, o mandato, sian veri, o falsi. Il quarto Ki hiùn sù, che ha pensiero d’esaminare i meriti de’ gran Signorl, come de’ Regoli del sangue Reale, de’ Duchi, e d’altri, che i Cinesi chiaman Hiùn chin, cioè a dire antichi vassalli: i quali sono illustri per grandi servizj fatti nella guerra, quando la famiglia Regnante conquistò l’Imperio.

Il secondo Tribunal supremo si dice Hu pu, che significa Gran Tesoriero del Re. Egli tiene la soprantendenza de’ Tesori, delle rendite, e de’ Tributi del Re, come anche della spesa. Egli distribuisce le pensioni, e la quantità del riso, delle pezze di seta, e del denaro, che l’Imperadore dona a’ Regoli, Gran [p. 241 modifica]Signori, e Mandarini dell’Imperio. Egli serba il rollo, o numerazione, che si fa ogni anno con grande esattezza di tutte le famiglie, o fuochi, di tutti gli uomini, delle misure della terra, de’ dritti, che devono pagare, e delle dogane publiche. E’ qui da notarsi, che benche nella Cina siano 15. Provincie, tuttavolta ne’ registri publici, e per maniera di parlare si dicono 14. Provincie, et una Corte, perche dicono i Cinesi, la Corte risiede, comanda, e non è soggetta: e così ella non deve esser posta al numero dell’altre Provincie. Indi è, che ne’ Tribunali supremi non vi è inferiore per gli affari della Provincia di Pekin; ma il primo Presidente quelli commette secondo che gli pare, a un de’ Tribunali inferiori destinati per le Provincie. Questo supposto il supremo Tribunale dell’Erario Regio ha dentro il suo palagio da’ due lati 14. Tribunali subalterni, che portano il nome delle Provincie loro assegnate. Durante il Regno della famiglia precedente il annoveravano 15. Provincie, e due Corti, perche la Città di Nankin era Corte, come quella di Pekin: et aveva i medesimi sei supremi Tribunali, e tutti gli altri, che sono ora per la Corte di [p. 242 modifica]Pekin; ma i Tartari le tolsero il titolo di Corte, e tutti i Tribunali, e le han cambiato anche il nome, chiamando la Città Kiàm-nim, e la Provincia Kiām-nân, nomi avuti per l’addietro.

Il terzo supremo Tribunal si chiama Lì pu’, che sopraintende a’ Riti, alle cerimonie, alle scienze, et arti. Egli ha cura della musica reale, d’esaminar gli studenti, e dar loro la facoltà d’esser ricevuti all’esame de’ Letterati: di dare il parere sopra i titoli, et onori, de’ quali vuol premiare il Re i meritevoli; de’ Tempi, e de’ Sacrifici, che il Re fa al Cielo, alla Terra, al Sole, alla Luna, e a’ suoi Maggiori.

Egli giudica de’ Conviti, che l’Imperadore fa a’ suoi sudditi, e stranieri; e di ricevere, e di presentare, e di accommiatar gli ospiti del Re, e gli Ambasciadori; di tutte l’arti liberali, e meccaniche, ed in fine delle 3. Religioni tenute nell’Imperio, delle quali la prima è quella de’ Letterati, la seconda de’ Tàosu, o de’ Bonzi ammogliati, e la terza de’ Bonzi celibi. In questo Tribunale furono carcerati con nove catene a’ piedi i Padri Giovanni Adam, Luigi Buglio, Ferdinando Verbiest, e Gabriel de Magaillans. [p. 243 modifica]Questo Tribunale n’ha quattro sotto di se. Il primo si dice Y chi su, cioè a dire Tribunal d’affari d’importanza, come di titoli di Regoli, di Duchi, e di Grandi Mandarini. Il secondo Sucisù, o Tribunal, che sovrasta a’ sacrificj del Re, a’ Tempi, alle matematiche, e alle tre leggi. Il terzo Chu Ke su, che riceve, ed accommiata gli ospiti del Re, o sian sudditi, o stranieri. Il quarto Cim xen xu, che è proposto a’ banchetti, che si preparano al Re. In tempo dell’Imperio Cinese si eliggevan soggetti dotti in questo Tribunale; ma oggi si deputano Tartari, che fanno il tutto in questo, et altri Tribunali, servendo quivi i Ministri Cinesi a modo di statue mute; cosi speririmentano il dovuto gastigo della lor superbia per mano di Barbari rozzi, ed ignoranti. Benche il nome di questo Tribunale sembri simile al primo, tuttavolta vi è una grande differenza in quella favella Cinese, perche i caratteri della prima sillaba Li, non s’assomigliano, e la pronuncia è ben differente. Il primo si pronuncia assottigliando, e alzando la voce, come noi dinotiamo con un’accento acuto Lí: e nel secondo al contrario s’abassa, non altramente, che si [p. 244 modifica]segnasse con un’accento grave Lì; di maniera, che nella prima Lí significa Mandarino, e Pû Tribunale, e tutti due insieme Tribunale di Mandarini: nel secondo Lì significa Riti, e Cerimonie, e con Pù Tribunal di Cerimonie. Questo equivoco non si ha fra Tartari, che chiamano il primo Tribunale Hafan Xurgan, o Tribunal di Mandarini, perche Xurgan, significa Tribunale, e Hasan Mandarlni: e il secondo, Toro Xurgan, o Tribunale de’ Riti.

Il quarto supremo Tribunal si chiama Pim-pu, che ha direzione della guerra, e dell’armi in tutto l’Imperio. Egli eligge, et avanza tutti gli Ufficiali, gli distribuisce nell’armate, nelle frontiere, e fortezze, e in tutte le parti della Cina; toglie, ed esercita i soldati, riempie gli arsenali, e magazzini d’armi offensive, e difensive, di monizioni di guerra, e di bocca, e di tutte le cose necessarie per la difesa dell’Imperio.

Vi son dentro il suo palagio quattro Tribunali interiori. Il primo è detto Vusiven su, et ha commessione d’eligger, e di dar le cariche a’ Mandarini d’armi: e di fare esercitar le Truppe. Il secondo Chetam su, che ha la cura di [p. 245 modifica]distribuire i sudditi, e uficiali per tutto l’Imperio, a fine di perseguitare i ladri, e impedire le rivolte. Il terzo, Che kia-su, che ha pensiero di tutti i cavalli del Re, tanto di quelli, che son sopra le frontiere, e dentro i luoghi imporranti, quanto degli altri, che servono ne’ posti. Hà ancor cura delle carrette, e delle barche, che servono al trasporto delle provvisioni, e de’ Soldati. Il quarto Vu cu su, ha pensiero di far fabbricare tutte torri d’armi offensive, e difensive: e di farle tener pronte ne’ magazini.

Il quinto supremo Tribunal si chiama Him pu, ch’è la Camera criminale di tutto l’Imperio. Egli ha autorità di gastigare tutti i delitti, secondo le leggi dell’Imperio. Non però di meno la giustizia, la ragione, e le leggi vi si vendono tuttavia, e chi più dona, ha più ragione; lasciandosi talmente questa Nazione trarre dall’avarizia, che non può ritenersi con tanti rigorosi gastighi, che il Re fa soffrire a coloro, che vengon convinti di corruzione, e di baratteria.

Tutti i Tribunali di Pekin conoscono de’ delitti delle persone loro soggette, per cagion dell’impiego; ma quando il [p. 246 modifica]delitto merita pena grave, come di confiscazion di beni, di bando, o morte; allora dopo averlo fatto sapere al Re, mandano il processo, e l’accusato a quello Tribunal, che pronuncia la sentenza diffinitiva. Nel palagio di questo Tribunale ve ne sono quattordici inferiori per le 14. Provincie del Regno, non altramente, che è detto del secondo Tribunale. E’ ben contrario il costume Cinese dal nostro nella diversità de’ supplicj, poiche a’ nobili noi tagliamo la testa; ma in Cina il più gran disonore, che un’uomo possa ricevere, si è di troncarglisi il capo. Quando l’Imperadore vuol fare una grazia straordinaria a un gran Signore, o Mandarino condannato a morte, li manda una pezza di seta delicatissima, per essere strangolato. Praticandosi dunque in Cina di strangolare i Nobili, e di tagliar la testa a’ plebei; quando ciò avviene, comprano i parenti il capo, e’l busto dal Carnefice cento, e mille pezze d’otto, secondo lor ricchezza; stimando grande ignominia, che resti insepolto il cadavere, poiche va congionta anche a tal pena la proibizione della sepoltura; ma pure il carnefice il fa con suo rischio. Fra le leggi, che questo Tribunale [p. 247 modifica]osserva, vi è una stabilita per gli antichi Re; ed è, che quando un delinquente è degno di qualche grazia, per alcuna rara qualità, o eccellenza di mistiere, come per le nostre Leggi Imperiali I. ad bestias, ff. de pœnis anche è determinato, si sospende l’esecuzione sino alla fine dell’Autunno seguente; per goder di qualche indulto, che si concede nella natività, o matrimonio de’ Principi, o mutazione straordinaria di tempo, overo terremoti: liberandosi in queste occasioni tutti i prigioni; onde coloro, a’ quali si è sospesa l’esecuzione, son posti in libertà, o almeno godono della vita, e della speranza per alquanti mesi.

Il sesto supremo Tribunale si dice Campu, o Tribunal dell’opre pubbliche. Egli ha cura di fabbricare, e di riparare il palagio de’ Re, e loro sepolcri, e i Templi, in cui onoransi i loro Predecessori, egli altri, dove s’adora il Cielo, la Terra, il Sole, e la Luna. Così anche ha cura di riparare i palagi de’ Tribunali dì tutto l’Imperio, e quelli di tutti i gran Signori. A lui son accomandate le Torri, ponti, e tutt’altre opre necessarie, per render navigabili i fiumi, e le strade praticabili: Vi son nel suo palagio quattro Tribunali subalterni. Il primo Ym xen su, di [p. 248 modifica]cui è l’esaminare, e formare i disegni di tutte l’opre, che si vogliono fare. Il secondo Yu hem su, a cui è commessa la fabbrica dell’armi necessarie per l’Armate. Il terzo, Tu xui su, intende a rendere i fiumi, e’ laghi navigabili, a far appianare il cammino, costrurre, e rifare i ponti. Il quarto Cetien su, ha cura delle case, e delle Terre del Re, che dà in affitto, e fa coltivare, e ne ritrahe le rendite.

Per quanto si è detto, si vede, che i sei Tribunali supremi han sotto di se 44. altri minori, che tutti han lor palagi particolari nel distretto del grande, dal quale dipendono, con le sale, e camere necessarie. Ciascun di questi 44. Tribunali ha un Presidente, e 12. Consiglieri, delli quali quattro sono del primo grado del quinto ordine di Mandarini, quattro del secondo grado del medesimo quinto ordine, e i quattro altri del sesto ordine. Nel Tribunal del Regio Erario son raddoppiati, come in quello del criminale; de’ quali i Tribunali inferiori han ciascuno un Presidente, e 24. Consiglieri. Oltre di questi Mandarini impiegati, ve ne son degli altri, che non son di niun’ordine. e nondimeno son tali sol [p. 249 modifica]per nome: e dopo alcuni anni di servizio il Re gli pone nel nono, o ottavo ordine de’ Mandarini. Questi Tribunali han tutti i loro Scrivani, e Portieri, ed altri Uficiali, ch’eglino mandan nelle Provincie. Han Sergenti per servirsene nel Palagio, e Laccai per portar i dispacci, Carcerieri, Bargelli, Birri, ed altri, che bastonano i colpevoli, Cuochi per apparecchiare il mangiare, che loro dà il Re ogni giorno, servidori per servire a tavola, ed un’infinità d’altri, tutti trattenuti a spese del Re. Il narrato numero de’ Mandarini è da intendere in tempo che fu dell’Imperio Cinese, sotto la passata famiglia, sicome vien notato dagli Scrittori; perocchè al presente son quelli al doppio: per essempìo il Tribunale, che ne aveva 12. ne ha ora 24. dodici Tartari, e dodici Cinesi.

Questi son i sei supremi Tribunali, che reggon tutta la Cina, e che son sì celebri dentro quell’Imperio; ma perciochè ogn’un di lor in particolare ne sarebbe stato troppo potente, i prudenti Re gli hanno per tal guisa stabiliti, e distribuiti loro gli impieghi, e regolate le funzioni, che niuno è assoluto nell’affare di sua giurisdizione, ma tutti dipendono l’un [p. 250 modifica]dall’altro; per esempio il primo Presidente del quarto Tribunale, ch’è quello di guerra, avrebbe potuto ribellarsi, se egli avesse avuto un’autorità indipendente, per cagion che tutte le Truppe del Reame sono sottoposte a’ suoi ordini; ma egli non ha danajo, e gli convien, che dopo che ha avuto l’ordine del Re, lo dimandi al secondo Tribunale, ch’è dell’Erario Regio. Le barche, le carrette, le tende, l’armi, ed altri istrumenti da guerra, dipendono dal sesto Tribunale, a chi bisogna, che il 4. s’indrizzi; e in fine i cavalli son sotto la giurisdizione d’altro Tribunal separato, a chi bisogna dimandargli.

I Mandarini d’armi compongono cinque Tribunali, che si chiamano ùfù, cioè a dire cinque classi, o truppe. Il lor Palagio è a destra, et ad Occidente del Palagio Reale. Il primo si chiama Heù fù, o Retroguardia: il secondo Tsò fù, o Ala sinistra: il terzo Yeú fù, o Ala destra: il quarto Chúm fù, o Corpo di battaglia: il quinto Cien fù, o Vanguardia. Questi cinque Tribunali son governati per 15. gran Signori, tre in ogni Tribunale: de’ quali uno è Presidente, gli altri Assessori. Tutti 15. son del primo ordine de’ Mandarini, ma i [p. 251 modifica]Presidenti son del primo grado di questo ordine, e gli Assessori del secondo. Egli han cura di tutti gli Ufficiali, e de’ soldati della Corte.

Questi cinque Tribunali son soggetti ad un supremo Tribunale, che si dice Iûm chim fù, cioè a dire Tribunal di guerra, del quale il Presidente è sempre un gran Signore. La sua autorità si dilata sopra detti cinque Tribunali, e sopra tutti gli Uficiali, e soldati dell’Imperio; ma per timor, che non s’abusi d’un sì gran potere, gli s’è dato per Assessore un Mandarino diletterò con titolo di Supremo Reggente, e due Sindaci, o Ispettori Reali, che li vegghian sopra in tutti gli affari. Tanta quantità di Mandarini si è moltiplicata per lo buon governo, come per guiderdonare i vassalli benemeriti, c’hanno aiutato il primo Re della famiglia precedente a rendersi Padrone dell’Imperio. E certamente i Cinesi non han passione più violenta, che quella di comandare, in cui ripongono tutta la lor gloria, e la lor felicità: come si conosce da una risposta, che fè un Mandarino al Padre Matteo Ricci da Macerata; questo Padre ragionandogli della nostra Santa Legge, e della felicità eterna: [p. 252 modifica]Tacete, rispose il Mandarino, lasciate questi delirj. Vostra gloria, e vostra felicità sia tutta di voi, che siete stranlero; che per me tutta la mia gloria, e mia felicità consiste dentro questa cintura, e quest’abito di Mandarino: tutto il rimanente non è, che di favole, e di parole, ch’il vento porta via: e son cose, che si raccontano, ma non si vedono: quel che si vede è il vantaggio di governare, e di comandare agli altri. L’oro, e l’argento, le donne, e le concubine, come ancor la numerosa Corte, gli arredi, i banchetti, i sollazzi, e i beni tutti, e gli onori, e la gloria, son le conseguenze del vantaggio d’esser Mandarino. Questa è la felicità, che noi desideriamo, e che noi godiamo dentr’il nostro grande, e Sublime Imperio, e non la vostra, ch’è altrettanto inutile, quanto ella è invisibile, ed impossibile ad acquistare. Cosi parlò quell’empio Ateista.

Havvi ancor Mandarini, che non son di niun’ordine delli nove, chiamati Vi jo lieu, cioè a dire uomini indeterminati. Così vi sono d’altri detti Vûpin, cioè a dire, che non trovano ordine, che loro convenga, per essere i loro meriti sì grandi, che gli elevano al di sopra di tutti gli [p. 253 modifica]ordini, e gradi; questi sono i Regoli, Duchi, e Marchesi, che governano ne’ cinque Tribunali d’armi; stimando più la dignità di Duca, e di Marchese, che per gli loro grandi servigj s’hanno acquistato, che quella di Mandarino.