Giro del mondo del dottor d. Gio. Francesco Gemelli Careri - Vol. IV/Libro II/VIII

Libro II - Cap. VIII

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CAPITOLO OTTAVO.

Diversi altri Tribunali di Pekin, delle quindeci

Provincie, e Città dell’Imperio della Cina,


I
L principal Tribunale è detto Hàn lîn iven, cioè a dir giardino, o bosco fiorito in lettere, o scienze. Questo Tribunal contiene un gran numero di Mandarini dotti, e di buon’ingegno, che son divisi in cinque classi, e compongono cinque Tribunali: i quali il Re ha scelti fra i nuovi Dottori, ch’ogni tre anni si fanno in Pekin; poiche venendo tutti i Licenziati del Regno chiamati Kiù gîn, cioè uomini illustri in lettere, sono esaminati con tutto rigore per 15. giorni continui: de’ quali poi si dona a soli 366. il grado di Dottore, che han dimostrato più di capacità. Questi cinque Tribunali sono i Maestri, e Precettori del Principe successore nell’Imperio, a cui [p. 254 modifica]insegnano le virtù, e le scienze, secondo la sua età. Eglino scrivono tutti gli avvenimenti, che accadono alla Corte, e all’Imperio, che meritano d’essere tramandati alla posterità. Eglino compongono l’Istoria generale del Regno, ed altri libri: ed eglino son propriamente le persone di lettere del Re, che gli eligge ad essere Colao, o Consiglieri. In fine questo Tribunale è un’Academia Reale. Coloro della prima Classe, o Tribunale, son del terzo ordine de’ Mandarini: quelli della seconda del quarto, e tutti gli altri tre sono del quinto.

Essendosi parlato dell’esame de’ Licenziati, e del grado di Dottore, è dovere, che si spieghi la maniera, come si perviene al grado di Baccelliere, che si dà nelle Città, e di Licenziato, che nelle sole Metropoli delle Provincie si conferisce, come quello di Dottore solamente in Pekin. E in quanto alla Baccelleria, che i Cinesi dicono Siu zay, vi è persona deputata dal Re in ogni Provincia, che va d’una in altra Città per esaminar gli Studenti, de’ quali s’espongono all’esame in ogni Città da quattro in sei mila (secondo che più, o meno son quelle popolate) Questi da tre diversi esaminatori [p. 255 modifica]tre volte son provati. Il primo esame è di quattro Letterati decani, che risiedono nell’Accademie di Confusio. Il secondo fassi da’ Prefetti della Città di coloro solo, che meritarono l’approvazione de’ primi. Il terzo fassi per lo Thi-hio, o esaminator Regio di quei pochi, che sono ammessi da’ secondi. Così delle migliaia, che s’esposero in prima al rischio di sì dura impresa, sol pochi ne rimangono alla fine ammessi all’onor della Baccelleria: e talvolta non giungono nè meno a trenta; rigettandosi tutti gli altri, siccome indegni, e non da tanto. Nè perciò i rigettati si sgomentano, o dal loro studio s’arrestano: anzi eglino spronati dall’onore, e dall’accoglienza, che si fa a’ graduati, ritornan a quello con più ardore, per esporsi di nuovo all’esame seguente.

Concorrono poi al secondo esame di Licenziati, o maestri solamente gli ottimi fra gli approvati nel primo de’ Baccellieri, perche l’esame è molto rigoroso. Eglino si promovon sol di tre in tre anni nell’ottava Luna, che a noi suol cadere in Settembre: e non altrove, che nelle 15. Metropoli delle Provincie, e in numero limitato; essendovene nelle due [p. 256 modifica]Città principali di Pekin, e Nankin intorno a 150. e nell’altre più, o meno, fino a cento. Si eliggono dunque dall’Imperadore trenta soggetti i più valenti per quest’esame: de’ quali ne van due in ciascuna Provincia, per far l’esame, che si deve precisamente far nel nono, duodecimo, e quindecimo dell’ottava Luna: chiamano quelli due altri in loro aiuto, che soli non basterebbono a tanto. I due Esaminatori in tanto non parlano con niuno, per non dar sospetto: et aspettano l’alba del nono giorno, per dar l’argomento d’improviso a studiar del pari a tutti. Questo esame si fa dentro un palagio, che ha all’intorno picciole camerette con tavolini, e sedie. Entrando i Baccellieri son rigorosamente cercati nella persona, per veder se portano scritto: nel cui caso sarebbon certamente bastonati; essendo loro permessi sol la carta bianca, tre pennelli, e calamaro. Preso il punto si pongono in queste camerette chiusi, e guardati per non comunicarsi l’un con l’altro. Gli argomenti sopra i quali devono far pruova del lor talento il primo giorno, son quattro sentenze, tolte dalle moltissime, che si trovano ne’ libri compilati da Confusio, [p. 257 modifica]e ne’ tre de’ quattro libri, che son degli autentichi fra Cinesi: queste, a grandissime lettere nere in campo bianco, si appendono ne’ quattro angoli del cortile: sopra le quali ogn’un compone un ragionamento, che non deve passar 500. caratteri, che sono altrettante parole. Il duodecimo della Luna, si propongono tre particolari avvenimenti, o fatti, sopra i quali si vuol dar giudicio, per darne consiglio al Re in forma di memoriale. L’ultimo dì si sentenzia sopra tre punti in materia civile, e criminale; assolvendo, condennando, o componendo le parti, come si dasse giudizio in Tribunale. Intorno a ciaschedun di questi tre esami si fatica, dalle prime ore del dì sino a notte: essendo il mangiare in palagio, appressato dalla Città, ben leggiero, per non ingombrar l’intelletto. Fatto sera i Compositori piegano i lor fogli, e gli consegnano a’ Diputati, scrittovi sotto ogn’uno il suo nome; i quali componimenti si trascrivono da’ copiatori: e riscontrati poi con gli originali, si danno a gli Aggiunti, per farne giudizio del merito, senza saperne l’autore, a fine d impedire ogni corruzione. Questi ne scelgono i migliori in doppio numero, che [p. 258 modifica]poi presentati a’ due Deputati, eliggono la metà: e di quei componimenti riscontrati con gli originali (che si serbavan frattanto chiusi sotto chiavi) si pubblicano i Soggetti, che restano graduati Maestri, con gran festa nella fine della medesima ottava Luna.

E perche i Tartari per la loro ignoranza malagevolmente passerebbono per lo rigor di questi esami, a fine d’avere il grado di Licenziato, per poter occupar la carica di Mandarini; si è introdotto dal Re per loro il titolo dì Kien Sem, che per denaro si dà, confirmandogli per sempre nel grado di Baccellieri, ed in stato di esser Mandarini.

Il Tribunale chiamato Guetçù Kien è la Scuola Reale di tutto l’Imperio, che ha cura di tutti questi Baccellieri, e studenti, a’ quali il Re ha conceduto qualche privilegio, che gli uguaglia a’ Baccellieri; come di presentare il vino al Re, quando fa sacrificare al Cielo, alla Terra, al Sole, alla Luna, o a qualche Soggetto benemerito. Questi studenti graduati son d’otto sorti, cioè Cúm Sem, Quón Sem, Ngen Sem, Cûm Sem, Kien Sem, Cumcu: che soglion essere ammogliati con Dame della casa Reale, a’ quali il Re [p. 259 modifica]concede questa grazia, come all’altre due, per servizj de’ loro maggiori, o in opportunità d’allegrezze pubbliche.

I Mandarini, che compongono il Tribunale chiamato Tucha yven, son Visitatori, o Sindaci della Corte, e di tutto l’Imperio. Il Presidente è eguale in dignità a’ Presidenti de’ sei supremi Tribunali; e così è Mandarino del secondo ordine, e il suo primo Assessore è del terzo, il secondo del quarto; e tutti gli altri Mandarini, che sono in grande dignità del settimo ordine. Il loro ufizio è di vegliar continuamente alla Corte, e dentro tutto l’Imperio, per fare osservar le leggi, e i buoni costumi; e che i Mandarini esercitino loro ufizj con giustizia, gastigando gl’inferiori, e dando parte al Re de’ mancamenti degli uguali. Ogni tre anni fanno una visita generale, mandando 14. Visitatori per tutto l’Imperio, uno in ciascuna Provincia. Tosto che il Visitatore entra nella Provincia, divien Superiore al Vicerè, et a’ Mandarini grandi, e piccioli; e gli sindica con tanto rigore, ed autorità, che il timore, che ne hanno i Mandarini, diede cagione a quel proverbio ordinario in Cina, Laó xu Kien mâo, cioè a dire, Il Topo ha visto il [p. 260 modifica]Gatto; e ciò non senza ragione, perché possono loro togliere l’impiego, e rovinargli. Finita la visita ritornano alla Corte, ogn’uno con mezzo milione, che i Mandarini lor danno; quale poi eglino si dividono, nel loro arrivo, col Presidente, et Assessori: et appresso rendono conto a quelli, ed al Re della lor visita. Ordinariamente non denunciano, che i Mandarini, de’ quali l’ingiustizie, e le tirannie son pubbliche, che non si posson nascondere; o i poveri, che non han potuto dar loro denari.

Questa visita la dicon Tachai, o visita grande, e generale. Il medesimo Tribunale fa una seconda visita, che si dice Chùn chái, o visita del mezzo; mandando Visitatori a’ nove quartieri della frontiera, dalla parte del gran muro, che divide la Tartaria dalla Cina. Se quelli della visita generale fanno gran profitto, e per meglio dire grandi ladronecci; questi ultimi ne fan di vantaggio sopra i distriburori del sale.

La terza visita si chiama Siaòchai, o picciola visita. Ella si fa ogni tre mesi mandando Visitatori, alle volte sconosciuti, in una Provincia, o Città, e poi in altra, per prender informo segreto [p. 261 modifica]contro qualche mandarino, famoso per le sue tirannie. Oltre a queste visite, il medesimo Tribunale manda, ogni tre anni, dentro ciascuna Provincia un Visitatore, detto Hió yuen, e in ogni Città un’altro (nominato Ti-hió; per esaminare ogn’anno i Baccellieri, e reprimere le violenze, ch’esercitano contro i popoli, abusando de’ lor privilegi; e gli gastigano rigorosamente. Et in fine quello Tribunal manda sempre, che stima a proposito, un Visitator, detto Scun hô, per visitare quel Canale celebre, di cui si è parlato altrove.

Alloggia questo Tribunale dentro un vasto palagio: et ha sotto di se 25. Tribunali inferiori, divisi in cinque Classi; e ciascun de’ cinque Tribunali ha cinque Presidenti, e molti Assessori, ed Uficiali inferiori, con loro particolari nomi; come è detto d’altri Tribunali, che invigilano al buon governo della Città: spezialmente le due ultime classi, che han cura di fare arrestare i ladri, i malfattori, i vagabondi, e di consignargli a’ Tribunali superiori; di visitar le strade, e quartieri; di far la ronda, e sentinella la notte. I Capitani di strade, sono sottoposti a queste due Classi; poiche ogni dozena [p. 262 modifica]di famiglie, ha un Capo detto Paíteû: e dieci di questi Paíteû n’hanno un’altro, chiamato Tsúm Kia, ch’è obbligato di avvertire questi Tribunali di ciò, che si fa nella sua contrada contro le leggi, o contro i buoni costunmi; e dare avviso de’ forestieri, che vi capitano, e d’ogni altra novità, che vi sia. Eglino ancora debbono esortar le famiglie alla virtù, e al ben operare.

Il Tribunal Jû-hio è retto da due Presidenti, i quali han cura de’ Baccellieri di lettere, e d’armi; per esercitare i primi a’ discorsi di ben governare, e i secondi a gli affari delle guerre.

Il Tribunal chiamato Côtaó, o Co lí, è quello degl’Ispettori, de’ quali sopra si è parlato, che son divisi in sei Classi, come i sei Tribunali supremi, da’ quali prendon lor nome. Per esempio il primo Lí cô, o Ispettore del supremo Tribunale de’ Mandarini; o Hú cô, o Ispettore del supremo Tribunal dell’Erario Regio, e così degli altri. Ogni classe è composta di più Mandarini del settimo ordine: questi son destinati ad avvertir l’Imperadore delle mancanze, che commette nel Governo: e ve ne son sì forti, e intrepidi, che si espongono talvolta al [p. 263 modifica]banno, e alla morte, per dir la verità al lor Principe, o con memoriale, o a voce; di che l’istorie della Cina ne raccontano più esempli. Egli è arrivato altre volte, che il Re si ammendi de’ falli, e che ricompensa generosamente, chi l’ha avvertito. Eglino han pensiero d’invigilare a’ disordini de’ sei Tribunali supremi, e di avvertire il Re per memorie segrete, Il Re si serve di questi Mandarini per materie importanti, e n’eligge tre ogni anno per Visitatorì.

Dal Tribunal d’Hîm-gîn-su prende il Re gli Ambasciadori, e Inviati per mandargli nella Corea, in occasione, che voglia confermare il titolo di Re a quello, che comanda in quel Reame, o portar i titoli ad alcuna persona benemerita.

Il Tribunal di Taí lì sù, cioè a dir la suprema ragione, e giustizia, ha cura di esaminar le cause dubbie, e difficili; e di confermare, o rivocare le sentenze, spezialmente nel Tribunale del criminale, dove si tratta di roba, o di onore, ò di vita: poiche se questo condanna alcuno a morte; e ritrova le cagioni della sentenza dubbiose, quella rimette al Sân fâ su, che è come suo Conseglio di coscienza, che unito col Tribunal di Taì li sù, e’l Tu che [p. 264 modifica]yven, o supremo Tribunal de’ Visitatori, è quello del criminale, assieme esaminano di nuovo il processo, in presenza dell’accusato, e dell’accusatore, e sovente ne rivocano la sentenza.

Il Tribunal Tûm chim su ha pensiero di pubblicare alla Corte, e dentro tutto l’Imperio gli ordini del Re: come di riveder tutti i memoriali de’ Mandarini di lettere, e d’armi, prima di andare dall’Imperadore; che ritengono, o fan passare, secondo che giudicano a proposito; non potendo nissuno presentar memoriali al Re, senza prima esser quelli riveduti, ed approvati per questo Tribunale; eccetto quelli de’ Mandarini di Pekin, che gli presentano a dirittura. Il Presidente di questo Tribunale è del terzo ordine.

Il Tribunal Tai châm su è come associato al supremo Tribunal de’ Riti. Il suo Presidente è del terzo ordine: i suoi Assessori del quarto: e gli altri del quinto, e sesto. Egli ha particolar pensiero della musica, de’ sacrificj, e de’ Bonzi ammogliati, e d’altro.

E’ anche associato al Tribunal de’ Riti un’altro Tribunale, detto Quâm ló sú, cioè a dire, Osterie Reali; il quale ha [p. 265 modifica]pensiero di preparar gli animali, il vino, e tutto ciò, ch’è necessario per gli sacrificj, e banchetti Reali. Il suo Presidente è del terzo ordine.

I Mandarini del Tribunale detto Tai pô sù sono de’ medesimi ordini, che coloro del precedente, i quali provvedono i cavalli per lo Re, e per la guerra, distribuendogli a’ Capitani, e dentro le Fortezze. Al presente i Tartari Occidentali gli conducono: e l’Imperadore ne compra da 70. mila ogni anno, e’l doppio i Signori, e particolari.

Kín Tien Kien è il Tribunal della Matematica. Il Presidente (che oggi è il Padre Filippo Grimaldi della Compagnia di Giesù) è del quinto ordine, e i due suoi Assessori del sesto: gli altri del settimo, ed ottavo. Costoro s’applicano all’Astronomia, ed han pensiero d’avvertire il Re del tempo, della durata, e della grandezza degli eclissi del Sole, e della Luna; delle quali cose l’Imperadore fa avvertir tutti i Tribunali delle Provincie per lo Tribunal de’ Riti, affinché si preparino a far le cerimonie necessarie; che consistono a far battere il tamburo, mentre dura l’eclisse, ponendosi i Mandarini inginocchione, con gli occhi [p. 266 modifica]alzati al Cielo, e con timore rispettevole. Questo Tribunal Compone ancora il Kalendario ogni anno, il qual si distribuisce per tutto l’Imperio.

Il Tribunal Tai y yven, o di Medicina, è composto de’ Medici del Re, della Regina, e de’ Principi, i quali preparano di lor mani le medicine. I Mandarini dipendono del Tribunal de’ Riti.

Il Tribunal detto Hûm lû sú fa la funzione di Maestro di cerimonie nell’Audienze publiche, ed è Coadiutore di quello de’ Riti.

Il Tribunal Xàm Lea yven ha pensiero de’ giardini, e degli animali, che s’impiegano ne’ sacrificj, e banchetti. Egli e soggetto al Tribunal de’ Riti,

Il Tribunal Xam paó sú ha cura del suggello dell’Imperadore; il quale è quadrato, d’un palmo di diametro, fatto d’una pietra preziosa, come lo significano le sue Lettere Xampaó. Da questo dimanda i suggelli il Tribunale de’ Mandarini, per distribuir le cariche a’ Mandarini della Corte, e delle Provincie, avutane prima la licenza dal Re.

Il Tribunal Kin y guei, è la guardia della persona del Re. Costoro lo guardano, ed accompagnano, quando egli [p. 267 modifica]và fuora del palagio, o dà udienza. Il Tribunale è composto di più centinaja di Mandarini d’armi, figli di gran Signori, ed è diviso in quattro classi. Questi non passano mai, come gli altri Mandarini, ma restano nel loro Tribunale, arrivando allo spesso alla qualità di Presidenti, e Kolao. Eglino benche siano Mandarini d’armi, sono independenti dal Pimpu, ch’è il supremo Tribunale dell’armi.

I due Tribunali detti Xúi qûe sù, che sono i Governadori delle Dogane di Pekin, che han cura di porre le guardie a tutte le porre della Città, e ricevere i diritti, dipendono dal Tribunal dell’Erario Regio.

Il Tú pù ha due cariche; cioè di arrestare i ladri, e malfattori, e di farne i processi: egli trovandogli innocenti, gli può liberare; ma se gli truova degni di morte, gli deve rimetter al Tribunal del criminale. Egli ha ancora potestà di far ritenere gli schiavi fuggitivi, i quali fa bastonare, e poi consegna a’ padroni, segnandoli prima col ferro nel braccio sinistro. I tagliatori di borse, per la prima volta si marcano con simil ferro al braccio sinistro; la seconda al destro; e la terza [p. 268 modifica]si rimettono al Tribunal del criminale.

Il Tribunale detto Fù yn, è quello de’ due Governadori della Città di Pekin. Questi Governadori sono superiori a quelli di tutte l’altre Città dell’Imperio. Eglino sono del terzo ordine de’ Mandarini, e i loro Assessori del quarto. Il primo ha soprantendenza di tutti gli Studenti, e letterati dì Pekin, i quali non sono ancora Mandarini. Il secondo, di far giustizia, e sapere il numero dello famiglie, e persone della Città; e di far preparare il luogo, e le cose necessarie per lo sacrificio. Chiamano i Cinesi questo Governadore Fù mù, cioè il Padre, e la Madre del popolo.

Vi sono ancora due Tribunali, detti Tai him hién, e Vón pin hién, che hanno il medcsimo impiego, che il Tribunale de’ Governadori della Città, dal quale eglino dipendono; per cagione di essersi diviso Pekin in due Città, seguendo il costume di tutto l’Imperio, dove si contano le Città per una, o due, secondo la grandezza. I Presidenti di questi Tribunali sono del sesto ordine.

Tsùm gin fu è il Tribunale de’ Grandi, che discendono di Padre in figlio dalla famiglia Reale. Il Presidente è uno di [p. 269 modifica]coloro, che han la qualità di Re: egli non è di alcun’ordine, essendo di qualità ad ogni ordine superiore. I due suoi Assessori sono Signori del sangue Reale, anch’essi fuor d’ordine; però gli affari si spediscono coll’intervento d’alcuni Mandarini de’ sei supremi Tribunali. Tutta la lor cura è di distribuire il danajo assegnato a’ parenti del Re di linea maschile, o poveri, o ricchi, che siano, sino al sesto grado; più, o meno, secondo la loro dignità, e prossimità. Oltrcacciò giudicano nelle cause così civili, come criminali de’ medesimi; e fanno eseguir le pene, dopo averne fatto consapevole l’Imperadore. Questi congionti del Re hanno privilegio di pinger di rosso le loro case, e i mobili. Come che la famiglia precedente avea regnato 267. anni, era venuta in tanto numero, che non potendo ad alcuni di grado rimoto bastare il danajo, loro assegnato; si esercitavano in arti meccaniche, ed erano divenuti troppo insolenti col popolo; ora però non ve n’è rimasa radice. I parenti del Re Tartaro, che di presente governa, sono tutti Signori di conto, e dimorano alla Corte; ma se il lor dominio durerà molto, converrà, che ancora essi vengano in basso [p. 270 modifica]stato, per la gran moltitudine.

Hoâm cin è un Tribunale, che ha pari potestà sopra i parenti del Re, discendenti da linea femminile. Costoro sono di due sorti: la prima è di quelli, che discendono delle figlie del Re, maritata con studenti scelti, com’è detto di sopra, e si chiamano Fu mà; però da’ Cinesì non sono stimati Principi del sangue, nè parenti del Re, come quelli, che non hanno diritto alcuno alla successione; quando anche fusse in tutto spenta la linea maschile. Questa costumanza si osserva anche dal popolo; perche in Cina il maritare una figlia, è lo stesso, ch’escluderla per sempre dalla famiglia paterna, e porla in quella del marito, dal quale poscia prende il cognome. Perciò quando i Cinesi vogliono dire, che una vergine è andata in casa dello sposo, non si servono del verbo Kiu, o andare a ma del verbo Quei, ritornare; e così non dicono: ella è andata, ma ritornata in sua casa. Parimente, quando l’Avo parla de’ figli di suo figlio, gli chiama semplicemente Sún çù, miei nipoti; ma quando parla di quelli della figlia, dice: Vai sun çu, miei nipoti di fuori; perche egli gli stima della famiglia di suo genero. In [p. 271 modifica]simigliante guisa parlando d’un morto, non dicono un tale è morto, ma un tale è ritornato in terra.

Nella seconda sorte di parenti del Re della parte femminile, sono annoverati i Padri, Fratelli, Zij, ed altri parenti delle Regine; i Generi del Re, e i loro Padri, Fratelli, e Zij. Da queste due sorti il Re ne scieglie alcuni più ragguardevoli, per comporne il loro Tribunale. Differiscono solamente essi da’ Principi del sangue, perché quelli non sono di alcuno de’ nove ordini; ed essi sono del primo, e secondo: quantunque si stimino più onorati del nome di Hoâm cin, e di Fumà (che val quanto parenti del Re) che di quello di Mandarino, anche del primo ordine. Questa seconda sorte di parenti fu parimente sterminara da’ Tartari.

Favellato abbiamo a sufficienza de’ Tribunali de’ Mandarini, e del Governo della Corte; resta ora di parlare brievemente di quelli delle Provincie. Ciascheduna delle 15. Provincie ha un Tribunale supremo, dal quale dipendono tutti gli altri. Il Presidente ha il titolo di Tutan Kiün mûen, Fú yvén, Siû fu, ed altri nomi, significanti Governadore di [p. 272 modifica]Provincie, o Vicerè; e suol’essere scielto dal primo, secondo, e terzo ordine, come piace al Re. Gli appartiene di governare, così in tempo di pace, come di guerra, e’l popolo, e soldati, e nel civile, e nel criminale; di dar contezza al Re, o a’ sei Tribunali supremi di tutti gli affari importanti. A lui sono indirizzati gli ordini del Re, e de’ suoi Tribunali; e tutti i Mandarini della Provincia sono tenuti aver ricorso al suo Tribunale, negli affari di considerazione. Vi sono alcuni altri Viceré, detti Tsum tò, che hanno in governo due, e tre, e quattro Provincie; come sarebbe a dire, Leam quam Tsum tò, Vicerè delle Provincie di Quàm tum, e di Quàm sì; (Quàm tum significa Provincia verso Oriente, e Quàm sì, Provincia, che si stende verso Occidente) ed altri, particolarmente sulla frontiera della Tartaria. Oltre il Vicerè vi è in ogni Provincia un Visitatore, detto Ngan tai, o Ngan yven; e un’altro Uficiale di gran conto, che s’appella Tsumpim, e comanda tutta la soldatesca della Provincia. Questi suol’esser tolto dal primo ordine de’ Mandarini d’arme. Tutti questi supremi uficiali delle Provincie hanno sotto di loro molti Mandarini, [p. 273 modifica]che aiutano a spedire le cause. Benché ciascuno di essi abbia ordinariamente il suo palagio dentro la Metropoli, non perciò vi dimorano sempre; ma vanno camminando per tutta la Provincia, secondo richiede il bisogno.

I Tribunali particolari delle Città Metropoli sono i seguentì. Un Tribunale per le cause civili, che si dice Pu chim su; il Presidente del quale è Mandarino del primo grado del secondo ordine; i suoi due Assessori del secondo grado del medesimo ordine. Tiene due altri Tribunali, non dipendenti, ma coadiutori al lato. Quello a sinistra è il più ragguardevole, e si chiama Tsan chim; e vi sono due Presidenti del secondo grado del terzo ordine: quello a destra si dice Tsan y, e i suoi Presidenti sono medesimamente uguali, e del secondo grado del quarto ordine. In tutti e tre questi Tribunali vi sono molti Mandarini inferiori, chiamati Xeu lin quòn; i quali hanno cura di decidere tutte le cause, e riscuotere le rendite Reali della Provincia.

Il Tribunale del criminale si dice Ngan cha su; e’l suo Presidente, ch’è del terzo ordine, non ha sotto di sè Assessori, ma due classi di Mandarini. Nella [p. 274 modifica]prima, che si dice Fo su, sono Mandarini del quarto ordine: nella seconda, detta Cíen su, del quinto; gli uni, e gli altri vengono appellati Táo li, o Tào Tsun: e sono per lo più Visitatori di tutte lo parti della loro Provincia. Questo Tribunale può togliere a’ delinquenti e i beni, e la vita, giusta la gravezza de’ misfatti: e quando non vi è Visitatore nella Provincia, egli invigila sopra tutti gli altri Mandarini, e fa consapevole il Re di quello, che si passa. In una parola questi due Tribunali del civile, e del criminale, si adoperano nelle stesse cose, che i sei supremi della Corte, e sono come loro sostituti.

E’ divisa ogni Provincia in distretti, ed ogni distretto ha un Mandarino, chiamato Táo li, ch’è come un Visitatore, o Ispettore del buono, o malo governo nel suo Territorio; e perciò si toglie dal Tribunale degl’Ispettori (detti Co tao) del quale si è ragionato di sopra. Egli ha pensiero, di far, che i Governadori delle Città, e Ville prontamente paghino i diritti del Re.

Tutte le Città del primo ordine, o che siano Metropoli, o che no, hanno un Tribunale, dove presiede il [p. 275 modifica]Governadore di essa e del suo Territorio; ch’è Mandarino del quarto ordine, e si dice Chifu. Costui ha tre Assessori: il primo si chiama Tum chì: il secondo Tum puon, e’l terzo Chui quon; tutti del sesto, e settimo ordine. Si dicono ancora secondo, terzo, o quarto Signore della seconda, terza, o quarta sedia; o della seconda, terza, o quarta Città; perche il Presidente si appella primo Signore, prima sedia, e prima Città. Vi sono oltreacciò quattro Mandarini inferiori, detti Kim ie, Chu su, Chao mo, Kim Kiao, tolti dal settimo, ottavo, e nono ordine. Dell’uficio di questo Tribunale si è favellato abbastanza, parlandosi del Governadore di Pekin. Tutte le Città dell’Imperio hanno simili Mandarini; ma quando elleno sono di gran commercio, o pure hanno molto territorio, con molti Villaggi dipendenti, il numero di Mandarini è doppio.

Le Città del secondo ordine, chiamate Cheu, sono di due sorti: quelle della prima sono soggette alla sola Metropoli, come se fussero del primo ordine, ed hanno Ville dipendenti; quelle della seconda sono sottoposte alle Città del primo ordine, o che abbiano, o no [p. 276 modifica]Villaggi dipendenti. Il Presidente di queste Città (chiamato Chi cheu) è del secondo grado del quinto ordine; et ha due Assessori del secondo grado del sesto, e settimo ordine, il primo de’ quali si dice Cheu tum, e’l secondo Cheu-poon; oltre un’altro Mandarino, detto Li mo, de secondo grado del nono ordine. Costoro s’adoprano nel medesimo, che i Governadori delle Città del primo ordine. Il popolo chiama il Governadore Ta-ye, cioè grande, o primo Signore; e i tre altri, secondo, terzo, e quarto Signore.

Qualsivoglia altra Città dell’Imperio ha un Tribunale, il di cui Presidente si chiama Chi-hien, ed è del primo grado del settimo ordine. Ha sotto di sè tre Assessori, il primo de’ quali è dell’ottavo ordine, e si chiama Hien chim; e’l secondo, ch’è del nono, Chú pù; ma il terzo chiamato Tien su, non è di alcun ordine. Costui nondimeno se si porta onoratamente ne’ tre anni, che dura la sua carica, il Governadore della Città inferiore ne dà ragguaglio a quello della superiore; e questi al Governadore della Metropoli; il quale ne dà contezza a’ due gran Tribunali della medesima; e questi al Vicerè. Costui ne scrive al supremo [p. 277 modifica]Tribunale de’ Mandarini; questo ne partecipa i Consiglieri di Stato; ed in fine i Consiglieri di Stato ne parlano all’Imperadore, il quale d’ordinario lo fa Mandarino dell’ottavo, o nono ordine. E questa è la scala, che denno fare i Mandarini, per elevarsi a nuove dignità; coll’ajuto però di qualche presente, che abbia proporzione, col profitto, che possono trarne; e quindi nasce, che poi si vende la giustizia.

Un Mandarino, posto ch’egli è in carriera di Mandarino, sempre dee essere impiegato, purché non commetta qualche grave fallo nel suo uficio; dell’istessa maniera, che in Roma si danno i governi dello Stato Ecclesiastico in giro, facendosi avanzare i soggetti da’ minori a’ maggiori. Si costuma però in Cina, di scriversi tanti nomi di Città quanti sono i Mandarini, che dimandano impiego, e poi si cavano a sorte colle Città: quantunque si sappia, che colui, che se la intende col Tribunale, fa disporre in guisa le tavolette, che ne vien fuori il nome della Città, che desidera. Questo artificio alle volte non riesce; e si narra d’un Mandarino, che in vece d’una gran Città, essendogli poi toccata in [p. 278 modifica]sorte una meschina; disperato del molto danajo dato al Registratore, rizzossi in piè (perche allora hanno in costume di stare in ginocchione) e lanciatosigli addosso, malmenollo bravamente, con fatti, e con parole, in presenza di più di 500. Mandarini. Per la qual cosa condotti amendue in prigione, poco mancò, che non fussero condannati a morte; essendo tal sorte di mercati proibiti dalle leggi del Regno, sotto pena della vita.

Oltre i mentovati, v’ha dentro tutte le Città dell’Imperio un Tribunale, composto d’un Presidente, e due, o tre Assessori, che si chiamano Kiáo quon, cioè Giudici di gente di lettere; perche la loro carica è, d’aver cura delle lettere, e de’ Letterati; di por mente, che i Baccellieri non facciano insolenze al Popolo; e di fare da tempo in tempo congregare Licenziati, Dottori, e Mandarini giubilati, a trattar di cose scientifiche in un Accademia. Oltre questi Mandarini sparsi per tutto l’Imperio, vi sono in alcune Provincie altri Tribunali particolari; come quello per la distribuzione del sale, soprantendenza delle rendite Reali, ed altri.

Tutt’i Tribunali, sin’ora descritti, [p. 279 modifica]sono de’ Mandarini di lettere: quelli però d’armi sono in maggior numero, perche oltre d’esservene in tutti i luogi de’ Mandarini di lettere; ve ne stanno altresì in molti confini di Provincie, ne’ porti, e molto più nelle frontiere, verso la Tartaria. Si vede un Catalogo impresso, che si rinova ogni anno, di tutti costoro co’ nomi, titoli, patria, e tempo, nel quale han ricevuto il grado; e un’altro simile di Mandarini di lettere.

11 numero de’ Mandarini di lettere di tutto l’Imperio è di 13647. e d’armi 18520. che fanno in tutto presso a 32167. Mandarini; ciò che quantunque sia certissimo, parerà forse inverisimile: ma non sono meno maravigliose le distribuzioni de’ loro ufficj, la distinzìone, e subordinazione; e par che i Legislatori non abbiano cosa veruna tralasciata, ed antiveduti tutti gl’inconvenienti, che potevano accadere. Non sarebbe Imperio al Mondo meglio governato, nè più fortunato, se la condotta, e l’integrità degli Officiali corrispondesse alle buone leggi; ma come che gl’inferiori non pensano, che ad ingannare i Mandarini superiori, questi i Tribunali supremi, e tutti insieme il Re, con sommo artificio, e [p. 280 modifica]destrezza, non che umiltà, e adulazione; non è gran fatto, che il povero Principe allo spesso prenda la mensogna per verità; e malgrado le buone leggi, il Popolo resti oppresso dalle Tirannie de’ cattivi Ministri.

Tutti i mentovati Mandarini esercitano la loro carica per tre anni, quali finiti, passano ad altra migliore, purche i loro mali portamenti non siano d’impedimento (com’è detto). Niuno ha governo nella Città, o Provincia, ov’è nato; acciò la giustizia non vacilli, per gl’interessi, ed amor de’ parenti: a’ Mandarini però di guerra è permesso, acciò combattano, con più cuore, in difesa della Patria. Niuno di essi ha servidori, ed uficiali proprj; ma giunto al luogo del suo governo, dee ricevere quelli, che gli vengono offerti, e pagati dal Comune; acciò non abbian confidenti, per le cui mani ricevan doni, o vendano la giustizia. Menando seco figliuoli, fratelli, o altri parenti, non possono praticare co’ Cittadini, ma denno starsene ritirati in casa, a guisa di Certosini.

Il bello si è, che quantunque vi siano tante belle, e buone leggi, per impedire, e gastigare le baratterie de’ Mandarini; [p. 281 modifica]cioè a dire di sospendersi dall’uficio chiunque prende sino a dieci Taes; di esserne privato per trenta, e di morte per 50.) pure la loro malvagità, ed avarizia truova il modo di ricevere il danajo, con tanta segretezza, che con difficultà ponno esser convinti; oltre che l’uno nasconde il peccato dell’altro.

Morendo alcuno de’ Genitori del Ministro, dee egli rinunziare la carica, per piangere tre anni, e rendere il dovuto onore a chi gli ha dato l’essere; cioè, dormendo, per molti giorni, sopra un poco di paglia, presso la tomba; mangiando per alcuni mesi solamente riso, cotto nell’acqua schietta; vestirsi nel primo anno d’una veste di sacco, il secondo, di drappo men grosso; e’l terzo, di più tollerabile; e continuare per tutto questo tempo i soliti sacrificj: pietoso costume, che osservano gli stessi Imperadori.

Si discernono le differenti dignità, e qualità di tanti Mandarini, per diversi segni. Primieramente dalle imprese, e titoli di tutti i gradi, per gli quali sono passati, scritti in alcune tavolette, che fanno portarsi avanti; per secondo dalla quantità di Ministri, che gli accompagnano, trascinando alcuni bastoni per [p. 282 modifica]terra, e portando bandiere, ed altro. Di più dal numero delle persone, che portano la sedia; perocchè quattro se ne concedono a gl’inferiori, ed otto a’ maggiori: e finalmente dal numero de’ colpi, che si danno sul tamburo Cinese, che precede l’accompagnamento, poiche si tocca cinque volte per gl’infimi Mandarini, 7. 9. 11. e sino a 13. per gli supremi. Dee anche notarsi, che in sì prodigioso novero di Mandarini, non accade giammai contesa, come nella nostra Italia, a cagioni della precedenza, imperocchè se l’Imperadore viene ad averne contezza, senza alcun fallo, gli priva della carica, acciò da privati pongano fine alle loro differenze.