Codice cavalleresco italiano/Libro V/Capitolo IX

Duello a piè fermo

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IX.

Duello a piè fermo1.

Mirando, a tiro successivo.

ART. 468.

Scelto il terreno, i testimoni segnano sul suolo i posti dei duellanti ad una distanza tra di loro, che non può eccedere i 25 metri, nè essere inferiore a 12.

Nota. — E qui ripetiamo ai testimoni di non collocare alcuno dei combattenti davanti a un albero o ad altro oggetto che possa guidare la mira dell’avversario; ovvero, su d’uno sfondo libero in mezzo al quale, spiccando la figura del duellante, può essere facilmente preso di mira e colpito.

ART. 469.

Divideranno coscienziosamente tra i due antagonisti gli svantaggi del vento e del sole, come abbiamo detto precedentemente.

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ART. 470.

Condotti i duellanti al loro posto, si consegnano loro le armi. Colui che dirige il duello rammenta loro i diritti e gli obblighi e, ritiratosi, dà il comando: «A loro!».

ART. 471.

A questo comando, l’offeso, o colui che fu designato dalla sorte a sparare per primo, monterà il cane e verrà alla posizione di puntamento.

ART. 472.

Sulla mira non potrà rimanervi oltre i dieci secondi, trascorsi i quali, deve comandarsi l’«Alt!». A questo comando si rivolge la bocca dell’arma verso il suolo e, se anche non fu fatto partire, il colpo viene considerato come fatto.

ART. 473.

Anche dopo l’«Alt!», colui che ha tirato, o che doveva tirare, può conservare la sua posizione di punt, con il cane sulla tacca di sicurezza, per evitare che un moto nervoso, o l’emozione, facciano partire il colpo, e immobile, attende lo sparo dell’avversario.

ART. 474.

Due testimoni, uno di ciascuna parte, contano i secondi a voce sommessa, sullo stesso orologio. Spirato il tempo concesso per il puntamento, danno simultaneamente il comando «Alt!».

ART. 475.

Nella ripresa di duello in seguito a ferita, si [p. 263 modifica]concede al ferito un doppio lasso di tempo per puntare e far partire il colpo, cioè, venti secondi (Châteauvillard-Gelli-Angelini).

ART. 476.

Se uno dei due combattenti è ferito, o ucciso contrariamente alle regole del duello e alle condizioni stipulate, i testimoni redigono apposito verbale da rimettersi ad una Corte d’onore e alla Procura del Re (Châteauvillard, VI, 20°).

Del duello colla pistola mirando a volontà.

ART. 477.

Il duello a piè fermo, con puntamento ad libitum, differisce di poco dal precedente. Chi dirige lo scontro dà il comando «A loro!» ; e i due campioni armano simultaneamente le pistole.

ART. 478.

Quindi, colui che ha la precedenza nel tiro, punta a suo piacimento contro il nemico e fa partire il colpo quando più gli aggrada. Alla sua volta e similmente si conduce l’avversario.

Nota. — È superfluo dimostrare che questa specie di duello deve considerarsi come eccezionale.

Del duello colla pistola e mirando a tiro simultaneo.

ART. 479.

Per questa specie di duello valgono le stesse regole che governano i precedenti, eccetto lo sparo, [p. 264 modifica]che invece di essere successivo, è simultaneo. Al comando «A loro!» ambedue i duellanti montano i cani, e vengono a punt. Lo sparo deve accadere entro dieci secondi. Al comando di «Alt!» abbassano ambedue le armi.

Nota. Questa specie di duello deve assolutamente evitarsi, perchè può dare due vittime invece di una, senza vantaggio alcuno.

Del duello colla pistola con tiro a volontà.

Nota. — Questo duello differisce poco da quello mirando a volontà.

ART. 480.

I duellanti sono collocati ad una distanza tra di loro che varia da 12 a 25 metri, e si volgono le spalle. Sono armati ciascuno di una pistola; e al comando «A loro!», si rivolgono e tirano a loro piacimento. Anche questo è tra i duelli eccezionali e a parer nostro non dev’essere praticato.

Note

  1. Per questo intiero capitolo ho tratto grande vantaggio dalle note a una traduzione inedita che io posseggo del Codice cavalleresco dello Châteauvillard, fatta parecchi anni or sono dal Conto Eugenio Michelozzi Giacomini e dalla quale tolse gran profitto il generale Angelini, nel compilare il suo Codice cavalleresco italiano, come risulta dalle numerose note in margine di pugno del generale.