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Libro quarto 221


19° si considera quale atto sleale accusare una ferita che non esiste (Angelini, XIV, 15°);

20° le parole sconce ed offensive, le grida o le esclamazioni, che possono distrarre o ingannare l’avversario, sono proibite (Angelini, XIV, 17°);

21° chi dicesse all’avversario: «Voi siete ferito», e approfittasse della sorpresa, che un tale avvertimento può cagionargli, per ferirlo realmente, commetterebbe un assassinio (Angelini, XIV, 16°);

22° al comando di «Alt!», dato per qualsiasi motivo, i duellanti devono immediatamente saltare fuori misura e restare in guardia in attesa che i testimoni decidano sul da farsi (Angelini, XIV, 18°);

23° le scuse offerte sul luogo dello scontro e con le armi in pugno saranno considerate come rifiuto di battersi (De Rosis, III, 29°).


XII.

Dei riposi.

ART. 368.

Parlando del verbale di scontro, è detto, tra le condizioni speciali per la condotta del combattimento, esser necessario di non dimenticare quella dei riposi. Sarà, perciò, stabilito se il duello deve sospendersi in seguito a ferita; o per dare ai combattenti lena dopo un determinato spazio di tempo; oppure, dietro richiesta dei testimoni (Châteauvillard, IV, 12°; De Rosis, IV, 19°; Angelini, XV, 27°-28°).