Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
220 | Codice cavalleresco italiano |
7° nei duelli con l’arma bianca sono permessi i salti in avanti, indietro o laterali; i volteggi, il piegarsi col corpo in qualunque senso, e il chinarsi fino a porre la mano disarmata in terza (Châteauvillard, V, 16°);
8° nè il ginocchio, nè altra parte del corpo mai devono toccare il terreno;
9° i colpi cosidetti alla Jarnac non sono considerati anticavallereschi e sleali;
10° è lecito offendere contemporaneamente al disarmo, sempre però prima che l’arma avversaria sia completamente al suolo (Angelini, XIV, 9°);
11° dopo il disarmo il duello deve continuare, a meno che lo impediscano ferite gravi;
12° chi ha disarmato l’avversario non ha l’obbligo di raccogliergli il ferro;
13° colpire l’avversario quando è completamente disarmato, caduto al suolo, o quando gli si fosse spezzata l’arma, equivale ad un assassinio (Angelini, XIV, 12° e Châteauvillard, VII, 15°);
14° durante un assalto è lecito dare più colpi di seguito con la sciabola (Angelini, XIV, 11°);
15° ferito che sia l’avversario, il feritore senza aspettare l’Alt! deve saltare fuori misura e rimanere nella posizione di in guardia per parare il colpo di risposta dell’avversario, se questi lo vibra (Angelini, XIV, 18°);
16° l’offeso, benchè ferito, ha il diritto di tirare il colpo di risposta, e l’offensore può offenderlo nuovamente nella parata;
17° dopo la ferita, deve essere sospeso il combattimento, e i testimoni, sul parere dei medici, giudicheranno se debbasi ritenere esaurito il combattimento;
18° solo i testimoni sono autorizzati a sospendere il duello;