Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/245


Libro quarto 219

XI.

Doveri dei combattenti nei duelli alla sciabola e alla spada.

ART. 366.

È stretto dovere dei testimoni di accertarsi, prima di scendere sul terreno, che il loro cliente conosce perfettamente le disposizioni cavalleresche che regolano lo scontro.

ART. 367.

In caso negativo lo faranno edotto che:

i duellanti non devono incominciare il combattimento prima che il testimone, direttore dello scontro, abbia pronunciato il comando «A loro!»;

la sciabola o la spada dovranno essere maneggiate con una sola mano, senza il concorso dell’altra;

nel duello alla sciabola resta interdetto l’uso della mano disarmata per afferrare l’arma nemica, benchè sia tollerato di parare con la mano o col braccio il colpo dell’avversario (Châteauvillard, V, 17°; Angelini, XIV, 70);

nel duello alla spada non è lecito afferrare l’arma dell’avversario, nè di pararne il colpo con la mano disarmata (Angelini, XIV, 6°);

l’avversario si offende con la lama, ma non con la guardia, nè con la coccia di questa;

è proibito di urtare col corpo l’avversario e di toccarlo con la mano o col piede;