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74 Codice cavalleresco italiano

li munirà di una lettera, per notificare la nomina a rappresentanti a quelli della controparte1.

Nota. — In questa lettera non si parlerà di mandato illimitato o imperativo, dacchè spetta al solo offeso stabilire la qualità del mandato, il quale sarà sempre di pieni poteri.

ART. 139.

I nuovi mandatari, consegnata la lettera di nomina a quelli della controparte, all’ora designata si troveranno nel luogo citato nella stessa lettera, per conferire con i rappresentanti dell’avversario, e stabiliranno con questi l’ora e il luogo per la trattazione della vertenza.

ART. 139 bis.

Chi accetta di rappresentare lo sfidato ha per primo dovere quello di sindacare se e quanto l’appello sia giustificato e regolare (Bellini, V, II).

ART. 140.

Qualora, invece, la sfida fosse stata fatta a viva

  1. Lettera dello sfidato per notificare la nomina dei propri rappresentanti a quelli dell’avversario.

    Data                    ore          

    Facendo seguito alla dichiarazione (si riferisce alla lettera di accettazione) ho l’onore di riferire alle SS. LL. che avendo pregato i signori C. e D. di volermi rappresentare nella soluzione della vertenza sorta col signor M., questi signori hanno accettato il mandato e hanno dichiarato che si troveranno alle ore                    nel                    (designare l'ora e il luogo) per conferire con loro signori.

    Firma.            

                   Ai Signori A. e B. rappresentanti del Sig....