Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo III

Consegna del cartello di sfida

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III.

Consegna del cartello di sfida.

ART. 125.

Il cartello di sfida, o domanda di soddisfazione, deve essere presentato al domicilio dell’avversario non più tardi di quarantott’ore dall’offesa o dal momento in cui l’offeso venne a conoscenza dell’offesa. Trascorso questo lasso di tempo, non si ha più il diritto di chiedere una riparazione d’onore (Viti, articolo 8; Angelini, X, 5°).

I rappresentanti dovranno comunicare personalmente la lettera di nomina a rappresentanti e consegnare nelle mani dello sfidato il cartello di sfida e la lettera di nomina a rappresentanti, se scritti, conservandone copia (Angelini, X, 4°).

ART. 126.

I rappresentanti incaricati di portare il cartello di sfida, essendo per la natura stessa della loro missione, semplici parlamentari, sacri agli occhi di tutte le persone d’onore, dovranno essere senza armi, se non indossano la divisa militare.

ART. 127.

Se i mandatari non trovano in casa la persona alla [p. 69 modifica]quale è diretta la sfida, lasceranno le loro carte da visita, indicandovi sopra l’ora nella quale torneranno nuovamente.

Nota. — I portatori del cartello di sfida faranno il possibile per non recarsi al domicilio dell’avversario, se convivente con la famiglia, per non suscitare sospetti nei parenti e per evitare dolorose scene. Pregheranno, perciò, un amico comune di chiamare in casa propria, o altrove, la persona alla quale è diretta la sfida, per potergliela comunicare o presentare.

Se per un motivo qualunque riuscisse difficile trovare l’avversario, i rappresentanti della parte sfidante, passando sopra gli accennati riguardi, faranno recapitare il cartello di sfida al domicilio dello sfidato mediante lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, od altro mezzo sicuro; prevenendolo che: se entro le ventiquattr’ore dal ricevimento della lettera, accertato dai rappresentanti, o: (se rimesso alla mano) dall’ora in cui fu consegnata al domicilio, non ottenessero una risposta, considerebbero il silenzio dello sfidato quale rifiuto allo scontro, e riterrebbero perciò esaurita la vertenza.

ART. 128.

Ricevuto il cartello o domanda di soddisfazione, regolare nella forma e corretto nella sostanza, il gentiluomo che lo riceve avverte i portatori di riservarsi la comunicazione dei suoi rappresentanti entro il termine stabilito.

Nota. — Qui, per accettazione di cartello di sfida, si deve intendere in tesi generale, che il gentiluomo a cui venga chiesta una soddisfazione per un’offesa, supposta o reale, debba accondiscendere subito alla richiesta del supposto o del reale offeso col nominare i rappresentanti, entro le ventiquattr’ore successive, e questi con quelli [p. 70 modifica]avversari giudicheranno se l’appello fu giusto, e se la soddisfazione sia o no dovuta. L’accettazione immediata di un appello alla soddisfazione cavalleresca, non significa quindi conferma della supposta o reale offesa, e tanto meno assentimento di dare la richiesta soddisfazione. Codesta accettazione rappresenta atto di cortesia cavalleresca, pel quale il convenuto dà prova ch’egli non intende sottrarsi in alcun modo alle responsabilità d’onore, che il fatto addebitatogli impone. Ed in questo senso giudicò nella sentenza il Giurì d’onore, presidente S. E. il Ten. Generale Zoppis, nella sentenza Ten. Col. cav. Edm. Rossi contro avv. G. B. Acquaroni (Civitavecchia 27-8-1922).

ART. 129.

I portatori di sfida devono evitare qualsiasi discussione con lo sfidato. Ciò è inutile e non decoroso; perchè facilmente dalla discussione si può passare involontariamente alla provocazione.

Comunicata la sfida, i rappresentanti si ritireranno, lasciando allo sfidato il loro recapito nel fine di ricevere gli incaricati di lui (Bellini, II, II; Angelini, X, 70).

ART. 130.

Se l'offensore non dimora nella stessa città dell'offeso, i mandatari si recheranno ove abita l’offensore per consegnare in proprie mani il cartello di sfida, e cioè: la domanda di soddisfazione (Angelini, X, 35°).

ART. 131.

Adempiuta la loro missione, gli incaricati dell’offeso ritorneranno ove risiede il loro cliente in attesa [p. 71 modifica]dei rappresentanti dello sfidato per discutere sulla vertenza e definirla, stante il principio onesto che tutti gli svantaggi devono essere per l'offensore. Se entro il termine prescritto (48 ore) i rappresentanti dello sfidato non si presentassero all’appuntamento indicato dagli sfidanti, la loro assenza sarà considerata come non accettazione del cartello di sfida.

Nota. — Corte d’onore permanente di Firenze, 10 gennaio 1880. Sollevare eccezioni a codesto logico principio è come affermare che si rifiuta la soddisfazione, e si fanno questioni di lana caprina per sfuggire ad un obbligo sacro.

ART. 132.

La domanda di riparazione non può essere respinta quando al reale o supposto offeso sia stato impossibile di trovare nelle ventiquattr’ore due persone, se non capaci, almeno degne di rappresentare nel senso cavalleresco.

Nota. — Così opina anche Bellini, I, IV. Generalmente il vero gentiluomo non si appliglia mai a codeste mancanze di forma per sottrarsi alle responsabilità assunte con l’offesa. E, quindi, se sente l’onore della responsabilità e la dignità della propria persona non solleverà mai eccezioni sul ritardo frapposto fra l’offesa e la domanda di soddisfazione.

ART. 133.
In tal caso, prima che spirino le ventiquattr’ore, l’offeso deve telegrafare all’avversario, o incaricare due persone quali che siano, purchè oneste, di portare al domicilio dell’offensore una lettera concepita presso a poco nei termini seguenti: [p. 72 modifica]

Data                    ore          

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dalla S. V. (esporre le cause) e non avendo potuto trovare al momento (esporre le ragioni) due amici capaci di rappresentarlo, ha pregato i signori F. e G. di recapitarle la presente, nel fine di prevenirla che ha telegrafato (o scritto) a due amici a... perchè si compiacciano di recarsi presso la S. V. allo scopo di richiederle in suo nome una soddisfazione d’onore.

Firma            

          Al Signor NN.

ART. 134.

In ogni modo si procuri di provare che fu spedito il cartello di sfida nel più breve tempo possibile dall’ora in cui si venne a cognizione dell’offesa (Bellini, I, IV).