Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 43

Bollettino N. 43

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 43.

EDIZIONE OFFICIALE


412 Decreto del Triumvirato per cui le corrisposte dei cereali non possono esser percepite dagli ex baroni che sull'aja - pag. 67.

413 Idem per un fondo addizionale di scudi diecimila in aiuto de' pittori e scultori mancanti di lavoro - pag. 68.

414 Ordinanza del Ministro della guerra per il libero transito delle porte a tutti i campagnoli - pag. 69.

415 Decreto del Triumvirato in cui istituisce commissari straordinari per le province di Perugia, Macerata ed Urbino - ivi.

416 Idem per obbligare le autorità municipali a prestare la forza armata richiesta dagli esattori delle dative - pag. 70.

417 Idem per la formazione di una legione Polacca — pag. 72.

418 Decreto del Ministro della guerra per cui esenta dalla requisizione militari i carri della nettezza pubblica - pag. 73.

419 Ordinanza del Triumvrato per lo scioglimento della Legione Romana (10. di linea) - pag. 74.

420 Sentenza del consiglio di guerra contro Giuseppe Zuſfi imputato di diserzione in presenza del nemico — pag. 75.

421 Decreto del Triumvirato per un credito di scudi 1584.51 per indennizzare i dannificati dall’Aniene — pag. 77.

422 Ordinanza del Triumvirato in cui si dichiara che le ordinanze ristrettivo del libero transito per la parte di Roma non sono applicabili ai Rappresentanti del Popolo — pag. 78.

423 Proclama del Triumvirato in cui, nel far nota la convenzione segnata da esso e dal Ministro della Repubbica Francese, annunzia che il generale Oudinot ba ricusato di ratificarla - ivi.



Roma 1849.- Tipografia Nazionale.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando, che i diritti Baronali di qualunque specie sono aboliti;

Considerando, che nondimeno sopra alcune terre si percepiscono ancora dagli ex Baroni, e loro successori le corrisposte de’ Cereali, con modi non ordinarj, e che svelano manifestamente la originc feudale, almeno quanto al modo della percezione;

Decreta:

Le corrisposte de’ Cereali non possono essere percepite dagli ex Baroni e loro successori, se non sull’Aja, e nel modo, e nella quantità che si percepiscono dai particolari proprietarj di terre, in ciascun territorio, salvo che un titolo oneroso, evidentemente di origine non feudale, e rigorosamente provato, non faccia luogo ad eccezione di quanto è sopra disposto.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 28 Maggio 1849.

I Triumviri


[p. 68 modifica](413)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella Tornata del giorno 26 Maggio, ha promulgato il seguente

DECRETO

Art. 1. È autorizzato a favore del Ministro del Commercio e Belle Arti un fondo addizionale straordinario di diecimila scudi per venire in soccorso di quegli artisti pittori e scultori, che mancano di lavoro.

Art. 2. Lo stesso Ministro, nel commettere lavori ai suddelti, curerà che insieme all’interesse degli artisti venga provveduto compossibilmente all’interesse e all’onore delle arti.

Art. 3. I lavori di scultura saranno dedicati a rappresentare in erme i grandi uomini italiani.

Art. 4. I lavori di pittura saranno volti a far copia di quadri celebri.

Art. 5. Sugli uni e sugli altri il Ministro consulterà il voto della Commissione artistica.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Maggio 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA


Ordine del Giorno 28 Maggio 1849.

Considerando che i lavori di campagna hanno bisogno di ùomini, e che ogni piccolo ritardo di questi potrebbe recare non lieve danno al prossimo raccolto;

Il Ministro di Guerra e Marina

Ordina:


È lasciata libera tanto la sortita che l’entrata dalle porte della città a tutti i Campagnoli, e persone addette alle aziende di campagna, potendo queste portare seco le provvigioni di commestibili per una settimana.

Roma li 28 Maggio 1849.

Il MinistroGiuseppe Avezzana

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che alle gravi circostanze nelle quali si ritrova la Repubblica, importano eccezionali provvedimenti;

Considerando, che per dirigere potentemente, e coordinare colle operazioni generali di guerra la difesa popolare delle Province centrali, più importanti e più esposte ai progressi [p. 70 modifica]dell’invasione Austriaca, occorre la massima energia cd unità di azione governativa;

Considerando essere necessaria a tal’uopo l’opera rapida de’ Commissari straordinari con piene facoltà per tutto ciò che interessa l’integrità territoriale, la dignità e la salule della Repubblica;

Il Triumvirato

Decreta:

Le funzioni de’ Presidi ordinarj sono sospese nelle Province di Perugia, Macerata ed Urbino.

Sono nominati per le medesime de’ Commissari straordinari, muniti di speciali istruzioni e di pieni poteri.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Maggio 1849.

I Triumviri

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando che i Comuni, come elementi costitutivi dello Stato, debbono aggiungere all’uo po la loro azione a quella del potere centrale [p. 71 modifica]per la tutela dell’interesse pubblico, dal quale, in una Repubblica basata sul suffragio universale, non può divergere l’interesse dei Comuni;

Considerando che le Autorità Municipali appoggiate dalla Guardia Nazionale, possono coadiuvare efficacemente l’esazione delle imposte, anche senza l’uso di estreme misure, influendo coll’autorità del consiglio, e dirigendo allo scopo l’opinione pubblica;

Decreta:

Art. 1. Le Autorità Municipali sono obbligate a prestare agli esattori delle Dative, dietro loro formale richiesta, la forza armata occorrente per l’esecuzione dei loro incombenti.

Art. 2. Qualora il Governo per l’esigenza della Dativa arretrata dovesse mandare sopra luogo truppe od altra forza armata Governativa, sarà questa a carico del Comune pel vitto, per l’alloggio, per le paghe e per le spese di viaggio, da corrispondersi sopra luogo a norma e nella misura statuita dai regolamenti militari, salvo al Comune il regresso verso i debitori ritardatarii che avranno dato luogo alla misura.

Art. 3. I Ministeri dell’Interno e delle Finanze sono rispettivamente, nella parte che li riguarda, incaricati della esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Maggio 1849.

I Triumviri

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO


Considerando che debito di Roma per la sua tradizione nel passato e per la sua missione nell’avvenire, è ampliare possibilmente la propria vita e la propria libertà a quanti soffrono, combattono e sperano per la causa delle Nazioni e dell’Umanità;

Considerando che per patimenti, energia di sacrifici e immortalità di speranze, la Polonia è sorella all’Italia e sacra fra tutte Nazioni;

Considerando che gli esuli Polacchi rappresentano in oggi la Polonia futura;

Il Triumvirato

Decreta:

1. È formata sul territorio della Repubblica una Legione Polacca, che combatterà sotto i segni di Roma per l’Indipendenza Italiana.

2. La Legione innalzerà il Vessillo Nazionale Polacco colla sciarpa tricolore Italiana. Il comando si farà in lingua Polacca. L’uniforme dei Legionarj sarà di colore bleu scuro, collare e mostre di rosso amaranto e colle parti metalli che bianche.

3. La Legione ascenderà a due mila uomini o più. Il Governo della Repubblica somministrerà, occorrendo, i mezzi pel trasporto degli arrolati. Gli Slavi che militassero sotto la Repubblica saranno incorporati nella Legione.

4. La Legione elegge i propri officiali. Il Capo Militare della Legione presenterà le nomine [p. 73 modifica]fatte. Il Governo sceglie tra quelle. Il Capo Militare non può essere che Polacco, scelto con suffragio universale dai suoi.

5. Il soldo della Legione sarà eguale a quello dell’esercito Romano. I feriti o mutilati difendendo la Repubblica, hanno tutti i diritti che spettano ai feriti e mutilati cittadini dello Stato.

6. La Legione si obbliga per un anno, prolungando a sua posta d’anno in anno sino a sei il suo esercizio militare. Dove la guerra dell’Indipendenza Polacca ricominciasse, e la Legione potesse consecrarsi utilmente alla salute della propria Patria, sarà libera, e potrà lasciare annunziandolo prima al Governo, il territorio della Repubblica.

Roma dalla residenza del Triumvirato li 29 Maggio 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ritenuto che nello approssimarsi della stagione estiva, onde evitare lo sviluppo di miasmi nocivi, causa di morbi popolari, deve attendersi dal Municipio alla nettezza delle vie, e dei locali ove si depositano lo stabbio ed altre materie immonde;

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Il Ministro della Guerra

Decreta:

Che siano esenti da ogni requisizione Militare tutti i carri della nettezza pubblica, e quelli che il Municipio destinerà straordinariamente a tal’uopo.

Ogni conduttore dei suddetti carri riceverà dal Municipio copia della presente ordinanza, munita del timbro del Ministero della Guerra, e della firma del Conservatore che presiede alla Commissione Sanitaria Municipale.

Chiunque falsificasse la presente ordinanza, munita del suddetto timbro e firma, per esentarsi dalla requisizione, sarà punito a rigore di legge.

Roma li 29 Maggio 1849.

Il Ministro
Giuseppe Avezzana

(110)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nei momenti presenti il Governo ha bisogno di una armata compatta, e di soldati astretti da una regolare capitolazione, onde essere certo delle forze di cui può disporre;

Il Triumvirato

Ordina:

1. La Legione Romana (10° di Linea) è sciolta. [p. 75 modifica]2. Un nuovo Reggimento sarà formato, serbando lo stesso nome e la stessa bandiera, ed applicandovi la capitolazione e la tariffa delle truppe di linea.

3. Tutti gl’individui appartenenti alla già Legione Romana che si arroleranno in questo nuovo corpo con la detta capitolazione, conserveranno gli stessi averi di prima, e saranno dichiarati benemeriti della Patria.

4. Tutti gli officiali appartenenti all’antica Legione Romana (10° di Linea) conserveranno pienamente i loro diritti nel nuovo corpo, senza aver bisogno di ulteriore sanzione.

Roma 30 Maggio 1849.

Per il Ministro della Guerra e Marina assente
M. Montecchi

(490)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

SENTENZA

Roma martedì 28 Maggio 1849.

Il Consiglio di Guerra di Divisione convocato d’ordine del cittadino Ministro di Guerra e Marina per giudicare Giuseppe Zuffi del defunto Domenico da Bologna, di anni 27, comune del Reggimento Artiglieria, imputato di diserzione in presenza del nemico:

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INVOCATO IL DIVINO AJUTO


Avendo ascoltato la relazione degli atti processuali fatta dal cittadino uditore divisionario Felice Sani, l’inquisito nelle sue risposte, l’uffiziale che sostiene le parti del Fisco nelle sue conclusioni, ed il difensore nelle discolpe:

Decreta:

Constare in genere di diserzione in presenza del nemico, e constare in ispecie esserne colpevole l’imputato Giuseppe Zulfi per avere il giorno 12 Maggio decorso abbandonato le insegne mentre era di servizio nelle barricate di Porta Castello, e perciò doversi condannare, come lo condanna alla pena di morte in applicazione del l’articolo 114 del Regolamento penale militare.

Giuseppe Amoretti Capitano
Francesco Ossani Capitano
G. Maffei Maggiore
Borgia Tenente Colonnello
L. Calandrelli Colonnello Presidente
Avv. Felice Sani Uditore Divisionario
Giuseppe Tora Segretario militare.

Il Triumvirato, cui si è fatta relazione della presente Sentenza, ha per grazia commutato la pena di morte in quella dei lavori forzati a vita.

Li 30 Maggio 1849.

Giuseppe Tora Segretario.

[p. 77 modifica](491)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente nella Tornata del giorno 29 Maggio, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Decreta:

È aperto un credito di SCUDI Mille e cinquecento ottantaquattro e baj. cinquantuno a favore del Ministro de’ Lavori Pubblici, per indennizzare i dannificati dall’Aniene.

I Ministri delle Finanze e de’ Lavori Pubblici sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 30 Maggio 1849.

I Triumviri


[p. 78 modifica](429)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella Seduta del giorno 31 Maggio, ha promulgato la seguente dichiarazione, ed

Ordina

Che sia eseguita nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Dichiara:

Tutte le ordinanze ristrettive del libero transito per la parte di Roma, non sono applicabili ai Rappresentanti del Popolo, che facciano constare della loro qualifica, rendendo ostensibile la medaglia.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 31 Maggio 1849.

I Triumviri

(423)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

CITTADINI!

Un primo importante passo s’è mosso sulla via che deve condurre a solenne affratellamento per la santa causa dell’Indipendenza delle Nazioni la Francia e Roma. La convenzione, [p. 79 modifica]seguente è stretta da jeri fra il Ministro Straordinario di Francia in missione, e il Triumvirato autorizzato dall’Assemblea.

Roma 31 Maggio 1849—Ore 8 di sera.

Missione straordinaria della Repubblica Francese a Roma

Art. I. L’appoggio della Francia è assicurato alle Popolazioni degli Stati Romani: queste considerano l’esercito Francese come un’esercito amico che viene per concorrere alla difesa del loro territorio.

Art. II. D’accordo col Governo romano, e senza immischiarsi per nulla nell’amministrazione del paese, l’esercito Francese prenderà gli accampamenti esterni, tanto per la difesa del paese che per la salubrilà delle truppe. Le comunicazioni saranno libere.

Art. III. La Repubblica Francese assicura da qualunque invasione straniera i territorii occupati dalle sue truppe.

Art. IV. S’intende che la presente convenzione dovrà essere sottomessa alla ratificazione della Repubblica Francese.

Art. V. In nessun caso gli effetti della presente convenzione non potranno cessare che quindici giorni dopo la comunicazione ufficiale della non ratificazione.

Fatto a Roma e al Quartier Generale dell’armata Francese in tre originali li 31 Maggio 1849, otto ore di sera.

I Triumviri

Il Ministro della Repubblica Francese in missione

[p. 80 modifica]Il Generale Oudinot ha ricusato ratificare.

La questione pende adunque oggi da Parigi.

La Francia, siam certi, ratificherà gli obblighi del suo Ministro.

Cittadini! Dall’accordo dell’Assemblea, del Municipio, del Triumvirato, ma segnatamente dalla vostra energia, dalla vostra potenza di sagrificio, dalla serenità di fiducia che serbaste nei vostri Triumviri, esciva il mutamento dell’opinione in Francia a riguardo vostro; esciva la posizione novellamente assunta in faccia all’Europa da Roma, la gloria che tutta Europa vi dà d’esservi a un tratto costituiti propugnatori del più santo fra i principii, la libera nazionalità d’ogni popolo, e iniziatori di nuova vita e di belle speranze all’Italia. Pochi giorni ancora di fiducia e di sagrifici; pochi giorni ancora di vigilante energia: e noi speriamo potervi dire: Voi avete forza come aveste virtù: Dio v’ha dato vittoria su’ vostri nemici, perchè aveste fede in Lui, nell’eterno diritto, e nella santità dell’ispirazione repubblicana.

Dato dalla residenza del Triumvirato il Giugno 1849.

I Triumviri