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guente è stretta da jeri fra il Ministro Straordinario di Francia in missione, e il Triumvirato autorizzato dall’Assemblea.
Roma 31 Maggio 1849—Ore 8 di sera.
Missione straordinaria della Repubblica Francese a Roma
Art. I. L’appoggio della Francia è assicurato alle Popolazioni degli Stati Romani: queste considerano l’esercito Francese come un’esercito amico che viene per concorrere alla difesa del loro territorio.
Art. II. D’accordo col Governo romano, e senza immischiarsi per nulla nell’amministrazione del paese, l’esercito Francese prenderà gli accampamenti esterni, tanto per la difesa del paese che per la salubrilà delle truppe. Le comunicazioni saranno libere.
Art. III. La Repubblica Francese assicura da qualunque invasione straniera i territorii occupati dalle sue truppe.
Art. IV. S’intende che la presente convenzione dovrà essere sottomessa alla ratificazione della Repubblica Francese.
Art. V. In nessun caso gli effetti della presente convenzione non potranno cessare che quindici giorni dopo la comunicazione ufficiale della non ratificazione.
Fatto a Roma e al Quartier Generale dell’armata Francese in tre originali li 31 Maggio 1849, otto ore di sera.
I Triumviri
Il Ministro della Repubblica Francese in missione