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per la tutela dell’interesse pubblico, dal quale, in una Repubblica basata sul suffragio universale, non può divergere l’interesse dei Comuni;

Considerando che le Autorità Municipali appoggiate dalla Guardia Nazionale, possono coadiuvare efficacemente l’esazione delle imposte, anche senza l’uso di estreme misure, influendo coll’autorità del consiglio, e dirigendo allo scopo l’opinione pubblica;

Decreta:

Art. 1. Le Autorità Municipali sono obbligate a prestare agli esattori delle Dative, dietro loro formale richiesta, la forza armata occorrente per l’esecuzione dei loro incombenti.

Art. 2. Qualora il Governo per l’esigenza della Dativa arretrata dovesse mandare sopra luogo truppe od altra forza armata Governativa, sarà questa a carico del Comune pel vitto, per l’alloggio, per le paghe e per le spese di viaggio, da corrispondersi sopra luogo a norma e nella misura statuita dai regolamenti militari, salvo al Comune il regresso verso i debitori ritardatarii che avranno dato luogo alla misura.

Art. 3. I Ministeri dell’Interno e delle Finanze sono rispettivamente, nella parte che li riguarda, incaricati della esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Maggio 1849.

I Triumviri