Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/853


— 68 —

(413)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella Tornata del giorno 26 Maggio, ha promulgato il seguente

DECRETO

Art. 1. È autorizzato a favore del Ministro del Commercio e Belle Arti un fondo addizionale straordinario di diecimila scudi per venire in soccorso di quegli artisti pittori e scultori, che mancano di lavoro.

Art. 2. Lo stesso Ministro, nel commettere lavori ai suddelti, curerà che insieme all’interesse degli artisti venga provveduto compossibilmente all’interesse e all’onore delle arti.

Art. 3. I lavori di scultura saranno dedicati a rappresentare in erme i grandi uomini italiani.

Art. 4. I lavori di pittura saranno volti a far copia di quadri celebri.

Art. 5. Sugli uni e sugli altri il Ministro consulterà il voto della Commissione artistica.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Maggio 1849.

I Triumviri