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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 21.

EDIZIONE OFFICIALE


213 Decreto affinchè l'esercito sia forte dai 45 a 50 mila uomini - pag. 371.

214 Idem perchè la nomina di due terzi dei posti vacanti di officiali di qualunque grado spetta agl'individui del corpo — pag. 377.

215 Il Ministro delle Finanze notifica che l'amministrazione del sale è concentrata nella direzione delle dogane - pag. 381.

216 Disposizione della Commissione delle Finanze perchè abbia luogo la restituzione nella seconda rata di dativa del primo dodicesimo anticipato — pag. 382.

217 Decreto del Triumvirato per la coniazione di monete erose da 16 e da 40 bajocchi - pag. 383.

218 Idem per la emissione di scudi duecento mila di biglietti della banca romana a corso coattivo - pag. 384.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.