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treranno nei Corpi di Fanteria o di Cavalleria allorchè ne saranno giudicati bastantemente capaci, occupando porzione di quegli ufficj che spettano ai bassi Ufficiali, finchè verranno esauriti.

11. Due Commissioni da istituirsi, l’una in Roma e l’altra in Bologna, composte di abili e coscienziosi Ufficiali, avranno l’incarico di questo esame da farsi teoricamente e praticamente in ciascun Corpo. I Corpi facoltativi avranno una Commissione speciale.

12. Il Presidente di ciascuna di esse Commissioni dovrà essere un’Ufficiale superiore, e saranno sempre presenti agli esami due Ufficiali del grado immediatamente seguente a quello che avrà l’esaminando, per testimoniarne il risultato.

13. Le dette Commissioni potranno creare anche Commissioni sussidiarie per qualche esame speciale, ma queste saranno puramente consultive e da quelle dipendenti.

14. Nelle Armi facoltative, finchè non sarà istituito un Collegio speciale per averne Ufficiali completi, verrà sempre preferito il solo merito relativo fra i concorrenti, siano militari, siano semplici cittadini. Ma a pari merito avrà la precedenza il militare, ad eccezione del terzo, che il Governo riserva sempre in sua facoltà per quelli in cui può riporre maggior fiducia.

15. Degl’impiegati amministrativi sarà regolata l’ammissione, come si è detto sui Corpi facoltativi.

16. Le nomine o gli avanzamenti di Ufficiali superiori restano, come di consueto, a scelta del Governo, del che egli si riserva fare a suo tempo l’opportuna regolarizzazione. Appartiene pure al