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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che lo Stato si trova possessore di molta rendita consolidata, la quale sa rebbe impossibile realizzare in breve tempo.

Considerato, che per altra parte la Banca Romana non potrebbe, visti gl’impegni da lei contratti, sborsare sul momento alcuna somma al Governo.

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. Si dà facoltà alla banca Romana di emettere altri duecento mila scudi di biglietti a corso coattivo, come gli altri che già sono in circolazione.

Art. 2. La Banca Romana somministrerà all’Erario un egual somma di scudi 200,000, e riceverà dall’Erario stesso altrettanta somma di rendita consolidata al portatore al valore corrente di scudi ottantuno per cento, restando il capitale dal li scudi 200,000 di consolidato inamovibile e come pura ed assoluta garanzia dell’uguale somma prestata all’Erario.

Art. 3. L’ammortizzazione de’ biglietti indi cati di sopra, aventi corso coattivo, avverrà dopo il primo anno in dodici rate mensili uguali a datare dal 21 Febbraro 1849.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma li 17 Aprile 1849.

I Triumviri