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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

A pieno adempimento dell’ordinanza 15 Aprile 1818 N. 7490 del Ministero delle Finanze, colla quale veniva data promessa ai contribuenti della tassa prediale, che avessero anticipato all’Erario tre dodicesimi della medesima, di rimborzarne loro un dodicesimo sul secondo bimestre dell’anno corrente.

La Commissione delle Finanze pel Triumvirato

Dispone


1. Nella seconda rata di Dativa, che va a scadere col giorno 8 Maggio prossimo, avrà luogo la restituzione del primo dodicesimo anticipato nel l’anno scorso.

2. A quei contribuenti pertanto, i quali dai Ruoli Censuarj d’Esigenza, risulteranno avere anticipato i sopraddetti tre dodicesimi, verrà abbuonata dall’Esattore nell’atto del pagamento della seconda rata di dativa del corrente anno, la metà di essa rata, in rimborso appunto del primo dodicesimo.

3. I contribuenti morosi non avranno diritto a tale rimborso, insino a che non abbiano pagate le rate antecedenti,

I Ricevitori Nazionali sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma 18 Aprile 1849.

Pel Triumvirato
la commissione
Valentini
Costabili
Brambilla