Trattato completo di agricoltura/Volume I/Coltivazione della vite/13
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segni di maturanza dell’uva.
§ 524. I principali indizi di maturanza dell’uva sono: Le foglie che prendono un color giallo-rossastro, o che cadono naturalmente.
Il picciuolo del grappolo che si fa più oscuro, legnoso, sottile, attorcigliato e che si stacca facilmente dal tralcio.
Il picciuolo degli acini maggiormente colorito al punto d’inserzione con essi.
Gli acini che acquistano un colore più intenso, giallognolo se d’uva bianca, nerastro se d’uva rossa; che si staccano facilmente, e si fanno dolci al gusto; spremuto il loro sugo aderisca alle dita; i semi escano oscuri, netti di polpa, e la polpa esca intiera lasciando sola la buccia.
Quando questi segnali riscontransi negli ultimi giorni di settembre, saranno indizio di buona qualità di uva; di vino mediocre se compariranno nella prima metà di ottobre; e dopo quest’epoca l’uva non maturando di più, il vino sarà certamente aspro, poco colorito e poco durevole.
Quando l’uva sia matura non si deve mai coglierla (vendemmiare) se trovasi bagnata da pioggia o da rugiada, ma si aspetterà che il sole rasciughi; meglio ancora si farà cogliendola in giorno ventilato. Devesi aver riguardo di mondarla da ogni seccume, dalle foglie, dagli acini marci o guasti e specialmente dagli insetti. In alcuni paesi, per avere una miglior qualità di vino, usano di tener separata la porzione superiore del grappolo, come più matura, da quella inferiore.
L’uva che si vuol conservare durante l’inverno sia di buccia grossa, non molto matura, di acini rari, e colta con diligenza per non ammaccarla e ben asciutta. Molti usano in seguito d’impeciare il picciuolo onde non asciughi e dissecchi troppo facilmente. Indi si disponga sopra graticci, sul suolo, od appesa a funicelle in stanze ventilate e fresche, oppure ben chiuse ed asciutte. Nel primo mese, senza troppo maneggiarla, si mondi almeno due volte dai seccumi, o dai grani putrefatti; dopo, si ripulisca soltanto quando si presenti il bisogno, sino a tanto che venga consumata come frutto, oppure adoperata a far vino.
§ 525. Sarebbe poi necessario che l’epoca della vendemmia non fosse determinata dal capriccio dei proprietarj, ma da un’apposita Commissione formata da ciascun Comune, o da più Comuni limitrofi, composta di proprietarj, coltivatori e fabbricatori di vino; e s’infliggessero multe a chi ne contravvenisse le disposizioni. Questa provvidenza è usata in tutti quei paesi ove si vuol fare buon vino, come succede in molti dipartimenti della Francia.
Senza di ciò che succede? Se vendemmia uno dei grandi proprietarj, tutti gli altri sono obbligati a vendemmiare per non restare i soli esposti alle depredazioni, e per conseguenza sono obbligati anch’essi a far vino aspro. Spesso anche i piccoli proprietarj, scusandosi col dire ch’essi non contano per niente, s’affrettano a vendemmiare per non perdere qualche libbra d’uva ogni giorno di più che l’uva resti nella vigna, e così essi pure danno il cattivo esempio, quantunque per loro il danno sia maggiore, perchè il vino vien consumato da loro stessi, e non hanno gran scelta a fare come i proprietarj di molte vigne.
Io credo che quelle Comuni che adottassero l’usanza di queste Commissioni si troverebbero abbastanza soddisfatte pel maggior credito e valore che acquisterebbero i loro vini.