Statuto della banca popolare di credito di Montelupo Fiorentino

1865

Indice:Statuto della banca popolare di credito di Montelupo Fiorentino.djvu Statuto della banca popolare di credito di Montelupo Fiorentino Intestazione 31 gennaio 2019 100% Da definire


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STATUTO


della


BANCA POPOLARE DI CREDITO


di


MONTELUPO FIORENTINO






VOLTERRA

tipografia sborgi

1865

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Il Sig.


di
è stato ammesso come Socio Azionista della Banca Popolare di Credito e Depositi di Montelupo Fiorentino.


questo dì186 [p. 5 modifica]

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D’ITALIA



Veduti gli statuti proposti per una Banca popolare di credito sul lavoro in Montelupo Fiorentino;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l’istituzione nel Comune di Montelupo Fiorentino, Provincia di Firenze, di una Banca popolare di credito sul lavoro per gli operai inscritti nella Società di mutuo soccorso, in conformità dello statuto, visto di ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle [p. 6 modifica]leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 ottobre 1864.


VITTORIO EMANUELE


torelli


Registrato alla Corte dei conti
addì 3 novembre 1864
Reg. 31 Atti del Governo a e. 120

atres

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
VACCA
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VITTORIO EMANUELE II.


per grazia di dio e per volontà della nazione


RE D’ITALIA


Veduta la deliberazione presa dall’assemblea generale degli azionisti della Banca popolare di Credito in Montelupo Fiorentino nel dì 30 Luglio 1865.

Veduto il Reale Decreto del 23 Ottobre 1864 che approva la istituzione di detta Banca;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Statuto per la Banca popolare di Credito e di deposito di Montelupo Fiorentino, visto di ordine nostro dal Ministro anzidetto il 30 Luglio 1865 nell’assemblea Generale degli azionisti. [p. 8 modifica]

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Torino addì 1 Ottobre 1865.


VITTORIO EMANUELE


torelli

quintino sella


Il Direttore capo della Divisione
Industria e Commercio
o. casaglia
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STATUTO

della banca popolare di credito e depositi

di

montelupo fiorentino







COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, E SEDE
DELLA SOCIETÀ

art. 1. È istituita nel Comune di Montelupo Fiorentino una Società anonima a responsabilità limitata, sotto la denominazione di banca popolare di credito e depositi di montelupo fiorentino.

art. 2. Essa ha per iscopo di procacciare il Credito a suoi Azionisti col mezzo della mutualità e del risparmio.

art. 3. La società ha la durata di Cinquant'anni con facoltà di proroga. Essa fissa il domicilio nel capo luogo del Comune, cioè Montelupo Fiorentino.

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DEL CAPITALE SOCIALE


Art. 4. Il Capitale Sociale è costituito

  1. Dalle azioni dei Soci.
  2. Dal patrimonio della Società formato dalla tassa dei libretti, e dalla quota di utili devoluta al fondo di riserva.
  3. Da ogni altro provento eventuale.

Art. 5. Il fondo di circolazione della Banca può inoltre accrescersi coi depositi fruttiferi fatti ad essa, o colle somme tolte a prestito sotto la comune garanzia delle azioni sottoscritte.


AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ


Art. 6. A dirigere gli affari e l’Amministrazione della Società si provvede.

  1. Colle adunanze generali dei Soci.
  2. Con un Consiglio di Amministrazione.
  3. Con una direzione.
  4. Con un Comitato di Sindaci revisori dei Conti.

DELLE ADUNANZE GENERALI


Art. 7. La Società in adunanza generale decide su tutti gli affari, che dal presente Statuto o da future disposizioni, non sono specialmente domandate al Consiglio d’Amministrazione ed alla Direzione.

Art. 8. Le adunanze generali ordinarie della Società sono due. Una ha luogo nel mese di Gennaio di ciascun Anno per l’esame ed approvazione del resoconto degli affari Sociali, e dello Stato di cassa. L’altra nel mese di Dicembre per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione. Straordinariamente si può riunire l’assemblea generale ogni volta che sarà riconosciuto necessario dal Consiglio d’ [p. 11 modifica]

Amministrazione o da dieci soci che ne facciano domanda in iscritto alla Direzione per provvedere a vigenti bisogni e al buono andamento della Società.

Art. 9. Spetta alla direzione sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di convocare le adunanze generali, mediante avviso da pubblicarsi otto giorni prima contenente le materie da trattarsi, comprese le proposte che venissero presentate alla direzione quindici giorni prima dell’adunanza, e sottoscritte almeno da cinque Soci.

Art. 10. Per la validità dell’Adunanza generale si richiede l’intervento della metà dei Soci, meno il caso previsto dagli Art. 55 e 57. Nella seconda convocazione la quale ha luogo otto giorni dopo la prima, l’assemblea delibera legalmente, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, ad eccezione dei casi specialmente contemplati.

Art. 11. Il direttore dirige le adunanze tutte, e può delegare in sua vece un Assessore o un membro del Consiglio di Amministrazione.


DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Art. 12. Il consiglio è composto di un Direttore e sei Consiglieri eletti fra i Soci in adunanza generale a schede segrete ed a maggioranza assoluta di voti. Il Direttore dura in carica tre anni; i Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno. Tutti sono rieligibili. Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall’anzianità. Quegli che sarà nominalo in surroga di chi cessa fuori di turno, sta in carica il solo tempo che doveva rimanervi il surrogato.

Art. 13. Tanto i Consiglieri, come gl’impiegati della Società sono funzionarii Sociali mandatari temporanei revocabili, siano essi stipendiati o gratuiti. [p. 12 modifica]

Art. 14. Il Consiglio di Amministrazione si raduna ordinariamente ogni tre mesi: quattro membri rendono valida l’adunanza: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 15. Il Consiglio d’Amministrazione discute ed approva il rendiconto trimestrale che deve essere reso pubblico: stabilisce l’interesse dei prestiti ed il frutto da corrispondersi sui depositi per il trimestre successivo; provvede all’andamento regolare degli affari ed alla esazione dei Crediti. Stanzia le spese tutte di Amministrazione, in caso d’urgenza sospende gli impiegati della Società, e prende intorno all’andamento della Istituzione tutte quelle deliberazioni che saranno riconosciute necessarie.

Art. 16. I membri del Consiglio e della direzione non contraggono per effetto della loro gestione obbligazione alcuna in faccia ai terzi nè solidaria nè personale. Essi però sono responsabili in faccia alla Società per l’esecuzione del mandato loro conferito dal presente Statuto e dalle deliberazioni sociali.


DELLA DIREZIONE


Art. 17. L’esecuzione dello Statuto Sociale, delle deliberazioni dell’adunanza generale, e del Consiglio di Amministrazione è demandata a una Direzione composta.
Del Direttore - Di due Assessori - Di un Segretario e di un Cassiere. Vi sarà ancora uno scrivano e un Custode che saranno approvati dal Consiglio d’Amministrazione, dietro proposta del Direttore, ed avranno una retribuzione annua che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Art. 18. La direzione si raduna ordinariamente due volte la settimana per deliberare sulle domande di prestiti, per accordar proroghe sui medesimi, per disporre del danno esistente in cassa e per deliberare l’assunzione [p. 13 modifica]

di mutui, il tutto però dentro i limiti stabiliti dall’assemblea generale e dal Consiglio d’Amministrazione.

Art. 19. Le deliberazioni della Direzione sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso d’impedimento o di assenza di alcuno degli assessori, sarà chiamato a rimpiazzarlo temporariamente un Consigliere.


DEL DIRETTORE


Art. 20. Le attribuzioni del Direttore sono:

Di sorvegliare e dirigere tutto ciò che riguarda la Società.

Di firmare gli atti della medesima.

Di rilasciare i mandati di pagamento deliberati dal Consiglio d’Amministrazione.

Di sottoscrivere unitamente al Cassiere le ricevute dei mutui, e depositi assunti dalla Società.

Di rappresentare la Società in e fuori di giudizio.

Di controllare lo Stato di cassa e di curare il patrimonio.

In caso di assenza o di impedimento ne assumerà interinalmente le veci l’assessore che verrà da esso designato.


DEGLI ASSESSORI


Art. 21. Gli Assessori vengono nominati dall’assemblea generale, durano in carica un anno, e sono rieligibili.

Art. 22. Le attribuzioni degli assessori, oltre quelle stabilite dall’art. 18, sono — Di coadiuvare il Direttore in tutti gli atti esecutivi, e di concorrere al disimpegno di tutte quelle incombenze che loro venissero dal Direttore affidate.

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DEL SEGRETARIO


Art. 23. Il Segretario tiene i registri di iscrizione e di pagamento dei Soci: redigere i processi verbali delle adunanze tutte: firma col direttore gli atti della Società e ne custodisce gli originali: tiene la corrispondenza dietro le istruzioni del Direttore.
Esso viene scelto dall’assemblea generale, dura in carica tre anni, può essere rieletto e quando sia Azionista ha nelle adunanze tutte voto deliberativo.


DEL CASSIERE


Art. 24. Il Cassiere riceve i denari e i depositi che gli vengono affidati, e ne rilascia ricevuta: eseguisce i pagamenti dietro regolare mandato o ordine del Direttore.
Ha l’obbligo di tenere in giorno il libro delle entrate e delle uscite, non che di render conto ad ogni richiesta dello Stato di cassa.
Dovrà prestare una cauzione il cui importo sarà determinato dall’Assemblea generale. Tuttavia si potrà, dietro approvazione dell’Assemblea stessa, esimerlo dalla cauzione, quando sia persona di conosciuta solidità e possidente tali beni di fortuna da servire di guarentigia alla fedeltà della sua gestione.
Viene eletto dall’Assemblea generale dura in carica tre anni: può essere rieletto, e quando sia obbligato a dar cauzione, verrà retribuito a seconda di quanto verrà determinato dall’Assemblea generale.


DEI SINDACI


Art. 25. I Sindaci vengono eletti in Assemblea generale: sono rieligibili e durano in carica tre anni. Essi hanno lo speciale incarico di rivedere e sindacare il Bilancio annuale, e di sorvegliare il buon andamento della Banca. [p. 15 modifica]

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


Art. 26. Coloro che vogliono entrare nella Società, dovranno produrre una domanda scritta alla Direzione, e sottoporsi alle norme del presente Statuto. Chi non fosse ammesso dalla Direzione ha la facoltà di appellarsi alla prima Adunanza degli Azionisti.

Art. 27. Il socio si obbliga:

  1. A pagare una tassa di Centesimi cinquanta al momento che gli verrà consegnato il libretto in cui sarà stampato il presente Statuto, e riportata l’epoca dell’ammissione del Socio nella Società.
  2. A pagare almeno un azione di lire dieci anche a piccole rate mensili non mai minori di una lira.
  3. A rispondere fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte per i mutui ed i depositi fatti alla Società, o per tutti gli altri obblighi da essa assunti.
  4. Ad apporre la sua firma ad un esemplare di questo Statuto a tale scopo depositato nell’Archivio della Società.

Art. 28. Il Socio ha diritto:

  1. Di votare nell’assemblee generali e prender parte alle loro deliberazioni a norma delle prescrizioni del presente Statuto.
  2. Di ottener Credito dalla Banca nei limiti prescritti e ne’ modi determinati dallo Statuto.
  3. Di partecipare agli utili Sociali a norma dell’articolo 39.

Art. 29. Chi per motivi non riconosciuti validi dal Consiglio d’Amministrazione sia rimasto per tre mesi continui in mora del suo contributo, oppure abbia provocato contro di sé atti giudiziari per la restituzione di prestiti ricevuti, o commesso azioni infamanti, perde il diritto di Socio, senza poter ripetere l’importo che già avesse pagato in conto delle Azioni. Gli compete però sempre il diritto di Appello alla prima adunanza generale.

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DELLE AZIONI


Art. 30. Le azioni rappresentanti il capitale Sociale sono stabilite nell’importo di lire dieci e partecipano ai dividendi annuali.

Art. 31. Il pagamento delle azioni viene effettuato per lo intero al momento dell’ammissione, o anche in rate mensili e settimanali non minori di una lira.

Art. 32. Sino al compiuto versamento delle Azioni, i dividendi che spettano a ciascun Socio verranno trattenuti ed imputati a conto pagamento delle Azioni medesime.

Art. 33. Nessuno può posseder più di venti Azioni, tranne il caso di acquisto per titolo di eredità o di legato. Le azioni sono nominative ed individuali. Più azioni non danno diritto che a un solo voto. Ogni Azionista è vincolato però fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte, rispetto agli obblighi assunti dalla Società di fronte ai terzi.

Art. 34. Nell’atto del primo pagamento viene consegnata al Socio una cartella dalla quale resulta il suo Stato attivo e passivo verso la Società.

Art. 35. Qualunque Socio che non abbia debito nè proprio, nè di garanzia verso la Società, può cedere le azioni ad uno che non sia già membro della medesima. La cessione però deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36. L’azionista resta personalmente obbligato, per se ed eredi, verso la Società al pagamento integrale delle azioni sottoscritte.

Art. 37. Alla fine di ogni anno si liquidano le azioni ed i singoli acconti pagati sulle medesime, si stabilisce il credito di ogni socio, e gli utili decorrono sulle somme così liquidate solamente nell’anno successivo.

Art. 38. Gli utili sulle azioni si pagano al Cassiere

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della Società alla sua residenza in Montelupo Fiorentino.


UTILI E FONDO DI RISERVA


Art. 39. Gli utili resultanti dal Bilancio annuale, dedotte le spese di Amministrazione e pagati i frutti dei depositi e dei mutui, si repartiscono in ragione del 75 per % agli azionisti del 35 per % al fondo di riserva.

Art. 40. Il fondo di riserva è formato.

  1. Con le tasse dei libretti pagate dai Soci.
  2. Col prelevamento annuo sugli utili, a norma dell’art. 39.
Esso è destinato ad estendere il Credito della Banca e ad accrescerne le garanzie verso i suoi creditori.


OPERAZIONI DELLA BANCA


Art. 41. Le operazioni principali della Banca sono i Prestiti ed i Depositi. Potrà altresì quando i suoi fondi lo permettano fare tutte quelle operazioni secondarie che sono proprie di detti Istituti.


DEI PRESTITI


Art. 42. Le operazioni di prestito saranno eseguite specialmente coi Soci azionisti.
La Società farà anche dei piccoli prestiti sul lavoro agli operai non azionisti, purché siano iscritti nella Società di Mutuo Soccorso di Montelupo Fiorentino.

Art. 43. Chiunque domanda un prestito deve:

  1. Non avere macchie che disonorino la propria condotta.
  2. Non trovarsi arretrato verso la cassa per debiti anteriori, nè avere danneggiato alcuno dei propri garanti.

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    3. Offrire la necessaria sicurezza materiale e morale per la restituzione del prestito.

Art. 44. Ogni Socio azionista, quando abbia le sopra descritte condizioni, potrà ottenere in prestito lire cinquanta oltre la somma da lui versata nella Cassa Sociale. Quando però sia possessore almeno di cinque azioni definitivamente pagate, potrà ottenere fino a lire duegento che costituiscono il maximum dei prestiti, che fino a nuove disposizioni, potranno venire accordate.

Art. 45. Coloro che non sono azionisti, ma solamente inscritti nella Società di Mutuo Soccorso, potranno ottenere prestiti in caso di bisogno, purchè nei registri di detta Società, resultino in pari coi loro pagamenti settimanali. La somma però da concedersi a questi non potrà mai esser minore di lire cinque nè maggiore di lire cinquanta.

Art. 46. I prestiti verranno effettuati sopra cambiale con due firme, ed è condizione indispensabile che il mallevadore sia riconosciuto idoneo dalla direzione, e firmi di proprio pugno tanto la domanda del prestito che la cambiale.

Art. 47. Il figlio non potrà firmare per il padre se non ha raggiunto l’età maggiore, e sia munito di una carta di procura debitamente legalizzata.

Art. 48. Se l’accettante di un prestito ed il suo mallevadore, scambiandosi le parti, domandassero un altro prestito, potrà essergli accordato, purché dal primo al secondo, vi sia lo spazio almeno di quindici giorni.

Art. 49. Il Socio il quale intenda di ricorrere dalla Banca, dovrà esporre alla Direzione in iscritto la sua domanda. La Direzione quando accordi voto favorevole dovrà farne annotazione su apposito registro e staccare un ordine di pagamento per l’importare della somma concessa. Questo ordine verrà consegnato al Socio [p. 19 modifica]

richiedente perchè possa ottenere dal Cassiere lo sborso della somma accordatagli, uniformandosi a quanto prescrivono in proposito gli art. 46 e 47.

Art. 50. Gl’interessi dei prestiti si prelevano sempre dal Cassiere anticipatamente all’atto della consegna del prestito.

Art. 51. La durata del prestito è di tre mesi, però dietro domanda del Socio, e previo il consenso del mallevadore, potrà esser prorogata dalla Direzione per altri tre mesi, purchè la somma venga diminuita di un quinto, e la condotta del Socio sia stata nel frattempo attiva, onesta, morigerata.

Art. 52. Qualora il Socio mancasse agli impegni contratti, la Direzione lo chiamerà in giudizio ed agirà con tutti i mezzi necessari per costringerlo al pagamento.

DEI DEPOSITI


Art. 53. La società riceve in deposito fruttifero i risparmi di qualunque privato nella somma non minore di centesimi dieci, nè maggiore di lire cento per volta, accordando su questi un frutto di un tanto per cento allo anno, che verrà determinato ogni tre mesi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 54. I Depositi saranno annotati in un particolare registro, e saranno ricevuti sotto le condizioni espresse in un apposito Regolamento, che verrà riportato in un libretto da consegnarsi ai depositanti, il quale attesterà del fatto versamento e delle restituzioni, e si osserveranno le stesse regole che sono in uso presso le casse di risparmio.


SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ


Art. 55. La società potrà sciogliersi quando si avverasse una perdita della metà del Capitale versato, previa

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deliberazione degli Azionisti convocati a tal uopo in assemblea generale. Lo scioglimento potrà anche aver luogo quando sia votato da due terzi dei Soci in assemblea generale convocati espressamente. In caso di scioglimento l’assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina i liquidatori ed i revisori dei Conti, ed il fondo di riserva e tutti i valori sociali non verranno divisi tra gli azionisti se non dopo soddisfatti tutti gli impegni contratti verso i creditori della Società, essendo la Banca responsabile di fronte ai terzi fino alla concorrenza dell’intiero importo del Capitale Sociale.

Art. 57. Ogni Contestazione riguardante gli affari Sociali fra gli Azionisti e la Società, o fra Soci e Soci, sia durante la Società, sia nel periodo della liquidazione, dovrà risolversi per mezzo di arbitri e senza strepito di giudizio.

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 58. Qualunque variazione al presente Statuto per essere valida dovrà ottenere la maggioranza di due terzi dei votanti. Non concorrendo il numero legale dei Soci alle prime due convocazioni, nella terza si deciderà qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 59. La situazione finanziaria della Banca sarà fatta di pubblica ragione ogni tre mesi, ed alla fine di ogni anno, verrà reso estensibile al pubblico anche il reso conto generale della gestione.

Art. 60. La Banca popolare di Montelupo Fiorentino si intende legalmente costituita, quando si sieno sottoscritte almeno duegento azioni.

Art. 61. La detta Banca godrà di tutti i vantaggi che il governo fosse per accordare a consimili Istituzioni.


FINE