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dente perchè possa ottenere dal Cassiere lo sborso della somma accordatagli, uniformandosi a quanto prescrivono in proposito gli art. 46 e 47.

Art. 50. Gl’interessi dei prestiti si prelevano sempre dal Cassiere anticipatamente all’atto della consegna del prestito.

Art. 51. La durata del prestito è di tre mesi, però dietro domanda del Socio, e previo il consenso del mallevadore, potrà esser prorogata dalla Direzione per altri tre mesi, purchè la somma venga diminuita di un quinto, e la condotta del Socio sia stata nel frattempo attiva, onesta, morigerata.

Art. 52. Qualora il Socio mancasse agli impegni contratti, la Direzione lo chiamerà in giudizio ed agirà con tutti i mezzi necessari per costringerlo al pagamento.

DEI DEPOSITI


Art. 53. La società riceve in deposito fruttifero i risparmi di qualunque privato nella somma non minore di centesimi dieci, nè maggiore di lire cento per volta, accordando su questi un frutto di un tanto per cento allo anno, che verrà determinato ogni tre mesi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 54. I Depositi saranno annotati in un particolare registro, e saranno ricevuti sotto le condizioni espresse in un apposito Regolamento, che verrà riportato in un libretto da consegnarsi ai depositanti, il quale attesterà del fatto versamento e delle restituzioni, e si osserveranno le stesse regole che sono in uso presso le casse di risparmio.


SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ


Art. 55. La società potrà sciogliersi quando si avverasse una perdita della metà del Capitale versato, previa de-