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DEL SEGRETARIO


Art. 23. Il Segretario tiene i registri di iscrizione e di pagamento dei Soci: redigere i processi verbali delle adunanze tutte: firma col direttore gli atti della Società e ne custodisce gli originali: tiene la corrispondenza dietro le istruzioni del Direttore.
Esso viene scelto dall’assemblea generale, dura in carica tre anni, può essere rieletto e quando sia Azionista ha nelle adunanze tutte voto deliberativo:


DEL CASSIERE


Art. 24. Il Cassiere riceve i denari e i depositi che gli vengono affidati, e ne rilascia ricevuta: eseguisce i pagamenti dietro regolare mandato o ordine del Direttore.
Ha l’obbligo di tenere in giorno il libro delle entrate e delle uscite, non che di render conto ad ogni richiesta dello Stato di cassa.
Dovrà prestare una cauzione il cui importo sarà determinato dall’Assemblea generale. Tuttavia si potrà, dietro approvazione dell’Assemblea stessa, esimerlo dalla cauzione, quando sia persona di conosciuta solidità e possidente tali beni di fortuna da servire di guarentigia alla fedeltà della sua gestione.
Viene eletto dall’Assemblea generale dura in carica tre anni: paò essere rieletto, e quando sia obbligato a dar cauzione, verrà retribuito a seconda di quanto verrà determinato dall’Assemblea generale.


DEI SINDACI


Art. 25. I Sindaci vengono eletti in Assemblea generale: sono rieligibili e durano in carica tre anni. Essi hanno lo speciale incarico di rivedere e sindacare il Bilancio annuale, e di sorvegliare il buon andamento della Banca.