Pagina:Statuto della banca popolare di credito di Montelupo Fiorentino.djvu/15


—11—

ministrazione o da dieci soci che ne facciano domanda in iscritto alla Direzione per provvedere a vigenti bisogni e al buono andamento della Società.

Art. 9. Spetta alla direzione sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di convocare le adunanze generali, mediante avviso da pubblicarsi otto giorni prima contenente le materie da trattarsi, comprese le proposte che venissero presentate alla direzione quindici giorni prima dell’adunanza, e sottoscritte almeno da cinque Soci.

Art. 10. Per la validità dell’Adunanza generale si richiede l’intervento della metà dei Soci, meno il caso previsto dagli Art. 55 e 57. Nella seconda convocazione la quale ha luogo otto giorni dopo la prima, l’assemblea delibera legalmente, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, ad eccezione dei casi specialmente contemplati.

Art. 11. Il direttore dirige le adunanze tutte, e può delegare in sua vece un Assessore o un membro del Consiglio di Amministrazione.


DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Art. 12. Il consiglio è composto di un Direttore e sei Consiglieri eletti fra i Soci in adunanza generale a schede segrete ed a maggioranza assoluta di voti. Il Direttore dura in carica tre anni; i Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno. Tutti sono rieligibili. Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall’anzianità. Quegli che sarà nominalo in surroga di chi cessa fuori di turno, sta in carica il solo tempo che doveva rimanervi il surrogato.

Art. 13. Tanto i Consiglieri, come gl’impiegati della Società sono funzionarii Sociali mandatari temporanei revocabili, siano essi stipendiati o gratuiti.