Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
—16— |
DELLE AZIONI
Art. 30. Le azioni rappresentanti il capitale Sociale sono stabilite nell’importo di lire dieci e partecipano ai dividendi annuali.
Art. 31. Il pagamento delle azioni viene effettuato per lo intero al momento dell’ammissione, o anche in rate mensili e settimanali non minori di una lira.
Art. 32. Sino al compiuto versamento delle Azioni, i dividendi che spettano a ciascun Socio verranno trattenuti ed imputati a conto pagamento delle Azioni medesime.
Art. 33. Nessuno può posseder più di venti Azioni, tranne il caso di acquisto per titolo di eredità o di legato. Le azioni sono nominative ed individuali. Più azioni non danno diritto che a un solo voto. Ogni Azionista è vincolato però fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte, rispetto agli obblighi assunti dalla Società di fronte ai terzi.
Art. 34. Nell’atto del primo pagamento viene consegnata al Socio una cartella dalla quale resulta il suo Stato attivo e passivo verso la Società.
Art. 35. Qualunque Socio che non abbia debito nè proprio, nè di garanzia verso la Società, può cedere le azioni ad uno che non sia già membro della medesima. La cessione però deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 36. L’azionista resta personalmente obbligato, per se ed eredi, verso la Società al pagamento integrale delle azioni sottoscritte.
Art. 37. Alla fine di ogni anno si liquidano le azioni ed i singoli acconti pagati sulle medesime, si stabilisce il credito di ogni socio, e gli utili decorrono sulle somme così liquidate solamente nell’anno successivo.
Art. 38. Gli utili sulle azioni si pagano al Cassiere