Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2/Capitolo III. I mezzi impiegati e le attività svolte/Sezione II. I collegamenti con l'eversione/I - I contatti con l'eversione nera
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Sezione II
I collegamenti con l'eversione
I —- Contatti con l’eversione nera.
Il periodo che corre tra il 1970 e il 1974 registra la proliferazione di movimenti extraparlamentari, la nascita di sempre nuove organizzazioni eversive paramilitari o terroristiche, la moltiplicazione di gravi delitti politici — secondo forme affatto nuove per il Paese — la rinnovata virulenza della malavita comune e delle sue organizzazioni criminali. Sono questi gli avvenimenti che formano il quadro entro cui si sviluppa quella che venne definita la «strategia della tensione», favorita dalla crisi economica e dalla crescente instabilità del quadro politico.
Quegli anni, oltre ad essere caratterizzati, come abbiamo già visto, dall’intensa opera di politicizzazione della loggia svolta da Licio Gelli, si contraddistinguono anche per i collegamenti che ci è consentito di identificare tra Licio Ge1li, la loggia P2, suoi qualificati esponenti ed il complesso mondo dell’eversione nera.
Dal materiale in possesso della Commissione si trae infatti la ragionata convinzione, condivisa peraltro da organi giudiziari, che la Loggia P2 attraverso il suo capo o suoi esponenti (le cui iniziative non possono considerarsi sempre soltanto a titolo personale) si collega più volte con gruppi ed organizzazioni eversive, incitandoli e favorendoli nei Ioro propositi criminosi con una azione che mirava ad inserirsi in quelle aree secondo un disegno politico proprio, da non identificare con le finalità, più o meno esplicite, che quelle forze e quei gruppi ponevano al loro operato.
Al fine di procedere ad una lettura politica di queste relazioni e di questi oollegamenti è d’uopo individuare entro la vasta mole di materiale documentale peraltro ampiamente incompleto: né altirmenti poteva essere, in considerazione della vastità dell’argomento che alla Commissione è pervenuto, alcuni episodi che si ritengono più significativi ai fini della nostra indagine, secondo il metodo di analisi espresso nell’introduzione al presente lavoro.
Prima tra tali situazioni nelle quali appare sicuramente documentato un coinvolgimento significativo di Licio Gelli e di uomini della loggia, è il cosiddetto golpe Borghese, attuato nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, sotto la spinta degli esponenti oltranzisti del Fronte Nazionale, i quali avevano da ultimo prevalso all’interno dell’organizzazione.
La vicenda ha registrato un lungo e non facile iter processuale, concluso con sentenza passata in giudicato, sul cui esito non è qui il caso di entrare, perché ai fini che a noi interessano quel che più preme è porre l’accento su alcuni aspetti sicuramente documentati che suffragano l’ipotesi prospettata della collusione esistente tra esponenti della loggia con questa situazione eversiva, tale da consentire una valutazione attendibile del rilievo concreto che tali contatti ebbero a rivestire.
È così dato rilevare prima di tutto come molti dei personaggi che nel golpe ebbero un ruolo non secondario appartengano alla Loggia P2 o alla massoneria: così infatti troviamo tra gli attori di quella vicenda Vito Miceli, Duilio Fanali, Sandro Saccucci (da più fonti indicato come appartenente alla massoneria) assieme ad altri imputati del golpe quali Lo Vecchio, Casero, De Jorio, che tutti figurano nelle liste di Castiglion Fibocchi. Altre fonti poi riconducono alla massoneria sia Salvatore Drago, accusato di aver disegnato la pianta del Ministero dell’interno, sia il costruttore Remo Orlandini, che l’ispettore Santi11o, nella sua terza nota informativa, indica più specificamente come appartenente alla Laggia P2. Questo prima data di palese riscontra è suffragata da uheriori testimanianze, anche dacumentali, dalle quali si evince come ambienti massonici si fossero pasti in posizione di collateralità o fiancheggiamento con i gruppi che al Borghese facevano capo. Esplicita in questo senso la lettera di Gavino Matta (comunione di Piazza del Gesù) al principe Barghese: «Caro Comandante, debbo comunicarle che la Laggia non intende asseocndare la sua iniziativa, essendo per principio fondamentalmente contrada ai metodi violenti. Con la presente, pertanto, vengo autorizzato ad annullare ogni precedente intesa ...».
Questi elementi di indubbio riscontro fanno da cornice a situazioni di più puntuale incisività in ordine al ruolo che due personaggi quali Lido Gelli ed il Direttore del SID, Vito Miceli, ebbero a ricoprire durante e dopo il golpe. Come noto, punto cruciale di quella vicenda fu l’inopinato, per gli esecutori, arresto delle operazioni già avviate: Orlandini, stretto collaboratore del Borghese, dirà che non poca fatica gli costò correre ai ripari per fermare quei gruppi che già erano entrati in azione. Lo sconcerto provocato tra i congiurati da quella improvvisa inversione di marcia è del resto ben testimoniato dalla reazione di Sandro Saccucci, che poche settimane dopo ebbe ad esprimere l’auspicio che il responsabile venisse «preso», distinguendo nella vicenda la posizione dei golpisti da quella di «altre piccole manichette, più o meno in divisa». Numerose comunque sono le testimonianze dalle quali si evince la convinzione diffusa tra quanti avevano a vario titolo’ preso parte all’operazione «che qualcosa non aveva funzionato», o, come affermò Mario Rosa, stretto collaboratore di Borghese «... è la valvola di testa che non ha concorso a quello che daveva concorrere ...».
Recentemente alcune deposiziani di appartenenti agli ambienti dell’eversione nera cansentono di indirizzare l’attenzione direttamente su Licio Gelli in relazione al contrordine operativo che paralizzò l’azione insurrezianale. Si hanno infatti testimonianze secondo le quali il Venerabile era ritenuto elemento determinante nel contrordine: tale il convincimento di Fabio De Felice, il quale ne fece parte ad un giovane adepto, Paolo Aleandri, che poi provvide a mettere in contatto con Licio Gelli. L’incarico era quello di tenere i contatti tra questi e l’avvocato De Jorio, allora latitante a Montecarlo; e in tale veste l’Aleandri ebbe numerosi incontri con Licio Gelli, che si sarebbe prodigato per «alleggerire» la posizione processuale degli imputati. Le deposizioni dell’Aleandri che trovano conferma in quelle di altri elementi quali Calore, Sordi, Primicino hanno il pregio di fornire la prova del contatto diretto tra Licio Gelli e quegli ambienti, aggiungendo un riscontro preciso alle considerazioni generali già espresse. E stato altresì testimoniato che Licio Gelli teneva il contatto con ufficiali dei carabinieri, e certo è che tra i congiurati era diffusa l’opinione che ambienti militari sostenevano o quanto meno tolleravano l’operazione. Certo, il Borghese si esprimeva nel suo proclama con decisione: «Le Forze Armate sono con noi».
A loro volta questi elementi ben si inquadrano nel contesto di una serie di deposizioni dalle quali emerge come la generazione immediatamente successiva a quella direttamente coinvolta nel golpe Borghese vedeva nel Gelli l’espressione di ambienti «che in forma più o meno palese venivano contattati, però non con l’esplicita richiesta di aderire ad un golpe, quanto per avvicinarli a posizioni che implicassero un loro consenso per una svolta autoritaria o comunque per una democrazia forte». Tale almeno l’interpretazione di Fabio De Felice. Sta di fatto che nell’analisi che questa generazione forniva di quegli eventi si assumeva che un’opera di strumentalizzazione fosse poi stata messa in atto proprio dal Gelli e da coloro che gli erano vicino. Per tali considerazioni venne prospettata persino l’eventualità di eliminare fisicamente il Venerabile della Loggia P2, segno questo che la presenza di Gelli in quegli ambienti aveva assunto un rilievo non secondario, incidendo sulla loro operatività con conseguenze che venivano valutate come deleterie per l’organizzazione.
Accanto alla figura di Licio Gelli, un altro elemento di spicco nell’analisi di questa vicenda è costituito dal generaLe Vito Miceli, Direttore del SID dal 1970 al 1974. In proposito quello che a noi interessa è rilevare come sia acoertata l’esistenza di contatti tra il generale Miceli, allora nella sua veste di capo del SIOS, Orlandini e Borghese, contatti da far risalire al 1969. Tali eventi si accompagnano significativamente alla sua nomina al vertice dei Servizi, che il Gelli si vantò, come sappiamo, di aver favorito e che precede di poco il tentativo insurrezionale guidato dal principe nero.
Contatti aveva altresì il generale Miceli con Lino Salvini, al quale aveva consentito di mettersi in contatto con lui sotto lo pseudonimo di «dottor Firenze».
Questi dati, unitariamente considerati, vanno letti in con la successiva inerzia del generale nei confronti delle indagini sul Fronte Nazionale, condotte dal Reparto D guidato dal Maletti. Con questi il Miceli entrò poi in contrasto, avendo richiesto lo scioglimento del nucleo operativo facente capo al capitano La Bruna; e va a tal proposito sottolineata la svalutazione che il direttore del SID faceva dei risultati investigativi raggiunti sul golpe, come non mancò di esternare all’onorevole Andreotti e all’ammiraglio Henke.
Gli elementi conoscitivi indicati, che non esauriscono di certo una situazione oggetto di una contrastata vicenda glludiziaria, debbono essere a questo punto del discorso inquadrati nell’ambito delle considerazioni alle quali siamo pervenuti analizzando il rapporto tra Gelli ed i Servizi segreti. Il dato relativo all’appartenenza di Licio Gelli a quegli ambienti va considerato alla luce delle successive attività che vedono il Venerabile impegnato a venire in soccorso degli imputati, svolgendo un’azione che si muove significativamente in perfetta sintonia con la documentata inerzia del Direttore del SID. Il minimo che si possa dire è che questi non sembra aver seguito con particolare accanimento le indagini sul Fronte Nazionale, pur avendo avuto contatti diretti con i suoi massimi dirigenti.
Contatti che peraltro egli aveva giustificato proprio con la necessità di acquisire informazioni, nella sua veste di dirigente di apparati informativi. E del pari in tale prospettiva che vanno valutate sia le diffuse convinzioni maturate nell’ambiente golpista sul ruolo di Licio Gelli, quale cerniera di raccordo con gli ambienti militari che il risentimento maturato per il fallimento dell’operazione.
Come si vede, anche muovendo da questa situazione l’analisi ci conduce alla figura di Lido Gelli, al suo ruolo di elemento intrinseco ai Servizi, come del resto riteneva il De Felice, ma soprattutto alla individuazione della Loggia P2 come struttura nella quale ed attraverso la quale si intrecciano rapporti e si stabiliscono collegamenti la cui ortodossia lascia ampi margini di dubbio, anche accedendo alla più benevola delle valutazioni.
Elementi di estremo interesse ai nostri fini emergono poi dalla inchiesta condotta dal giudice Tamburino di Padova sul movimento denominato «Rosa dei Venti», nel quale troviamo la presenza di uomini iscritti al «Raggruppamento Gelli», secondo quanto affermato dall’ispettore Santillo nelle sue note informative. Venivano in tali documenti considerati come appartenenti all’organizzazione gelliana il generale Ricci, Alberto Ambesi e Francesco Donini. L’inchiesta sulla «Rosa dei Venti» si segnala peraltro alla nostra attenzione per due testimonianze raccolte dal giudice patavino che rivestono per noi un sicuro interesse se poste in relazione ad altri elementi conoscitivi emersi nel corso del nostro lavoro.
Va ricordato in primo,luogo che il giornalista Giorgio Zicari ha testimoniato di aver collaborato con l’Arma dei carabinieri e con i Servizi segreti, entrando in contatto nel 1970 con Carlo Fumagalli e Gaetano Orlando, elementi di spicco del gruppo dei MAR, ed ottenendo da costoro informazioni per i detti apparati investigativi. Quando nel 1974 lo Zicari venne riservatamente convocato dal giudice Tamburino, gli accadde di ricevere nel giro di poche ore l'invito ad un colloquio con il generale Palumbo nel oorso del quale l’alto ufficiale ebbe ad esprimersi nei seguenti termini: «... il tema centrale fu che io non dovevo parlare, che poteva succedermi
qual cosa, dei fastidi, che io aveva tutto da perdere dalla vicenda, che i magistrati stavano tentando di sostituirsi alla Stato riempendo un vuoto di potere, che non si sapeva che cosa il giudice Tamburino valesse cercare, che non era obbligato a testimoniare ...».
Questa iniziativa del generale Palumbo viene a collocarsi in modo preciso a sostegno della già ricordata osservaziane del generaLe Dalla Chiesa sulla collaboraziane non particolarmente motivata degli ambienti della divisiane Pastrenga nell'azione che il generale conduceva contro il terrorismo. Va altresì rilevato chie l’atteggiamento del generale Palumbo riporta alla nostra attenzione il tipo di risposta che l’ammiraglia Casardi, direttore del SID, forniva ai giudici che indagavano sulla strage dell’Italicus quando si rivolsero al Servizio per attenere natizie su Licio Gelli, ottenendo un rinvio alle notizie apparse sulla stampa.
Sempre nel corso del 1974 il giudice Tamburino raccolse alcuni riferimenti testimoniali sul cosiddetto «SID parallelo», il cui procedimento si chiuse infine con la richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore della Repubblica di Roma, accolta dal giudice istruttore in data 22 febbraia 1980. È di particolore interesse nel contesto di tali deposizioni quanto ebbe a dichiarare il generale Siro Rasseti, uscito nel 1974 dalla Loggia P2 in posizione polemica nei confronti di Licio Gelli. L’alto ufficiale in ordine al problema dell’esistenza di un’organizzazione parallela ai Servizi affermò: «.. .la mia esperienza mi consente di affermare che sarebbe assurdo che tutto ciò non esistesse ...» ed oncora «... a mia avviso l’organizzazione è tale e talmente vasta da avere capacità operative nel campo politico, militare, della finanza, dell’alta delinquenza organizzata ... )’. Questa descrizione letta oggi sulla base delle conoscenze acquisite in ordine alla loggia P2, non può non porsi per noi quale motivo di seria riflessione, soprattutto quando si pongo mente alla sua provenienza da parte di un elemento che conosceva la loggia direttamente dall’interno e che professionalmente si occupava di servizi di informazione.
Passando ad altro argomento di ben più impegnativo rilievo, ricordiamo che i gruppi estremistici toscani compiono parecchi degli attentati (specialmente ai treni) che funestarono l’Italia tra il 1969 e il 1975. Il generale Bittoni (P2), comandante la brigata dei Carabinieri di Firenze, iniziò a svolgere indagini, cercando di dare impulso all’inchiesta e di coordinare le ricerche dei comandi di Perugia e di Arezzo. L’impegno degli ufficiali aretini si rivelò, peraltoa, del tutta insufficiente, came ebbe a lamentare lo s1essa Bittoni e come risulta dalle deposizioni dei sottufficiali.
Rilevato come ben due degli ufficiali superiori del comando di Arezzo incaricati delle indagini facessero parte della Loggia P2 (uno di essi parlò della relativa iscrizione come di una «necessità») e che Gelli rivolse al generale Bittoni discorsi sufficientemente equivaci da provocarne una accesa reazione, non sembra azzardato mettere in rapporto di causa ed effetto l’infiltraziane della Loggia nell’Arma e l’insufficienza dell’indagine. A questo si aggiunga che analoga situazione si verificava per la questura della stessa città, essendosi potuta accertare l'iscrizione alla Loggia non solo di due dei suoi funzionari, ma addirittura del questore pro tempore.
Anche in tal caso appare legittimo mettere in rapporto di causa ed effetto il fenomeno di infiltrazione piduista con disfunzioni «mirate»: così, ad esempio, nel caso della informativa su Gelli e Marsili e sui rapporti del primo con il gruppo Sogno e Carmelo Spagnuolo, richiesta dal giudice istruttore di Torino alla questura di Arezzo e mai ottenuta. Fu rinvenuta, però, tra le carte di Castiglion Fibocchi copia dello scritto anonimo che aveva sollecitato alla richiesta i giudici torinesi: il Venerabile era stato quindi tempestivamente informato ed aveva potuto predisporre le sue difese. In definitiva, sembra potersi concludere sul punto che le infiltrazioni piduistiche ad Arezzo nella Polizia e nei Carabinieri (ed il sospetto di infiltrazione anche nella magistratura, come si vedrà in seguito) servirono in quegli anni a conferire al Gelli un’aura di intangibilità, lasciandogli mano libera per tutte le proprie —- non certo lecite — attività.
Un discorso a parte merita, poi, la strage perpetrata con la collocazione di un ordigno esplosivo sul treno Italicus, ordigno esploso nella notte fra il 3 ed il 4 agosto 1974.
I fatti relativi sono stati già giudicati in primo grado dalla corte d’assise di Bologna con sentenza assolutoria dubitativa che, pur se non passata in cosa giudicata, costituisce per la Commissione doveroso anche se non esclusivo punto di riferimento.
Le istruttorie di una Commissione di inchiesta e quelle dell’autorità giudiziaria penale hanno infatti la comune caratteristica di utilizzare prove storiche e prove critiche per giungere, attraverso un processo logico esternato di libero convincimento, a determinate conclusioni. Gli elementi differenziali riguardano invece l’oggetto e lo scopo dell’indagine. Quanto al primo occorre rilevare che la giustizia penale ha come limite di accertamento realtà oggettivate od oggettivabili, mentre la Commissione parlamentare può (e deve) tener conto anche di più soggettive emergenze come modi di pensare, opinioni e convincimenti diffusi1.
Quanto al secondo appare evidente che, mentre la giustizia penale ha un compito di accertamento strumentale rispetto ad affermazioni di responsabilità personali, la Commissione ha invece quello di un accertamento funzionalizzato ad un più puntuale futuro esercizio dell’attività legislativa, e in esso vi è dunque spazio per affermazioni di responsabilità che siano di tipo morale o politico, secondo la natura propria dell’istituto.
Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell’analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida, quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso del1a Commissione, per affermare:
1) che la strage dell'ltalicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neo fascista o neonazista operante in Toscana;
2) che la Loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana;
3) che la Loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'ltalicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
Gioverà a tal fine riportarsi direttamente agli accertamenti giudiziari. Già nella sentenza-ordinanza bolognese di rinvio a giudizio (14.4. 1980) si leggeva: «Dati, fatti e circostanze autorizzano !'interprete a fondatamente ritenere essere quella istituzione (la Loggia P2 n.d.r.), all'epoca degli eventi considerati, il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione politica e morale: e ciò in incontestabile contrasto con le proclamate finalità statutarie dell'istituzione ».
Più puntualmente ndla sentenza assolutoria d'Assise 20.7.198319.3.1984 ,si legge (i numeri tra parentesi indicano le pagine del testo dattiloscritto della sentenza): (182) A giudizio delle parti civili, gli attuali imputati, membri dell'Ordine Nero, avrebbero eseguito la strage in quanto ispirati, armati e finanziati dalla massoneria, che dell'eversione e del terrorismo di destra si sarebbe avvalsa, nell'ambito della cosiddetta "strategia della tensione" del paese creando anche i presupposti per un eventuale colpo di Stato. La tesi di cui sopra ha invero trovato nel processo, soprattutto con riferimento alla ben nota Loggia massonica P2, gravi e sconcertanti riscontri, pur dovendosi riconoscere una sostanziale insufficienza degli elementi di prova acquisiti sia in ordine all'addebitalità della strage a Tuti Mario e compagni, sia circa la loro appartenenza ad Ordine Nero e sia quanto alla ricorrenza di un vero e proprio concorso di elementi massonici nel delitto per cui è processato ».
Significativamente, poi, si precisa in proposito: « (183-184) Peraltro risulta adeguatamente dimostrato:
a) come la Loggia P2, e per essa il suo capo Gelli Lucio (dapprima "delegato" dal Gran Maestro della famiglia massonica di Palazzo Giustiniani, poi - dal dicembre 1971 - segretario organizzativo della Loggia, quindi dal maggio 1975 Maestro Venerabile della stessa), nutrissero evidenti propensioni al golpismo;
b) come tale formazione aiutasse e finanziasse non solo esponenti della destra parlamentare (all'udienza in data 27.10.1982 il generale Rosseti Siro, già tesoriere della Loggia, ha ricordato come quest'ultima avesse, tra l'altro, sovvenzionato la campagna elettorale del "fratello" ammiraglio Birindelli), ma anche giovani della destra extraparlamentare, quanto meno di Arezzo (ove risiedeva appunto il Gelli);
c) come esponenti non identificati della massoneria avessero offerto alla dirigenza di Ordine Nuovo la cospicua cifra di L. 5O milioni al dichiarato scopo di finanziare il giornale del movimento (vedansi sul punto le deposizioni di Marco Affatigato, il quale ha specificato essere stata tale offerta declinata da Clemente Graziani);
d) come nel periodo ottobre-novembre 1972 un sedicente massone della " Loggia del Gesù" (si ricordi che a Roma, in Piazza del Gesù, aveva sede un’importante "famiglia massonica" poi fusasi con quella di Palazzo Giustiniani), alla guida di un’auto azzurra targata Arezzo, avesse cercato di spingere gli ordinovisti di Lucca a compiere atti di terrorismo, promettendo a Tomei e ad Affatigato armi, esplosivi ed una sovvenzione di L. 500.000».
Aggiunge significativamente il magistrato: «appare quanto meno estremamente probabile» si legge a pago 193 «che anche tale fantomatico massone appartenesse alla Loggia P2».
La conclusione, su questo punto corre significativamente come segue: «(194) Peraltro tali importanti dati storici non sembrano ulteriormente elaborabili ai fini della costruzione di una indiscutibile prova di colpevolezza dei prevenuti circa la strage del treno Italicus».
La statuazione che non spetta alla Commissione valutare appare ispirata al principio di personalità della responsabilità penale ed a quello di presunzione di innocenza: letta in controluce e con riferimento alla responsabilità storico-politica delle organizzazioni che stanno dietro agli esecutori essa suona ad indiscutibile condanna della Loggia P2. Una condanna rafforzata dalle enunciazioni contenute nella prima parte della sentenza ove si esterna il convincimento del giudice sulla matrice ideologica ed organizzativa dell’attentato, una matrice ovviamente irrilevante in sede penale finchè non si individuino mandanti, organizzatori od esecutori ma preziosa in questa sede.
Scrivono ancora, infatti, i giudici bolognesi: «(13-14) Premesso doversi ritenere manifesta la natura politica dell’orrendo crimine di che trattasi (anche in assenza di inequivoche rivendicazioni), data la natura dell’obiettivo colpito e la gravità delle prevedibili conseguenze della strage sul piano della pacifica convivenza civile (fortunatamente poi risultate assai modeste per la "tenuta" della collettività) e dato l’inserimento dell’attentato in un contesto di analoghi crimini politici verificatisi in Italia negli anni 1974-1975 (si pensi alla strage di Piazza della Loggia ed alle bombe di " Ordine Nero")»; ed ancora: «(15) è pacifica l'immediata ascrivibilità del fatto ad un’organizazzione terroristica che intendeva creare insicurezza generale, lacerazioni sociali, disordini violenti e comunque (nell’ottica della cosiddetta " strategia della tensione") predisporre il terreno adatto per interventi traumatici, interruttivi della normale, fisiologica e pacifica evoluzione della vita politica del Paese.
«Ebbene, non è dubbio che, nel variegato quadro delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia negli anni in cui fu eseguito il crimine al nostro esame, l’impiego delle bombe e la loro collocazione preferenziale su obiettivi "ferroviari" caratterizzasse, usualmente, gruppi di ispirazione neofascista e neonazista (si ricordino gli attentati sulla linea ferroviaria Roma-Reggio Calabria in occasione dei disordini di Reggio Calabria e dei successivi raduni, il mancato attentato in cui venne ferito Nico Azzi, l’attentato di Vaiano, rivendicato dalle Brigate Popolari Ordine Nuovo, gli attentati dicembre 1974 gennaio 1975, per cui furono condannati dalla corte di assise di Arezzo proprio Tuti e Franci) e che fra tali gruppi debba annoverarsi come già vivo e vitale, nell’agosto 1974, quello ricomprendente Tuti e Franci».
Concludono peraltro malinconicamente i giudici bolognesi con la constatazione di un limite invalicabile alla loro indagine, costituito dal fatto che «l’imputazione riguarda solo esecutori materiali e non, ahimé, lontani mandanti».
Già tanto potrebbe bastare per legittimare le conclusioni sopra anticipate. A ciò si aggiunga che sospetti di protezione dell’ultradestra eversiva gravano su ben individuati uffici della magistratura aretina. Persino la sentenza di Bologna (pag. 191) ne riferisce confermando il convincimento degli eversori neri di poter contare sull’importante protezione di un magistrato affiliato ad una potentissima loggia massonica, e risultano agli atti dichiarazioni assai gravi relative ad autorizzazioni di intercettazioni telefoniche non concesse ed ordini di cattura non emessi2. Il dato al di là di responsabilità individuali su cui non è questa la sede per disquisire è dimostrativo di una di quelle «opinioni» o «stati d’animo» significativi fondati o meno che siano che legittimamente una commissione d’inchiesta accorta e da cui altrettanto legittimamente trae motivi di convincimento.
Le affermazioni dei giudici competenti vanno adesso riportate alle conoscenze proprie della Commissione ed in particolare a due dati di conoscenza emersi con particolare significato in questa relazione. Il primo è che la pista della Loggia P2 e di Lido Gelli fu seguita in fase istruttoria dai magistrati bolognesi che indagavano sulla strage dell’Italicus e che chiesero notizie in proposito al SID: il Servizio, che, come ben messo in risalto in altra parte della relazione, era assai più che documentato in proposito, altra risposta non fornì se non quella, già ricordata, di nulla sapere riportandosi a quanto diffuso dalla stampa3.
Secondo elemento di estremo interesse è quello riguardante i rapporti fra l’Ispettorato antiterrorismo ed i già ricordati ambienti della magistratura aretina. Il commissario De Francesco che, per incarico di Santillo, seguiva la pista piduistica di Arezzo, in stretta collaborazione con i magistrati bolognesi, ebbe uno scontro violentissimo con un magistrato aretino che lo accusò convocandolo in questura nel cuore della notte di violare il segreto istruttorio4. L’incidente, che comprometteva in loco i rapporti tra
magistratura e polizia, condusse al richiamo a Roma del commissario De Francesco da parte di Santillo per ordine superiore (cfr. deposizione del De Francesco al dotto Persico 9-6-1981), con conseguente accantonamento di una «pista)} pur cosÌ sagacemente fiutata dal capo dell'antiterrorismo.
Non è difficile vedere sulla base degli elementi sinora riportati come le considerazioni svolte dai giudici bolognesi si pongano in piena armonia con le conclusioni alle quali il presente lavoro è pervenuto in altra sezione. Non è chi non veda infatti che, ricondotte ad un singolo episodio concreto quale quello in esame, le affermazioni prima argomentate trovano puntuale conferma. Emerge infatti che in primo luogo venne dai Servizi negata ai giudici bolognesi la conoscenza delle notizie su Licio Gelli che essi detenevano e che nei loro confronti venne attivato quel cordone sanitario informativo, le cui ragioni abbiamo prima individuato, e che adesso vediamo operante nei confronti del giudice inquirente che indagava sul caso dell'Italicus. Appare in secondo luogo che il filone investigativo Gelli-Loggia P2 venne anche in questo caso specifico individuato dall'unico apparato investigativo !'ispettore Santillo che autonomamente arrivò ad intuire il valore di questa organizzazione e del suo capo perseguendola con costanza nel tempo.
Quanto sopra esposto ci mostra che, alla certezza raggiunta dai giudici bolognesi sul coinvolgimento piduista nella strage dell'ltalicus attraverso prove storiche, si aggiungono i risultati ai quali la Commissione è pervenuta attraverso prove critiche tutte gravi, precise, concordanti e che quella certezza già acquisita, quindi, corroborano ed arricchiscono di particolari.
Nel periodo compreso tra la fine del 1973 ed il marzo del 1974 viene ad evidenziarsi un'altra iniziativa nella quale si trovano coinvolti uomini risultati iscritti alla P2 o indicati, nella più volte ricordata relazione Santillo del 1976, come aderenti alla stessa quali Edgardo Sogno, Remo Orlandini, Salvatore Drago e Ugo Ricci.
Dai documenti in nostro possesso si può avanzare l'ipotesi che il gruppo facente capo a Sogno, pur non ignorando le iniziative più tipicamente eversive, abbia sviluppato sin dalla fine degli anni sessanta, per proseguire nella prima metà degli anni settanta, una linea più legalitaria, che però muove sempre dalle premesse di un grave pericolo delle istituzioni provocato dagli opposti estremismi e dalla incapacità delle forze politiche di farvi fronte. Tale linea quindi si pone gli obiettivi di realizzare riforme anche costituzionali e mutamenti degli equilibri politici al fine di dare vita ad un governo forte e capace di resistere alle minacce incombenti sul paese. Possono citarsi in questo contesto la costituzione dei Comitati di resistenza democratica sorti nel 1971 per iniziativa di Edgardo Sogno e le proposte avanzate nei periodici Resistenza democratica e Progetto 80. Quello che più interessa ai fini della nostra indagine è che la complessa tematica legata al gruppo Sogno, le proposte di riforme costituzionali avanzate, come pure, in parte, la strategia adottata, rivelano punti di contatto con il Piano di rinascita democratica e la strategia di Gelli dopo il 1974.
Note
- ↑ Corte costituzionale, sent. 231/75.
- ↑ Deposizioni Cherubini e Carlucci. Vedasi anche deposizione Filastò 3 luglio 1981 resa al dott. Cappelli della Procura della Repubblica di Arezzo.
- ↑ Vedi pag. 75.
- ↑ Vedansi le deposizioni Zanda 23 novembre 1982 al sostituto procuratore della Repubblica di Bologna e Carlucci 10 febbraio 1982 alla Assise di Bologna, per non citarne che due.