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129. I giudizi definitivi del consiglio di disciplina non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per incompetenza o illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica, innanzi al consiglio superiore di disciplina esistente nel Comune, nel distretto, o nella provincia. In mancanza di questo consiglio, il ricorso si farà avanti alla congregazione governativa della provincia stessa.

130. Tutti gli atti relativi ai consigli di disciplina verranno esentati da qualunque spesa di bollo, registro ec.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

151. In Roma, finchè non sussisterà il Municipio, le funzioni di presidente del consiglio di arruolamento, delle quali si fa parola all’articolo 24, saranno esercitate dal Comandante il battaglione del rione. La custodia del registro-matricola, stabilita all’art. 25, verrà provvisoriamente affidata al comando generale della Guardia Civica.

152. Tutte le disposizioni, i regolamenti, o leggi relative alla Guardia Civica che non si accordano col presente regolamento sono, e si considerano, abrogate e derogate.

Dalla Segreteria di Stato li 30 di luglio 1847.

ROMA

NELLA TIPOGRAFIA DELLA REV. CAM. APOST.

DAI SALVIUCCI

1847